Cassazione Civile, Ordinanza n. 18809/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio della lavoratrice da una società all'altra nell'ambito di un'operazione qualificata come cessione del contratto/trasferimento tra aziende del trasporto pubblico, con contestuale attribuzione di un inquadramento superiore (da parametro 205 a parametro 230, Quadro). La corte territoriale aveva ritenuto nulla parzialmente la clausola di attribuzione del superiore profilo, ritenendo applicabili i principi sul reclutamento del personale delle società in house e sul modello del lavoro pubblico contrattualizzato. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte d'appello limitato gli effetti del giudicato esterno alla sola qualificazione del passaggio come trasferimento, senza estenderli anche alla validità dell'attribuzione del parametro superiore, già oggetto di un autonomo procedimento ex L. n. 92/2012; 2) violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c. in relazione all'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, per avere ritenuto applicabili le norme sul reclutamento del personale delle società in house e comunque per averle estese a una progressione di carriera e non a una nuova assunzione; 3) violazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., 97 Cost., 35 e 52 d.lgs. n. 165/2001, 18 R.d. n. 148/1931 e norme di interpretazione, per avere attribuito portata imperativa alle regole invocate e dichiarato la nullità parziale dell'attribuzione del superiore profilo professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo sul giudicato esterno, affermando che la domanda relativa alla validità del contratto e dell'attribuzione del superiore inquadramento coincideva nei suoi elementi costitutivi con quella già definita in un precedente giudizio, con conseguente efficacia preclusiva del giudicato anche sull'assenza di nullità e annullabilità. Ha inoltre accolto i motivi secondo e terzo, chiarendo che nelle società a controllo pubblico il rapporto di lavoro è regolato dal diritto privato e che le norme sul reclutamento del personale, invocate dalla Corte territoriale, non si estendono alle progressioni di carriera né consentono di qualificare come nuova assunzione il passaggio già qualificato come cessione del contratto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale, interno o esterno, si estende al dedotto e al deducibile entro i limiti oggettivi della domanda già decisa; se la domanda successiva coincide nei suoi elementi costitutivi con quella precedente, opera la preclusione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato nel secondo motivo per contestare l'errore di applicazione temporale della disciplina sul reclutamento.
Richiamato nel secondo motivo per contestare l'interpretazione estensiva delle norme sul reclutamento.
art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte ha escluso che la disciplina del reclutamento del pubblico impiego si applichi alle progressioni di carriera nelle società a controllo pubblico.
art. 18 del d.l. n. 112 del 2008
Il divieto di assumere nuovo personale per le società a partecipazione totale o maggioritaria non deroga alla disciplina civilistica delle mansioni e non si estende alle progressioni di carriera.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha escluso che le regole sul reclutamento invocate possano integrare automaticamente il contratto nel caso di progressione interna.
Richiamato nel terzo motivo; la nullità parziale non poteva essere affermata sulla base delle norme sul reclutamento richiamate dalla Corte d'appello.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla Corte territoriale come parametro di imparzialità e buon andamento; la Cassazione ha escluso che da esso discendesse, nel caso concreto, l'applicazione della disciplina pubblicistica al rapporto.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel terzo motivo; non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie di progressione di carriera in società a controllo pubblico.
art. 18 R.d. n. 148 del 1931
Richiamato come disposizione che prevede un giudizio di idoneità per mansioni superiori, ma non tale da trasformare il passaggio in nuova assunzione.
art. 20, lett. c), all. A, R.d. n. 148 del 1931
La precedente decisione definitiva aveva qualificato il passaggio come trasferimento per cambio su richiesta degli interessati con consenso delle aziende, escludendo nuova assunzione e novazione.
art. 1, comma 47, L. n. 92 del 2012
Richiamato come sede del separato procedimento sommario relativo alla vicenda del rapporto di lavoro.
art. 1, comma 49, L. n. 92 del 2012
Richiamato nel riepilogo della decisione precedente, nel cui ambito era stata esclusa la nullità del contratto.
art. 18 della L. n. 300 del 1970
La sua applicazione è stata esclusa dalla decisione precedente poiché mancava un vero atto di licenziamento.
Le società a partecipazione pubblica non sfuggono alla disciplina civilistica delle mansioni; il divieto di assunzione del personale non incide sulla regolazione delle mansioni e progressioni.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale si estende non solo alle questioni espressamente decise, ma anche a quelle che costituiscono antecedenti logico-giuridici necessari della pronuncia; se la domanda successiva riproduce gli stessi elementi costitutivi di quella già decisa, è preclusa una nuova valutazione.
- Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di società a controllo pubblico si applicano, in linea generale, le norme di diritto privato e della legislazione lavoristica comune; le regole speciali sul reclutamento del personale non trasformano automaticamente la progressione di carriera in una nuova assunzione.
- Il divieto di assumere nuovo personale posto per le società a partecipazione pubblica non comporta una deroga alla disciplina delle mansioni e dell'inquadramento professionale, né legittima di per sé la nullità dell'attribuzione di un superiore profilo professionale.
- Quando un precedente giudicato ha qualificato un passaggio tra società come cessione del contratto e non come nuova assunzione, tale qualificazione preclude la riqualificazione della medesima vicenda in senso opposto, salvo che mutino gli elementi costitutivi della domanda.
- La nullità parziale di un contratto di lavoro non può essere affermata sulla sola base di un richiamo astratto ai principi di imparzialità e buon andamento o alle regole sul reclutamento, se la fattispecie concreta concerne una progressione interna già inserita in un rapporto validamente trasferito.
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