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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32249/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per commercio illegale di farmaci e sostanze farmacologicamente/biologicamente attive, deducendo: 1) violazione per applicazione di norma (art. 586-bis, 7o c.) nella parte "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti" che la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale, sostenendo l'operatività della lex mitior per i fatti anteriori; 2) travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione della condotta come commercio (asserita mera detenzione per uso personale, intercettazioni e testimonianze non comprovanti la vendita); 3) mancata indicazione di condotte di commercializzazione (assenza di professionalità, abitualità, ingenti quantità per la vendita); 4) mancata applicazione della pena sostitutiva alla luce delle modifiche normative successive (d.lgs. n.150/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo costituzionale e del principio favor rei ha stabilito che la disposizione dichiarata incostituzionale non può essere estesa retroattivamente ai fatti commessi nella vigenza della normativa precedente; ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.105/2022, n.394/2006) e di legittimità su questo punto. Quanto al merito probatorio, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello: intercettazioni, due perquisizioni con ingenti quantitativi di prodotti (oltre 200 fra fiale, compresse e confezioni) rinvenuti in più luoghi (palestra, abitazione, autovettura) e documenti manoscritti con programmi di allenamento supportano la configurazione del reato di commercio (attività continuativa e apparato organizzativo anche elementare). Sulla pena sostitutiva ha escluso applicabilità delle modifiche successive alla sentenza (erano posteriori) e ha rimesso eventuale verifica all'organo dell'esecuzione. La condanna è stata confermata (pena: un anno di reclusione e multa di 4.000,00 euro), con condanna alle spese e precisazione che non è intervenuta prescrizione, anche per natura abituale del reato e cause di sospensione (COVID).

Norme richiamate

  • legge n. 376 del 2000, art. 9, comma 7

    Norma originaria che incrimina il commercio illegale di farmaci/doping; interpretata insieme alla successiva trasposizione nel codice penale per delineare la fattispecie di commercio di sostanze vietate.

  • codice penale, art. 586-bis, settimo comma

    al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

    La Corte ha richiamato che la parte testuale sopra citata è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; tuttavia la Cassazione ha escluso che la norma, pur più favorevole, possa essere applicata ai fatti commessi durante la vigenza della normativa più severa anteriore.

  • d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 2, comma 1, lett. d

    Atto normativo che ha introdotto la trasposizione nell'art. 586-bis c.p.; richiamato nel ragionamento sulla successione delle norme penali nel tempo.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b, e, 6)

    Norme che individuano le prospettive di gravame e gli argomenti di cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova, violazione di legge) utilizzate dal ricorrente e valutate dalla Corte.

  • legge n. 134 del 2021, art. 1, comma 1, lett. I

    Norma richiamata dalla difesa relativa alle modifiche sulle pene sostitutive; la Corte ha notato che le modifiche utili non erano ancora in vigore al momento della sentenza impugnata.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95, comma 1

    Riforma che ha ampliato i limiti per le pene sostitutive; la Corte ha osservato che la disciplina è successiva alla sentenza impugnata e che l'eventuale applicazione in sede esecutiva è di competenza del giudice dell'esecuzione.

  • Costituzione, art. 136, primo comma

    Citata nella motivazione per il principio che esclude efficacia delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; usata per delimitare gli effetti retroattivi.

  • legge n. 87 del 1953, art. 30, terzo comma

    Richiamata insieme all'art. 136 Cost. per confermare che le sentenze di incostituzionalità non producono effetti di applicazione retroattiva oltre i limiti temporali stabiliti.

Massime di principio

  • Una disposizione penale più favorevole che sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima non può automaticamente operare retroattivamente per fatti commessi durante la vigenza di una normativa precedente più severa; il favor rei è limitato se la norma di favore risulta essa stessa incostituzionale.
  • Per il reato di commercio di anabolizzanti/sostanze vietate, non è richiesto che siano individuati specifici acquirenti: la disponibilità ripetuta di quantitativi rilevanti, la varietà dei prodotti, la detenzione in più luoghi (es. palestra, abitazione, autovettura) e elementi documentali/manuali possono comprovare l'esistenza di un'apparato organizzativo e l'offerta al pubblico destinata a durare nel tempo.
  • Le prove indirette (intercettazioni, sequestri ripetuti, documentazione manoscritta) valutate congiuntamente possono essere sufficienti a fondare la qualificazione di commercio anche in assenza di dichiarazioni accusatorie di terzi.
  • Le modifiche normative più favorevoli entrate in vigore dopo la pronuncia di una sentenza di merito non sono applicabili in Cassazione per modificare la decisione; eventuali effetti in tema di esecuzione della pena devono essere valutati dal giudice dell'esecuzione o secondo le regole di applicazione temporale espressamente previste dalla norma che ha introdotto la modifica.
  • Il principio di retroattività in mitius trova il proprio limite nel rispetto della legittimità formale e sostanziale della norma di favore: una norma ritenuta incostituzionale non può, in quanto tale, determinare l'impunità per fatti commessi sotto la precedente disciplina più severa.

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