Cassazione Civile, Ordinanza n. 15522/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per maggiori imposte Irpef e Iva relative all'anno d'imposta 2009. Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio perché il ricorso in appello era stato depositato oltre trenta giorni dalla notifica, ritenendo tardiva la costituzione. L'Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 49 d.l. n. 189/2016 e degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il deposito era tempestivo alla luce della sospensione dei termini processuali prevista per i soggetti colpiti dagli eventi sismici e che tale sospensione operava anche nei confronti dell'Ufficio. Il contribuente resisteva sostenendo che la disciplina emergenziale riguardasse solo i soggetti terremotati e che, comunque, l'Agenzia avesse sede in Perugia, oltre a richiamare l'asserita rinuncia alla sospensione da parte del contribuente stesso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Ha ritenuto fondato il motivo perché la disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali, letta complessivamente, produceva effetti almeno fino al 31 marzo 2017 e si applicava anche alla parte pubblica, non essendo logico che solo il contribuente potesse avvalersene mentre l'Ufficio restava vincolato al termine ordinario. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria, in diversa composizione, per l'esame dei motivi di appello erariali e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sospensione dei termini processuali per i soggetti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici opera, per il periodo previsto, anche rispetto all'Amministrazione finanziaria parte del giudizio; la disciplina va letta complessivamente e produce effetti almeno sino al 31 marzo 2017 anche in mancanza della dichiarazione sostitutiva nel termine, con salvezza degli effetti già prodotti.
artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati come norme la cui violazione deriva dall'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardivo deposito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato è quello di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
La modifica normativa conferma che, in difetto della dichiarazione entro il termine previsto, cessano gli effetti sospensivi dal termine medesimo, ma sono fatti salvi quelli già prodotti sino al 31 marzo 2017.
Legge di conversione richiamata per la disciplina emergenziale sui termini processuali e sulla sua successiva integrazione.
È richiamato con riferimento alla forma della dichiarazione sostitutiva richiesta per l'applicazione della sospensione prevista dal comma 9-ter.
Massime di principio
- Nei regimi emergenziali di sospensione dei termini processuali, la disciplina va interpretata in modo unitario e teleologico: se la sospensione è prevista per un soggetto processuale colpito dall'evento, essa può riflettersi anche sulla controparte pubblica o privata, per evitare asimmetrie incompatibili con la ratio della norma.
- Quando la normativa speciale prevede una sospensione dei termini con successiva condizione formale per la sua prosecuzione, la mancata dichiarazione nei termini non elimina retroattivamente gli effetti già prodotti nel periodo iniziale espressamente salvato dalla legge.
- La tardività del deposito dell'atto introduttivo o dell'impugnazione non può essere affermata senza previa verifica dell'eventuale operatività di sospensioni legislative dei termini applicabili ratione temporis.
- In presenza di disciplina emergenziale sui termini processuali, l'interpretazione conforme alla giurisprudenza di legittimità privilegia l'efficacia ambivalente della sospensione, capace di incidere sul computo dei termini per entrambe le parti del processo.
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