Cassazione Civile, Ordinanza n. 18554/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, davanti alla Cassazione, la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013. Gli avvisi recuperavano a tassazione una maggiore IMU per il disconoscimento dell'agevolazione prima casa su immobili intestati alla società. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2251, 2248, 832, 1100 e 1102 c.c., sostenendo che, trattandosi di società semplice di mero godimento composta da due soci e utilizzata come abitazione principale da uno di essi e dal suo nucleo familiare, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina della comunione immobiliare e riconoscersi l'agevolazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 13, commi 2, 7 e 10, d.l. n. 201/2011, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente individuato come soggetto passivo la società, mentre il beneficio fiscale sarebbe spettato in ragione dell'utilizzo dell'immobile come abitazione principale. La società ha quindi chiesto il riconoscimento dell'agevolazione IMU per la prima casa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che la titolarità dei beni è in capo alla società e non ai soci, che la società semplice resta soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche che la compongono e che l'agevolazione prima casa, introdotta dal d.l. n. 93/2008 per l'ICI e richiamata nella disciplina applicabile, presuppone la qualità di persona fisica del soggetto passivo. Ha inoltre ribadito che le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica. È stato richiamato il precedente conforme Cass. n. 23682/2019. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
artt. 2251, 2248, 832, 1100 e 1102 c.c.
Invocati dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità del bene alla disciplina della comunione e non a quella della titolarità societaria; la Corte ha escluso che tali norme consentano di superare l'autonomia soggettiva della società semplice.
art. 13, commi 2, 7 e 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato quale disciplina dell'IMU applicabile agli anni 2012-2013; la Corte ha ritenuto che non consentisse di attribuire l'agevolazione prima casa a una società semplice proprietaria dell'immobile.
È richiamato come fonte dell'esenzione/agevolazione prima casa; la Corte ne ricava che il beneficio spetta a persone fisiche, non a persone giuridiche.
art. 14 preleggi
È richiamato per escludere l'interpretazione analogica delle norme eccezionali e agevolative in materia tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali hanno natura eccezionale e, in quanto tali, sono di stretta interpretazione: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge né applicate in via analogica.
- Ai fini dell'agevolazione prima casa, il presupposto soggettivo richiede che il beneficiario sia una persona fisica titolare del diritto reale sull'immobile; la mera utilizzazione dell'immobile come abitazione principale da parte di un socio non basta se la proprietà è intestata a una società.
- La società semplice, anche se costituita per mero godimento, è comunque un soggetto giuridico autonomo distinto dai soci; perciò la titolarità dei beni resta alla società e non si trasferisce ai soci per il solo fatto dell'uso familiare del bene.
- Quando il bene immobile è intestato alla società, i soci non possono essere considerati titolari del diritto reale sul singolo immobile ai fini dell'accesso al beneficio fiscale, anche se vi trasferiscono la residenza o lo adibiscono a dimora familiare.
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