Cassazione Penale, Sentenza n. 32254/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il delitto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (evasione fiscale): - contestazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio per genericità/indeterminatezza del capo di imputazione (imputazione alternativa "occultava o distruggeva"), con pretesa lesione del diritto di difesa; - censura sulla mancanza di prova dell'istituzione e della successiva distruzione/occultamento della documentazione contabile e dedotta causa di forza maggiore che avrebbe impedito la produzione dei documenti; - errore nella determinazione della durata delle pene accessorie ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000, perché la Corte di appello le ha ancorate meccanicamente alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile o infondati i primi due motivi: ha ritenuto legittima la contestazione alternativa e adeguata la prova della tenuta delle scritture contabili (anche tramite fatture risultanti presso i clienti) e non ha ravvisato prova convincente della forza maggiore addotta. Tuttavia ha accolto il terzo motivo: ha annullato la pronuncia impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/2000, perché la Corte di appello non ha motivato la scelta applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio su tale punto. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità (pena principale di 1 anno e 6 mesi) resta definitiva; la sentenza è irrevocabile quanto alla responsabilità.
Norme richiamate
art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale applicata per contestare l'occultamento o distruzione della documentazione contabile con finalità di evasione; la Corte ha ritenuto provata la condotta di occultamento e il dolo specifico di evasione sulla base delle fatture reperite presso i clienti e delle dichiarazioni dell'imputato
art. 12, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede pene accessorie con limiti minimi e massimi: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la durata delle pene accessorie con limiti deve essere determinata concretamente secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., e non automaticamente ancorata alla pena principale
art. 429, comma 2, c.p.p.
Norma procedurale richiamata nella censura di nullità: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza e ha confermato che la contestazione alternativa non costituisce di per sé lesione del diritto di difesa se ben delineata il perimetro del dibattimento
art. 37, c.p.
Richiamato dalla Corte d'appello per ancorare la durata delle pene accessorie a quella della pena principale; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale applicazione errata e ha richiamato la necessità di motivare in base all'art. 133 c.p.
art. 133, c.p.
Criteri per la determinazione delle pene (circostanze per la commisurazione): la Corte ha stabilito che la durata delle pene accessorie con limiti va determinata con riferimento concreto ai criteri di cui a questa norma
art. 624, c.p.p.
Richiamato nella parte finale per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza con riferimento alla responsabilità, come stabilito nel dispositivo
Massime di principio
- La contestazione alternativa nel decreto di rinvio a giudizio non è di per sé nulla o lesiva del diritto di difesa: è ammissibile quando serve a delimitare le linee del dibattimento e la qualificazione definitiva dipende dall'istruttoria.
- La genericità o indeterminatezza dell'imputazione rileva solo se dimostra un concreto impedimento all'esercizio della difesa; la mera affermazione di difficoltà difensive non è sufficiente senza elementi probatori del pregiudizio.
- In reati tributari, la presenza di fatture o documenti presso i clienti può consentire di inferire l'esistenza delle scritture contabili e giustificare la conclusione sulla loro successiva distruzione o occultamento da parte dell'emittente.
- L'eccezione di forza maggiore che giustifichi la mancata produzione di documenti è un fatto che grava sulla difesa e richiede prova convincente e specifica: dichiarazioni generiche o riferimenti a sequestri effettuati in procedimenti diversi non sono sufficienti.
- La durata delle pene accessorie previste con limiti deve essere determinata in concreto applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. (personalità del reo, gravità del fatto, finalità e grado di responsabilità, ecc.); non può essere automaticamente collegata alla durata della pena principale senza adeguata motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32247/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32249/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32250/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32251/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32253/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32256/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →