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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18821/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca di una pensione VO inizialmente riconosciuta. L'ente previdenziale aveva richiesto la restituzione dell'indebito relativo alle somme percepite a titolo di pensione, mentre il beneficiario aveva contestato la pretesa restitutoria e aveva chiesto anche il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso, accogliendo la domanda di indebito dell'ente e respingendo la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. In appello, la Corte territoriale aveva accolto parzialmente il gravame del beneficiario, ritenendo tutelabile, in base a un dovere di correttezza e diligenza dell'ente previdenziale, l'affidamento ingenerato nell'assicurato e liquidando un danno patrimoniale parametrato all'importo del rateo mensile di pensione per il periodo successivo alla revoca e anteriore alla liquidazione della pensione anticipata, escludendo altre voci richieste. L'ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1223 c.c., 52 L. 88/1989, come modificato dall'art. 13 L. 412/1991, e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse riconosciuto e quantificato una voce di danno non domandata, in particolare un danno esistenziale in realtà mai richiesto. Il beneficiario ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale lamentando nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame e contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte d'appello non aveva riconosciuto il risarcimento di euro 30.264,76 per le retribuzioni perdute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in funzione del pensionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'ente, perché non si confrontava con la reale ratio della decisione impugnata: la Corte d'appello aveva liquidato un danno patrimoniale per la mancata percezione della pensione e per l'affidamento ingenerato dalla revoca del trattamento, non un danno esistenziale. Ha poi rigettato il ricorso incidentale del beneficiario, osservando che la motivazione della Corte territoriale non era né illogica né contraddittoria e che non vi era omesso esame di fatti decisivi, essendo stata affrontata la domanda risarcitoria con motivazione superiore al minimo costituzionale. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato come parametro sulla causalità e sull'estensione del danno risarcibile, ma la censura dell'ente è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la concreta qualificazione del danno operata dalla Corte territoriale

  • art. 52 L. 88/1989

    richiamato dall'ente in relazione alla disciplina della ripetizione/restituzione di somme previdenziali indebitamente percepite, unitamente alla modifica introdotta dall'art. 13 L. 412/1991

  • art. 13 L. 412/1991

    richiamato come norma modificativa del regime della ripetizione dell'indebito previdenziale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita ultrapetizione; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché la sentenza d'appello non aveva liquidato una voce estranea alla domanda

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicata quale norma processuale per il vizio dedotto nel ricorso principale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicata quale norma processuale per i vizi dedotti nel ricorso incidentale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • Cass. sez. un. n. 8053/2014

    richiamata come criterio sul vizio motivazionale, nel senso che la motivazione della sentenza di merito era sopra il minimo costituzionale

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile se non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una qualificazione del danno diversa da quella realmente adottata.
  • La liquidazione del danno deve restare ancorata alla domanda e alla concreta voce di pregiudizio accertata dal giudice di merito; non può essere imputata alla sentenza una pronuncia su un danno diverso o non richiesto se dal testo della decisione emerge una diversa base risarcitoria.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito espone un percorso logico comprensibile e non si omette l'esame del fatto decisivo discusso tra le parti; è sufficiente una motivazione che superi il minimo costituzionale.
  • In materia di trattamenti previdenziali, l'eventuale affidamento del beneficiario può essere valorizzato dal giudice di merito ai fini del danno patrimoniale, ma la censura in cassazione deve misurarsi con la specifica qualificazione e quantificazione effettuata nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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