Cassazione Penale, Sentenza n. 32249/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per commercio illegale di farmaci e sostanze farmacologicamente/biologicamente attive, deducendo: 1) violazione per applicazione di norma (art. 586-bis, 7o c.) nella parte "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti" che la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale, sostenendo l'operatività della lex mitior per i fatti anteriori; 2) travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione della condotta come commercio (asserita mera detenzione per uso personale, intercettazioni e testimonianze non comprovanti la vendita); 3) mancata indicazione di condotte di commercializzazione (assenza di professionalità, abitualità, ingenti quantità per la vendita); 4) mancata applicazione della pena sostitutiva alla luce delle modifiche normative successive (d.lgs. n.150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo costituzionale e del principio favor rei ha stabilito che la disposizione dichiarata incostituzionale non può essere estesa retroattivamente ai fatti commessi nella vigenza della normativa precedente; ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.105/2022, n.394/2006) e di legittimità su questo punto. Quanto al merito probatorio, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello: intercettazioni, due perquisizioni con ingenti quantitativi di prodotti (oltre 200 fra fiale, compresse e confezioni) rinvenuti in più luoghi (palestra, abitazione, autovettura) e documenti manoscritti con programmi di allenamento supportano la configurazione del reato di commercio (attività continuativa e apparato organizzativo anche elementare). Sulla pena sostitutiva ha escluso applicabilità delle modifiche successive alla sentenza (erano posteriori) e ha rimesso eventuale verifica all'organo dell'esecuzione. La condanna è stata confermata (pena: un anno di reclusione e multa di 4.000,00 euro), con condanna alle spese e precisazione che non è intervenuta prescrizione, anche per natura abituale del reato e cause di sospensione (COVID).
Norme richiamate
legge n. 376 del 2000, art. 9, comma 7
Norma originaria che incrimina il commercio illegale di farmaci/doping; interpretata insieme alla successiva trasposizione nel codice penale per delineare la fattispecie di commercio di sostanze vietate.
codice penale, art. 586-bis, settimo comma
al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti
La Corte ha richiamato che la parte testuale sopra citata è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; tuttavia la Cassazione ha escluso che la norma, pur più favorevole, possa essere applicata ai fatti commessi durante la vigenza della normativa più severa anteriore.
d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 2, comma 1, lett. d
Atto normativo che ha introdotto la trasposizione nell'art. 586-bis c.p.; richiamato nel ragionamento sulla successione delle norme penali nel tempo.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b, e, 6)
Norme che individuano le prospettive di gravame e gli argomenti di cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova, violazione di legge) utilizzate dal ricorrente e valutate dalla Corte.
legge n. 134 del 2021, art. 1, comma 1, lett. I
Norma richiamata dalla difesa relativa alle modifiche sulle pene sostitutive; la Corte ha notato che le modifiche utili non erano ancora in vigore al momento della sentenza impugnata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95, comma 1
Riforma che ha ampliato i limiti per le pene sostitutive; la Corte ha osservato che la disciplina è successiva alla sentenza impugnata e che l'eventuale applicazione in sede esecutiva è di competenza del giudice dell'esecuzione.
Costituzione, art. 136, primo comma
Citata nella motivazione per il principio che esclude efficacia delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; usata per delimitare gli effetti retroattivi.
legge n. 87 del 1953, art. 30, terzo comma
Richiamata insieme all'art. 136 Cost. per confermare che le sentenze di incostituzionalità non producono effetti di applicazione retroattiva oltre i limiti temporali stabiliti.
Massime di principio
- Una disposizione penale più favorevole che sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima non può automaticamente operare retroattivamente per fatti commessi durante la vigenza di una normativa precedente più severa; il favor rei è limitato se la norma di favore risulta essa stessa incostituzionale.
- Per il reato di commercio di anabolizzanti/sostanze vietate, non è richiesto che siano individuati specifici acquirenti: la disponibilità ripetuta di quantitativi rilevanti, la varietà dei prodotti, la detenzione in più luoghi (es. palestra, abitazione, autovettura) e elementi documentali/manuali possono comprovare l'esistenza di un'apparato organizzativo e l'offerta al pubblico destinata a durare nel tempo.
- Le prove indirette (intercettazioni, sequestri ripetuti, documentazione manoscritta) valutate congiuntamente possono essere sufficienti a fondare la qualificazione di commercio anche in assenza di dichiarazioni accusatorie di terzi.
- Le modifiche normative più favorevoli entrate in vigore dopo la pronuncia di una sentenza di merito non sono applicabili in Cassazione per modificare la decisione; eventuali effetti in tema di esecuzione della pena devono essere valutati dal giudice dell'esecuzione o secondo le regole di applicazione temporale espressamente previste dalla norma che ha introdotto la modifica.
- Il principio di retroattività in mitius trova il proprio limite nel rispetto della legittimità formale e sostanziale della norma di favore: una norma ritenuta incostituzionale non può, in quanto tale, determinare l'impunità per fatti commessi sotto la precedente disciplina più severa.
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