Cassazione Penale, Sentenza n. 32251/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (fattispecie collegata all'uso di fatture per operazioni inesistenti), per fatti contestati in date del 2013 (e richiamati atti del 2011). I motivi di ricorso denunciavano: 1) errata applicazione della norma e vizi di motivazione circa la configurazione del concorso nel reato dato che la ricorrente non ricopriva cariche sociali al momento dei fatti; 2) mancata correlazione tra imputazione e sentenza (artt. 516 e ss. cod. proc. pen.), perché la sentenza avrebbe attribuito responsabilità in concorso a fronte di imputazione riferita alla qualità di legale rappresentante al momento dei fatti; 3) vizio circa l'elemento soggettivo del dolo specifico, che sarebbe stato desunto in modo automatico dalla fittizietà delle fatture; 4) vizi di motivazione e vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (artt. 62-bis e 133 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto inapplicabile l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (immediata declaratoria di proscioglimento) perché i primi tre motivi di ricorso riguardavano questioni di fatto e diritto che avrebbero richiesto una rivalutazione in sede di merito, dunque non sussisteva la prova dell'innocenza emergente incontrovertibilmente dagli atti. Tuttavia, dall'esame degli atti è risultato che il termine di prescrizione, calcolato secondo la disciplina ratione temporis (art. 157 cod. pen. e art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000), era già decorso (termine finale indicato al 30/09/2023), precedente alla pronuncia; pertanto la Cassazione ha pronunciato l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice applicata in primo e secondo grado: la condanna era fondata su questa disposizione relativa a reati fiscali con uso di documentazione fittizia
artt. 516 e ss. cod. proc. pen.
artt. 516 e ss. cod. proc. pen.
Riferiti in relazione al principio di corrispondenza tra imputazione e giudicato; la ricorrente lamentava mancata correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto dalla Corte d'appello
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'immediata declaratoria di proscioglimento quando dagli atti emerge incontrovertibilmente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; la Corte ha spiegato che tale causa di proscioglimento non era applicabile perché i profili di responsabilità richiedevano ulteriore accertamento
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Norme relative alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti; i profili sanzionatori e l'eventuale riconoscimento delle attenuanti sono stati ritenuti questioni di merito non risolvibili in sede di legittimità senza un riesame istruttorio
art. 157, primo comma, cod. pen.
art. 157, primo comma, cod. pen.
Fornisce il termine ordinario di prescrizione usato per il calcolo del decorso del termine (nella fattispecie valutato come 10 anni per la fattispecie considerata ratione temporis)
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Previsione speciale che incide sulla disciplina della sospensione/interruzione della prescrizione per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000; è stata utilizzata per il corretto computo del termine prescrizionale nel caso concreto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per intervenuta prescrizione quando, pur non essendo possibile il proscioglimento immediato per insussistenza del fatto, il termine di prescrizione risulta già decorso; in tal caso l'effetto prevalente è l'estinzione del reato.
- L'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. richiede che dall'istruttoria emerga in modo incontrovertibile l'innocenza; se sono presenti questioni di fatto o di prova da riesaminare, la declaratoria di proscioglimento immediato non è applicabile e si deve valutare la prescrizione separatamente.
- Le contestazioni relative alla qualità soggettiva del responsabile (es. se la persona era o meno legale rappresentante al momento dei fatti) e al concorso di persone nel reato sono tipicamente questioni di merito che richiedono rinvio e rivalutazione istruttoria, salvo che la prova contraria emerga in modo palese dagli atti.
- Il dolo specifico non può essere automaticamente presunto esclusivamente dalla fittizietà delle fatture: l'elemento intenzionale richiede un'apprezzamento probatorio che può richiedere ulteriori accertamenti in sede di merito.
- Per la determinazione della prescrizione è fondamentale applicare sia le disposizioni generali del codice penale (es. art. 157) sia le norme speciali che incidono su interruzioni o sospensioni (es. art. 17 d.lgs. 74/2000); errori nel computo possono determinare l'estinzione del reato anche dopo una condanna di merito.
- Questioni riguardanti la quantificazione della pena e il riconoscimento di circostanze attenuanti sono, salvo profili di illegittimità manifesta, tipicamente riservate al giudice del merito e non vengono di regola risolte dalla Cassazione se richiedono valutazioni di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32247/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32249/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32250/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32253/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32254/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32256/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →