Cassazione Penale, Sentenza n. 32253/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che dichiarava l'estinzione per prescrizione dei reati a loro ascritti (per alcuni imputati) e confermava, nel resto, la condanna di primo grado. Le censure principali sono: (1) per la Manfellotti, presunta carenza di motivazione circa la sua responsabilità per lottizzazione abusiva; (2) contestazione dell'esistenza stessa della lottizzazione abusiva per via della presunta completa urbanizzazione dell'area; (3) mancanza del profilo soggettivo del reato in quanto gli imputati avrebbero acquistato le unità immobiliari dopo la realizzazione delle opere e si sarebbero avvalsi di atto notarile e di istanza di sanatoria della venditrice; (4) illegittimità della confisca, sia per eccesso rispetto ai beni interessati sia per effetto della prescrizione anteriore all'esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure proposte siano prevalentemente fondate su questioni di merito e fatti non verificabili in sede di legittimità (es. documenti e deposizioni non allegati), e quindi non idonee a fondare il ricorso. Quanto alla Manfellotti, la Corte ha confermato che la motivazione d'appello ha richiamato e fatto proprie le risultanze di primo grado (presenza sul luogo, comunione dei beni con il coniuge, vendita dell'unità al rustico durante il sequestro), elementi che giustificavano la responsabilità senza vizio motivazionale. Sulla questione della lottizzazione in area urbanizzata, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'assenza di piano attuativo non esclude di per sé il reato quando sia necessario un intervento di riordino urbanistico, e ha osservato che i ricorrenti non hanno prodotto elementi probatori della presunta incompatibilità. Sul profilo soggettivo, la Cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse fattuale e, comunque, nei fatti rilevanti era emerso l'atto di cessione post-sequestro come indice di volontà lottizzatoria. Sulla confisca la censura è stata considerata generica; inoltre la Corte ha ricordato che il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto integrante la condotta (anche la stipulazione di atti di trasferimento), per cui la prescrizione non era dimostrata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede che la causa di proscioglimento emerga in modo evidente dagli atti; la Corte ha ritenuto che nei ricorsi non fosse evidente alcuna causa di non colpevolezza tale da impedire la conferma delle decisioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'onere delle spese e la possibilità di irrogare somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per attribuire ai ricorrenti l'onere delle spese e il versamento di euro 3.000,00
Principio giurisprudenziale sulla decorrenza della prescrizione nel reato di lottizzazione abusiva
richiami a Sez. 3, n. 12459 del 13/1/2021 e Sez. 3, n. 47280 del 12/9/2019 (citati in motivazione)
Il momento consumativo del reato può essere l'ultimazione delle opere, l'esecuzione di opere di urbanizzazione o la stipulazione di atti di trasferimento; la prescrizione decorre dall'ultimo atto integrativo della condotta, pertanto non è automaticamente anteriore all'azione penale ove sussistano atti successivi (es. trasferimenti)
Massime di principio
- In Cassazione non sono recepibili censure fondate su valutazioni di fatto o su prove non allegate: permettono la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto per manifesta infondatezza.
- Quando si impugna la responsabilità per lottizzazione abusiva è necessario portare in sede di legittimità elementi documentali chiari e già acquisiti negli atti, poiché la Corte di legittimità non può svolgere nuovi accertamenti di fatto.
- Ai fini della lottizzazione abusiva, la presenza fisica sul luogo, la titolarità e atti successivi come le cessioni possono essere considerati indici rilevanti del profilo soggettivo; l'assenza di uno specifico piano attuativo non esclude automaticamente la responsabilità se è necessario un riordino urbanistico dell'area.
- La confisca deve essere proporzionata e riguardare i beni direttamente interessati o funzionali all'attività illecita; tuttavia la sua contestazione richiede censure specifiche e provate per essere accolta in cassazione.
- La decorrenza della prescrizione per la lottizzazione abusiva può essere collegata all'ultimo atto concreto integrativo della condotta (anche trasferimenti): per dimostrare la prescrizione è quindi necessario provare la mancanza di atti successivi che sospendano o ritardino la decorrenza.
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