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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31274/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento e il relativo ruolo per riprese IVA relative all’anno d’imposta 2013. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata su gravame incidentale dell’Amministrazione, con rigetto dell’appello principale della contribuente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) omessa motivazione della sentenza d’appello sull’unico motivo di appello principale relativo alle spese di lite del primo grado; (2) violazione degli artt. 156 c.p.c., 3 d.P.R. n. 68/2005 e 21 d.lgs. n. 82/2005, per avere la CTR ritenuto sanata la nullità della notifica della cartella per raggiungimento dello scopo, nonostante si trattasse, secondo la ricorrente, di inesistenza giuridica dell’atto per mancata sottoscrizione digitale; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR escluso la nullità del ruolo per mancata sottoscrizione, benché tale circostanza dovesse ritenersi pacifica per mancata contestazione della controparte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la costituzione e il controricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché nel giudizio di cassazione il suo patrocinio non poteva essere validamente assunto dal difensore costituito in mancanza delle condizioni previste dal protocollo e dall’art. 43 r.d. n. 1611/1933. Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Agenzia delle Entrate. Nel merito, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: l’omessa sottoscrizione della cartella o del ruolo non comporta, di per sé, inesistenza dell’atto, né invalidità automatica, essendo sufficiente la sua inequivoca riferibilità all’organo amministrativo; inoltre, il motivo era carente di specificità perché non chiariva se l’atto notificato fosse un duplicato informatico di un originario atto digitale o una copia informatica di un originale cartaceo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché non attingeva la ratio decidendi, fondata sulla equipollenza tra sottoscrizione del ruolo e validazione informatica dei dati; inoltre, il principio di non contestazione non può operare sui documenti in sé e, comunque, la formazione del ruolo è attività imputabile all’ente creditore. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la riforma integrale della decisione di primo grado aveva comportato la soccombenza complessiva della contribuente e il nuovo regolamento delle spese doveva essere effettuato in base all’esito globale della lite.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere che la nullità della notifica non potesse ritenersi sanata; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, la mancata sottoscrizione comportasse inesistenza dell’atto e ha ritenuto comunque non decisiva la doglianza.

  • art. 182 c.p.c.

    La Corte ha affermato che nel giudizio di cassazione non opera, ai fini di una eventuale sanatoria, la disposizione richiamata, in relazione all’invalidità della costituzione dell’AdER.

  • art. 21 d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità dell’atto informatico privo di firma digitale; la Corte ha escluso che la mancata sottoscrizione digitale determini automaticamente inesistenza della cartella.

  • art. 3 d.P.R. n. 68/2005

    Invocato dalla ricorrente sulla notifica a mezzo PEC; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e non idoneo a smentire la riferibilità dell’atto all’ufficio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama come parametro di specificità del ricorso per cassazione, ritenendo i motivi carenti perché non indicavano con precisione gli atti e le difese rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per violazione di legge invocata per i secondi e terzi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per qualificare come error in procedendo alcuni profili di doglianza, poi dichiarati inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per il vizio motivazionale sul primo motivo; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la mancata contestazione del difetto di sottoscrizione del ruolo; la Corte ha escluso che la non contestazione potesse operare nei termini prospettati.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per affermare che la cartella di pagamento è predisposta secondo modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore.

  • art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    Citato insieme all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per ribadire che anche l’intimazione ad adempiere non richiede sottoscrizione leggibile.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte richiama il principio secondo cui non prevede sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana.

  • art. 21-octies l. n. 241 del 1990

    Usato per affermare l’irrilevanza dei vizi formali in relazione a un atto vincolato, quale il ruolo d’imposta.

  • art. 1, comma 1, d.m. 3.9.1999, n. 321

    Richiamato per affermare che la formazione dei ruoli è attività imputabile all’ente creditore.

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    Richiamato per la disciplina del patrocinio dell’AdER e la necessità di una specifica delibera nei casi previsti dal protocollo con l’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento o del ruolo non determina automaticamente la nullità o l’inesistenza dell’atto, se questo è comunque inequivocabilmente riferibile all’amministrazione competente.
  • In tema di ruolo d’imposta, l’assenza di una sanzione espressa per l’omessa sottoscrizione impedisce di dedurne un’invalidità automatica; per contestare la provenienza dell’atto occorrono allegazioni specifiche e concrete.
  • Nei ricorsi per cassazione, la censura che prospetta l’omessa considerazione di fatti asseritamente pacifici deve indicare puntualmente dove tali fatti siano stati dedotti e provati, trascrivendo i passaggi rilevanti delle difese di merito.
  • Il principio di non contestazione non si applica in modo diretto ai documenti come tali e, comunque, non esonera il giudice dal valutare se e in che misura la circostanza sia effettivamente rilevante e non contestata.
  • Se il giudice d’appello riforma la decisione di primo grado nel merito, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese in base all’esito complessivo della lite, sicché la doglianza sul capo spese del primo grado può risultare priva di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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