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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07015/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, in privilegio ex art. 2751-bis c.c., per differenze retributive, interessi e rivalutazione, sostenendo che tali crediti derivassero da una precedente sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato un rapporto di lavoro subordinato per un determinato periodo e il diritto alle correlate differenze retributive e previdenziali. Avevano inoltre richiamato un successivo giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo aveva escluso alcune voci (ferie non godute e premio incentivante) e riconosciuto soltanto gli interessi legali sulle somme già liquidate. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo la domanda carente di allegazioni specifiche sul titolo e sulle singole voci del credito, e aveva anche valorizzato il giudicato amministrativo formatosi sulla pretesa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità del decreto per motivazione apparente o mancante; 2) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato mansioni, inquadramenti e diritto al medesimo trattamento economico dei colleghi di ruolo; 3) violazione delle norme processuali e dell'art. 99, comma 7, l. fall., oltre a omesso esame, per asserita errata valutazione dei conteggi prodotti; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la motivazione del decreto non era inesistente, apparente o incomprensibile, ma al più sintetica, e il tribunale aveva indicato due rationes decidendi: il giudicato amministrativo e la genericità della domanda. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la ratio decisiva fondata sul giudicato amministrativo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di specificità e mancata trascrizione/localizzazione dei documenti richiamati ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., sia perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 209 l. fall.

    Norma posta a base dell'opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa; il ricorso avverso il decreto sullo stato passivo è stato esaminato entro questo perimetro.

  • artt. 98-99 l. fall.

    Richiamati come base del ricorso in opposizione allo stato passivo; la Corte non entra nel merito della pretesa perché il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è stata respinta perché non ricorreva un'anomalia motivazionale tale da integrare violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione del decreto; la Corte ha escluso la motivazione apparente.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di nullità del provvedimento; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la disciplina del pubblico impiego e il diritto al trattamento economico; la censura non è stata esaminata nel merito per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52

    Richiamato dai ricorrenti per affermare l'assegnazione alle mansioni di assunzione e il correlato trattamento; la Corte ha ritenuto il motivo inconferente rispetto al giudicato amministrativo posto a fondamento del decreto.

  • artt. 61, 115 e 191 c.p.c.

    Richiamati nel motivo relativo alla valutazione dei conteggi; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a una nuova valutazione dei documenti e priva di specificità.

  • art. 99, comma 7, l. fall.

    Richiamato per contestare la decisione sulle domande di ammissione al passivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che la doglianza miri in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte ha rilevato la sua violazione poiché i documenti richiamati non erano trascritti nelle parti rilevanti né puntualmente localizzati.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per lamentare un'errata ripartizione dell'onere della prova; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con una delle rationes della decisione.

  • art. 2751-bis c.c.

    Richiamato per l'ammissione in privilegio del credito da lavoro insinuato al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    Richiamata per delimitare l'anomalia motivazionale rilevante in cassazione dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è sindacabile.

  • Cass., Sez. U., n. 7931 del 29 marzo 2013

    Richiamata per affermare che, quando una ratio decidendi autonoma non è specificamente censurata, la decisione resta ferma.

  • Cass. n. 4293 del 4 marzo 2016

    Richiamata sul principio per cui la mancata censura di una ratio autonoma rende inammissibile il motivo.

  • Cass. n. 16314 del 18 giugno 2019

    Richiamata sul medesimo principio relativo alla necessità di colpire tutte le rationes della decisione impugnata.

  • Cass. Sez. U. n. 4315 del 20 febbraio 2020

    Richiamata solo per gli effetti relativi all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo se denuncia un'anomalia radicale del provvedimento, come motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte in modo specifico, perché la ratio non impugnata è da sola sufficiente a mantenere fermo il decisum.
  • Nel giudizio di verifica del passivo il creditore deve allegare e documentare in modo specifico il titolo e le singole voci del credito; la genericità della domanda o dei conteggi può legittimare il rigetto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito: le censure che mirano a una diversa lettura dei documenti o delle risultanze processuali sono inammissibili se non denunciano un vero vizio di legittimità.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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