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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32270/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma in appello di condanna per opere edilizie abusive (reati indicati negli artt. 44 lett. c) d.P.R. n.380/2001; 181, comma 1, d.lgs. n.42/2004; 734 c.p.). Tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancata pronuncia assolutoria perché, secondo la difesa, le opere erano antecedenti all'acquisto (rogito 2003 e accatastamenti 1999) e quindi non imputabili all'imputato; 2) violazione di norme processuali e di sostanza per mancata considerazione della prescrizione, con dedotta maturazione dei termini già prima del 2003; 3) omessa motivazione sulla richiesta (in primo grado e in appello) di non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi due motivi manifestamente infondati: ha richiamato il principio secondo cui la prosecuzione o ripresa di lavori su un manufatto abusivo costituisce una nuova condotta illecita (nuovo reato) e ha ritenuto provati, sulla base delle sentenze di merito, lavori in corso al momento dell'accertamento (31/10/2019), nonché la qualità di committente dell'imputato, con conseguente assorbimento della tesi difensiva sulla retrodatazione e sulla prescrizione. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: i giudici di merito non hanno motivato il diniego del beneficio della non menzione nonostante fosse stato richiesto espressamente in appello. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale omissione e ha riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile (ossia respinto).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c)

    Norma di riferimento per il reato edilizio contestato; la Corte ha ritenuto che le opere accertate richiedevano il preventivo permesso di costruire, applicando la disposizione ai lavori in corso e alle opere aggiuntive su manufatto abusivo.

  • d.lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1

    Norma paesaggistica richiamata come violata dalle opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica; la Corte ha ritenuto applicabile l'articolo alle opere effettivamente eseguite.

  • codice penale, art. 734

    Contravvenzione relativa all'omissione di atti d'ufficio e violazioni connesse; richiamata tra i capi di imputazione e ritenuta integrata dalle condotte contestate.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Criterio di riesame in cassazione: vizio di motivazione o illogicità; la Corte ha esaminato i motivi che denunciavano carenze motivazionali e li ha valutati secondo tale norma, ritenendo i primi due infondati e il terzo fondato.

  • codice penale, art. 157, art. 160 comma 3, art. 161 comma 2

    Norme relative ai termini di prescrizione invocate dalla difesa; la Corte ha richiamato il principio della ripresa dei lavori come nuovo fatto impeditivo della prescrizione, ritenendo quindi inapplicabile la dedotta estinzione per prescrizione.

  • codice penale, art. 175

    Norma sul beneficio della non menzione della condanna nel casellario; la Corte ha ritenuto che, essendo la richiesta stata sollevata in sede di appello e sussistenti elementi valutati favorevolmente dai giudici di merito (incensuratezza, pena lieve, prognosi favorevole per la sospensione condizionale), il diniego immotivato impone l'annullamento e il riconoscimento del beneficio, quando ciò non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 5

    Richiamato nel quadro giurisprudenziale sul diritto di proporre ricorso per cassazione avverso la mancata concessione di benefici richiesti in appello: la Corte ha confermato che la mancata motivazione su richiesta di beneficio presentata in appello è deducibile in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i)

    Potere della Corte di Cassazione, senza rinvio, di decidere su alcune questioni quando non sia necessario compiere accertamenti di fatto; qui utilizzato per giustificare la concessione diretta della non menzione quando le valutazioni necessarie emergono dagli atti di merito.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per determinazione della pena e valutazione delle circostanze da considerare ai fini discrezionali per benefici come la non menzione; la Corte ha richiamato la necessità di una valutazione discrezionale basata su tali circostanze.

Massime di principio

  • La prosecuzione o ripresa di lavori su un manufatto abusivo costituisce una nuova condotta illecita e può integrare un nuovo reato anche se l'atto edilizio originario è ormai prescritto.
  • Spetta al soggetto imputato l'onere di allegare fatti e circostanze specifiche che dimostrino che le opere sono state realizzate da terzi a sua insaputa; deduzioni generiche sulla retrodatazione dell'opera sono di norma insufficienti.
  • La dedotta prescrizione dev'essere comprovata in modo specifico: se emergono attività recenti o lavori in corso, la prescrizione può essere esclusa perché si configura una ripresa dell'attività criminosa.
  • Se in grado di merito è stata richiesta la non menzione della condanna e i giudici non motivano il diniego, la Cassazione può annullare la decisione per omessa risposta al motivo di appello; quando i presupposti sono valutabili esclusivamente sugli atti già in Cassazione, la Corte può anche concedere direttamente il beneficio senza rinvio.
  • Per ottenere benefici come la non menzione è importante avere in atti elementi favorevoli (es. incensuratezza, pena contenuta, prognosi favorevole) e sollecitarli espressamente in appello, perché la mancata decisione motivata costituisce vizio impugnabile.

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