Cassazione Civile, Ordinanza n. 11829/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR Lombardia e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Vengono ritenuti fondati il motivo sul vizio di ultrapetizione/extrapetizione e i motivi relativi alla prova contraria nel redditometro; restano assorbiti gli altri motivi.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF con cui, per l'anno d'imposta 2009, l'Ufficio aveva rettificato sinteticamente il reddito di un contribuente ex art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600/1973, elevandolo da euro 6.825,00 a euro 982.374,00 sulla base di spese certe, spese per elementi certi e investimenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR aveva accolto l'appello, ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione per mancata considerazione dell'effettiva capacità contributiva e per avere il contribuente provato che le spese erano state coperte da somme provenienti dal coniuge, il quale aveva percepito utili da distribuzione di una riserva di sovrapprezzo di una società partecipata. L'Agenzia ricorre per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su profili di determinazione delle spese/reddito non contestati dal contribuente, il quale aveva dedotto solo la disponibilità di somme fornite dalla moglie; (2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2728 c.c. per avere la CTR censurato il metodo di calcolo delle spese pur a fronte di un accertamento induttivo legittimo; (3) motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 quanto all'affermazione di inattendibilità della ricostruzione delle spese; (4) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto provata la disponibilità di redditi esenti o patrimoniali e l'apporto economico del coniuge; (5) motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 quanto alla prova della percezione, da parte del coniuge, della somma distribuibile dalla società partecipata e della sua idoneità a giustificare le spese. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, dichiarando che la CTR è andata oltre il devoluto perché il contribuente non aveva contestato il criterio di determinazione del reddito, ma solo la riferibilità delle spese a provviste del nucleo familiare; accoglie anche il quarto e il quinto motivo perché la prova contraria nel redditometro richiede elementi documentali e sintomatici concreti circa disponibilità, entità e durata delle risorse asseritamente familiari, non bastando il mero richiamo al reddito del coniuge o alla percezione di somme da parte sua. Sono assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico del reddito è fondato su presunzioni semplici; la prova contraria del contribuente deve riguardare la disponibilità, l'entità e la durata di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque di natura non reddituale idonei a giustificare le spese contestate.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla CTR come parametro di capacità contributiva; la Cassazione non nega il principio, ma censura l'uso del medesimo in assenza di corretta delimitazione del thema decidendum e senza adeguata prova contraria.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti; nel processo tributario i motivi di impugnazione delimitano l'oggetto del giudizio.
La sentenza è censurata per avere attribuito rilievo a profili non controversi tra le parti.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La ricorrente invoca la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte accoglie i motivi concernenti la prova ma non si sofferma a definire il vizio motivazionale come decisivo, essendo assorbito dal difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dall'insufficienza della prova contraria.
L'onere della prova della disponibilità di risorse non imponibili e della loro idoneità a coprire le spese resta a carico del contribuente che invochi tale giustificazione.
Le presunzioni semplici devono poggiare su elementi sintomatici concreti; non è sufficiente una mera deduzione astratta del contributo economico del coniuge.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni legali e riparto dell'onere probatorio; la Cassazione ribadisce che l'accertamento sintetico non altera gli ordinari principi di imputazione dell'onere della prova.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la prova contraria del contribuente deve essere documentale e non meramente assertiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario di impugnazione, il giudizio resta circoscritto ai motivi specificamente dedotti dal ricorrente contro l'atto impositivo: il giudice non può introdurre d'ufficio questioni nuove né sostituire il thema decidendum con censure non devolute.
- In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente che invochi la copertura delle spese con risorse del coniuge o del nucleo familiare deve fornire prova contraria documentale e sintomatica della disponibilità, dell'entità e della durata di tali risorse, non essendo sufficiente il solo rapporto familiare o la mera esistenza di somme nella disponibilità del coniuge.
- Il fatto che il reddito del coniuge possa essere valutato ai fini del redditometro non comporta un'alterazione del regime ordinario dell'onere probatorio: resta necessario dimostrare fatti oggettivi dai quali desumere verosimilmente che le spese del contribuente siano state effettivamente sostenute con quella provvista.
- La prova contraria al redditometro non può risolversi in affermazioni generiche circa la provenienza familiare delle somme, ma deve indicare elementi concreti che consentano di collegare quelle disponibilità alle spese specificamente imputate al contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11787/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11792/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11794/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11796/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11798/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11799/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →