Cassazione Civile, Ordinanza n. 16863/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Direzione provinciale di Palermo aveva notificato a due società aderenti al consolidato fiscale nazionale un unico avviso di accertamento, assumendo che la società consolidata fosse non operativa per l’anno d’imposta 2009 e determinando presuntivamente il reddito complessivo globale ai fini IRES secondo la disciplina delle società di comodo. Le società avevano impugnato l’atto e la CTR Sicilia aveva accolto gli appelli, ritenendo che la disciplina antielusiva non fosse applicabile alla società agricola in forza del provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012, considerato retroattivo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, denunciando violazione dell’art. 30 L. n. 724/1994 e dell’art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che il provvedimento del 2012, emanato in attuazione del comma 4-ter introdotto dalla L. n. 244/2007, non poteva applicarsi ai periodi d’imposta anteriori, incluso il 2009, e che per tali annualità gravava sulla contribuente l’onere di provare specifiche situazioni oggettive straordinarie idonee a giustificare la mancata operatività.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario tra consolidata e consolidante, ma ha concluso che il contraddittorio fosse comunque integro per effetto della riunione dei giudizi. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia, affermando che l’esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo opera solo dal periodo d’imposta 2012, e non retroattivamente per il 2009. Ha quindi cassato entrambe le sentenze della CTR Sicilia e ha rinviato le cause riunite alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati, con rinvio al giudice di merito anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 40-bis, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante (...) La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari
nelle rettifiche del reddito relative al consolidato fiscale, consolidata e consolidante devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari; l’unico atto accertativo deve essere notificato a entrambe.
la disciplina delle società di comodo è applicabile alle società agricole solo nei limiti temporali indicati dalla Corte; per i periodi anteriori resta a carico del contribuente l’onere di provare situazioni oggettive straordinarie per la disapplicazione.
art. 30, commi 3 e 3-bis, L. n. 724 del 1994
costituiscono i parametri per il test di operatività e la determinazione presuntiva del reddito delle società non operative.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994
per i periodi d’imposta precedenti all’esclusione automatica delle società agricole, il contribuente deve dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive straordinarie che impediscono il superamento del test di operatività.
art. 30, comma 4-ter, L. n. 724 del 1994
attribuisce rilevanza ai provvedimenti direttoriali di individuazione delle situazioni oggettive che consentono la disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo.
art. 1, commi 128 e 129, L. n. 244 del 2007
sono richiamati come base normativa del provvedimento direttoriale che ha inserito le società agricole tra quelle esentate dalla richiesta di disapplicazione.
si afferma il principio generale di irretroattività, escludendo che il provvedimento del 2012 possa applicarsi a periodi d’imposta precedenti se non espressamente previsto.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
richiamato per escludere la necessità di cassazione con rinvio al primo giudice, poiché la riunione dei ricorsi ha ricomposto l’unità della causa.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio quando è necessario un nuovo esame della controversia da parte del giudice di merito.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice del rinvio.
Massime di principio
- L’esclusione automatica di una categoria di società dalla disciplina delle società di comodo opera solo dal periodo d’imposta in cui il provvedimento direttoriale che la prevede acquista efficacia, salvo espressa previsione di retroattività.
- Per i periodi d’imposta anteriori all’esonero automatico, la società contribuente resta onerata della prova di specifiche situazioni oggettive straordinarie che abbiano impedito il raggiungimento dei parametri di operatività.
- Nel consolidato fiscale, le rettifiche del reddito devono essere trattate congiuntamente nei confronti di consolidata e consolidante, che sono litisconsorti necessari.
- La riunione in sede di legittimità di ricorsi separati ma identici quanto a causa petendi può sanare, ai fini della decisione, l’esigenza di unità del contraddittorio senza ricorrere a una regressione del processo.
- Un provvedimento amministrativo emanato in attuazione di una norma primaria non può essere applicato retroattivamente in assenza di una chiara base normativa che lo consenta.
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