Cassazione Civile, Ordinanza n. 15888/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, a una società era stata notificata una cartella di pagamento per omesso versamento di ritenute da lavoro dipendente e addizionale IRPEF, oltre accessori. La società aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, l'inesistenza o invalidità della notifica, la mancata notificazione di atti presupposti e la correttezza dei versamenti effettuati; la CTP aveva accolto il ricorso. In appello l'agente della riscossione aveva lamentato soprattutto la nullità del giudizio per asserito mancato litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, sostenendo che la controversia coinvolgesse anche l'operato dell'Agenzia delle Entrate e che la CTR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio. In cassazione l'agente della riscossione ha riproposto la censura di violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU, per avere il giudice di merito escluso il litisconsorzio necessario e non disposto la chiamata dell'ente creditore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, in tema di impugnazione di cartella esattoriale, non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992; opera invece la disciplina speciale dell'art. 39 d.lgs. 112/1999, secondo cui il concessionario, nelle liti non riguardanti esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore, altrimenti rispondendo delle conseguenze della lite. La Corte ha richiamato precedenti che consentono al contribuente di agire indifferentemente contro ente impositore o agente della riscossione quando contesti l'omessa notifica degli atti prodromici o la tardività della cartella, senza necessità di integrare il contraddittorio d'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente; è stato altresì dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato solo quale base del controllo automatizzato che ha preceduto l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento.
invocato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione idonea a fondare la nullità del giudizio.
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la censura è respinta perché infondata alla luce della disciplina speciale del contenzioso tributario.
art. 14, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte esclude che tale norma configuri un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore nel giudizio di impugnazione della cartella.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"
la norma è letta come disciplina speciale che impone al concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, senza necessità di autorizzazione o intervento officioso del giudice e senza configurare litisconsorzio necessario.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della propria censura, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della propria censura, ma non ritenuto violato.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della propria censura, ma non ritenuto violato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti processuali del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario sulla cartella di pagamento, la contestazione della mancata notifica degli atti prodromici può essere proposta indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio con entrambi.
- Non è configurabile litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore nelle controversie relative alla cartella esattoriale; la mancata chiamata in causa dell'ente creditore non determina di per sé la nullità del giudizio.
- La disciplina speciale dell'art. 39 d.lgs. 112/1999 pone a carico del concessionario/agente della riscossione l'onere di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non attengono esclusivamente alla regolarità formale degli atti esecutivi; in mancanza, l'agente sopporta le conseguenze della lite.
- Il giudice non è tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore quando la controversia sia introdotta contro l'agente della riscossione.
- La tardività o l'omessa notificazione della cartella o degli atti presupposti è qualificata come vizio procedurale dell'atto successivo, non come ragione per affermare un litisconsorzio necessario tra creditore tributario e concessionario.
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