Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32247/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Frezzotti, nella qualità di legale rappresentante della Cupralibre Srl, è stato contestato per la omessa presentazione delle dichiarazioni annuali d'imposta relative agli anni 2013 e 2014 (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), con conseguente evasione di imposte indicate in Ires, Iva e Irap. In primo grado il Tribunale di Fermo lo aveva dichiarato responsabile e condannato a 2 anni di reclusione, con confisca corrispondente alle imposte evase. In appello la Corte di Ancona ha confermato la responsabilità quanto a Ires e Iva (soglia di punibilità superata), ha ritenuto non penalmente rilevante l'evasione dell'Irap (non essendo, secondo il giudice, imposta sui redditi in senso tecnico), ha escluso le attenuanti generiche e ha mantenuto la pena complessiva di 2 anni riducendo però la confisca escludendo l'Irap. Frezzotti ha impugnato in Cassazione: con il primo motivo lamentava omessa motivazione sull'elemento soggettivo; con il secondo censurava il mancato riconoscimento di una riduzione di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico, desumibile anche dal mancato pagamento delle imposte). Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha errato nel ritenere che, essendo la pena commisurata al minimo edittale, non fosse suscettibile di riduzione, non avendo considerato che la continuazione aveva già aumentato la pena oltre il minimo. Per questo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata quanto alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, con il solo limite del divieto di reformatio in pejus. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 5

    omessa presentazione della dichiarazione e conseguente evasione fiscale

    Il reato contestato è la violazione dell'art. 5 (omessa dichiarazione) e richiede dolo specifico: la Corte ha ritenuto che il dolo sia desumibile dal comportamento complessivo, comprese le condotte successive (es. mancato pagamento delle imposte non dichiarate)

  • Giurisprudenza - Cass. Sez. III, 29 maggio 2020, n. 16469

    richiamata in motivazione

    Conferma che la volontà di evadere il fisco può desumersi anche dal successivo comportamento del contribuente (mancato pagamento), utile a dimostrare il dolo specifico nell'omessa dichiarazione

  • Principio del divieto di reformatio in pejus

    La Corte di rinvio non può infliggere pena più grave rispetto a quella già determinata dal giudice di primo grado; vale come limite al riesame del trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione unita al mancato pagamento delle imposte può costituire prova del dolo specifico richiesto per il reato di omessa dichiarazione ai sensi del d.lgs. n. 74/2000.
  • Non tutte le imposte sono automaticamente rilevanti ai fini del reato di cui all'art. 5: l'IRAP può essere esclusa dalla rilevanza penale se il giudice ne valuta la natura non coincidente con la nozione tecnica di "imposta sui redditi" utilizzata dalla norma.
  • In caso di continuazione tra reati, l'aggravamento della pena applicata al reato più grave può portare ad una pena complessiva superiore al minimo edittale; pertanto non è corretto ritenere che la pena sia insuscettibile di riduzione solo perché il minimo è stato preso come riferimento.
  • La confisca/dissequestro di somme a titolo di profitto del reato deve essere calcolata depurando gli importi riferibili a voci non penalmente rilevanti (es. imposte non considerate evase penalmente).
  • In sede di Cassazione i motivi che lamentano mera omessa motivazione sull'elemento soggettivo possono essere ritenuti inammissibili se la motivazione del giudice di merito consente comunque di desumere logicamente la sussistenza del dolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.