Cassazione Civile, Ordinanza n. 21386/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
L'ente previdenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di contributi omessi, relativi al periodo 12 settembre 2008-31 dicembre 2009, in relazione ai lavoratori di una cooperativa che aveva eseguito prestazioni in favore della società resistente. L'opposizione al decreto era stata accolta nei gradi di merito. La Corte d'appello aveva ritenuto che il credito monitorio inizialmente fosse stato azionato assumendo l'esistenza di un contratto di trasporto e che la successiva prospettazione, da parte dell'ente, della qualificazione del rapporto come appalto fosse tardiva e quindi inammissibile per mutamento della causa petendi; in via aggiuntiva, aveva comunque escluso che il rapporto potesse essere riqualificato come appalto di servizi di trasporto. Con il ricorso per cassazione, l'ente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. 276/2003, degli artt. 1655 e 1678 c.c., sostenendo che la responsabilità solidale del committente dovesse estendersi anche al contratto di subtrasporto e quindi ai contributi dovuti per i lavoratori del subtrasportatore che avevano svolto il servizio di trasporto per la resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che l'art. 29 d.lgs. 276/2003 disciplina in modo speciale e tassativo la responsabilità solidale del committente nell'appalto di opere o servizi, con riferimento ai dipendenti dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, e non è estensibile al contratto di trasporto né al subtrasporto. Ha richiamato il diverso regime introdotto dall'art. 83-bis del d.l. 112/2008, successivamente ai fatti di causa, quale conferma della diversità strutturale tra appalto e trasporto. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per l'assenza di precedenti specifici; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
La responsabilità solidale del committente riguarda l'appalto di opere o servizi e tutela i lavoratori dell'appaltatore e dei subappaltatori; non può essere estesa al contratto di trasporto o subtrasporto, perché si tratta di fattispecie diversa e dotata di disciplina autonoma.
È richiamato come norma che ha modificato il testo dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 applicabile ratione temporis.
art. 1, comma 911, L. n. 296 del 2006
È richiamato come ulteriore modifica del testo dell'art. 29 applicabile alla controversia.
È evocato per la nozione di appalto, rispetto alla quale il contratto di trasporto/subtrasporto è stato escluso.
È evocato per la nozione di contratto di trasporto, ritenuta incompatibile con l'applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
art. 83-bis, commi 4-bis e 4-ter, d.l. n. 112 del 2008
È richiamato come disciplina autonoma e successiva che regola la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti del vettore o subvettore nel contratto di trasporto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 ha natura speciale e non è suscettibile di applicazione analogica oltre l'ambito dell'appalto di opere o servizi, se non in presenza di fattispecie omogenee di lavoro indiretto espressamente compatibili con la ratio della norma.
- Il contratto di trasporto, anche nella figura del subtrasporto, non è assimilabile all'appalto di servizi di trasporto ai fini dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, perché resta soggetto a una disciplina propria e autonoma della responsabilità verso i lavoratori.
- Quando esiste una disciplina legislativa specifica e successiva per una determinata fattispecie contrattuale, tale disciplina conferma la non estensibilità della norma generale ad ambiti diversi già regolati autonomamente.
- La tutela dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dell'appaltatore o subappaltatore presuppone un rapporto di appalto in senso proprio; la semplice esecuzione di prestazioni di trasporto per conto di un committente non è sufficiente a integrare il presupposto applicativo dell'art. 29.
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