Cassazione Civile, Ordinanza n. 18810/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lavoratrice aveva agito per ottenere l’accertamento della illiceità dell’appalto intercorso tra la società presso cui prestava attività e l’appaltatrice formale, sostenendo che il rapporto fosse in realtà una somministrazione/intermediazione illecita di manodopera e che, quindi, dovesse essere costituito un rapporto di lavoro direttamente in capo alla committente. In fatto, la prestazione era svolta nell’ambito di servizi di business process outsourcing, inizialmente sanitari e poi di gestione amministrativa sinistri. La ricorrente deduceva che le risultanze istruttorie dimostrassero un controllo pervasivo e continuo della committente: direttive molto analitiche, uso di software della committente, controlli diretti di personale della committente e formazione iniziale impartita da quest’ultima; inoltre contestava la sussistenza di un effettivo rischio imprenditoriale in capo all’appaltatrice. Con il secondo motivo lamentava anche violazione delle regole sull’onere della prova e sul libero convincimento, censurando la motivazione con cui la corte territoriale aveva ritenuto che l’uso di software e tecnologie integrasse solo coordinamento operativo e non esercizio del potere direttivo datoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha osservato che le censure, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio istruttorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile nei limiti dedotti, per di più in presenza di doppia conforme. Nel merito, ha ribadito il principio secondo cui negli appalti endoaziendali il divieto di intermediazione illecita opera quando l’appaltatore non organizza realmente la prestazione con autonomia imprenditoriale, non assume un effettivo rischio d’impresa e si limita a mettere a disposizione personale altrimenti eterodiretto dal committente. La corte territoriale aveva però accertato, con valutazione di merito non censurabile, una concreta separatezza tra attività dell’appaltatrice e attività della committente, la gestione del personale rimessa alla sola appaltatrice e la presenza di un rischio di impresa in capo a quest’ultima. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea individuazione della norma applicabile o la sua falsa applicazione alla fattispecie giuridica; non consente di rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 29 del d.lgs. n. 276/2003
La norma è richiamata come base del divieto di intermediazione illecita negli appalti e per distinguere l’appalto genuino dall’illecita fornitura di manodopera.
Definisce l’appalto come contratto con organizzazione dei mezzi e gestione a rischio dell’appaltatore; l’autonomia organizzativa e il rischio imprenditoriale sono elementi centrali per la genuinità del rapporto.
È evocato per individuare gli indici del lavoro subordinato, ossia l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro.
Richiamato quale norma sull’onere della prova; la censura della ricorrente non è stata accolta perché la valutazione delle prove spetta al giudice di merito.
È invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
Regola la soccombenza nel regolamento delle spese di lite, poste a carico della parte ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, nei casi dovuti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è respinto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: l’errore di diritto riguarda l’interpretazione o la sussunzione della fattispecie, non l’accertamento storico.
- L’appalto è genuino quando l’appaltatore mantiene una reale autonomia organizzativa, gestisce il personale, assume il rischio d’impresa e persegue un risultato produttivo proprio; ricorre invece intermediazione illecita quando il committente esercita in concreto il potere direttivo e di controllo sui lavoratori, mentre l’appaltatore resta mero datore formale.
- Negli appalti endoaziendali, la sola circostanza che l’attività sia strettamente integrata nel ciclo produttivo del committente o che si utilizzino strumenti tecnologici del committente non basta, da sola, a configurare interposizione illecita: occorre verificare in concreto chi organizza la prestazione e chi sopporta il rischio imprenditoriale.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un compendio probatorio coerente con il principio di diritto applicabile, l’accertamento in concreto della sussistenza degli indici dell’appalto genuino o illecito è insindacabile in cassazione se la censura mira solo a rimettere in discussione il fatto.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul fatto è ulteriormente ristretto e non può essere aggirato prospettando come violazioni di legge doglianze che in realtà contestano l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
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