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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18807/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento della legittimità del passaggio automatico del rapporto di lavoro del dipendente, con decorrenza dal 29.12.2017, da una società del gruppo a un'altra società a seguito di cessione di ramo d'azienda. I giudici di merito avevano ritenuto sussistenti i requisiti di autonomia e preesistenza del ramo ceduto ex art. 2112 c.c., valorizzando una perizia allegata all'atto costitutivo della società cessionaria, la presenza di personale, apparecchiature, attrezzature, disponibilità finanziarie e passività trasferite, nonché verbali testimonali acquisiti da altro giudizio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 2697, 2112, 2343, 2556 c.c. e 111 Cost., sostenendo: che la perizia era stata prodotta da lui e non dalle società; che non gli era mai stata contestata; che non riguardava l'autonomia del ramo ma solo la sua valutazione; e che la Corte d'appello aveva illegittimamente utilizzato prove testimoniali provenienti da altro procedimento, nonostante l'opposizione sollevata in primo grado e la mancata ammissione delle prove richieste nel giudizio introduttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, trattandosi di doppia conforme, non era sindacabile il vizio motivazionale nei limiti richiesti; che la doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale era inammissibile perché non era stata spiegata la sua decisività; e che il giudice di merito può utilizzare verbali testimonali di altro processo, purché ritualmente acquisiti nel giudizio di approdo e con contraddittorio effettivamente svolto in tale sede. È stata quindi confermata la legittimità della cessione del ramo d'azienda e la conseguente prosecuzione del rapporto con la società cessionaria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La verifica dei presupposti della cessione del ramo d'azienda richiede l'accertamento dei requisiti di autonomia funzionale e preesistenza dell'entità trasferita; se tali requisiti risultano accertati in fatto con motivazione congrua, la prosecuzione automatica del rapporto è legittima.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata letta come critica alla ricostruzione del fatto e non come reale violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito e la sua violazione non è deducibile come errore di diritto quando si contesti in sostanza la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito; la denuncia di violazione dell'articolo, se mira a contestare il peso attribuito agli elementi istruttori, non integra un vero vizio di violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.

  • art. 2343 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva nella motivazione impugnata.

  • art. 2556 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la questione è stata ricondotta al diverso tema della prova dei presupposti della cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme alle norme processuali, ma non è stata ravvisata una lesione del giusto processo, poiché il contraddittorio è stato ritenuto effettivamente rispettato nel giudizio di utilizzo delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è sindacabile solo se si assume un errore nell'astratta sussunzione dei fatti nella norma; se si contesta la ricostruzione del fatto, la censura esce dal paradigma del n. 3.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è il rimedio corretto quando si contesta la ricostruzione fattuale, ma non è scrutinabile in presenza di doppia conforme nei limiti indicati dalla decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La verifica della sussistenza dei requisiti per il trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. è un accertamento di merito: se il giudice territoriale motiva in modo sufficiente e non contraddittorio sull'autonomia funzionale e sulla preesistenza del ramo, la decisione è tendenzialmente insindacabile in cassazione.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; quando la doglianza investe in realtà il peso attribuito alle prove, essa non integra un vizio di violazione di legge ma, al più, un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • In presenza di 'doppia conforme' non è ammesso veicolare, sotto forma di violazione di legge, una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
  • La censura per mancata ammissione di una prova testimoniale è scrutinabile in cassazione solo se il ricorrente dimostra specificamente la decisività della prova, cioè la sua idoneità a sovvertire con certezza l'esito della lite.
  • Il giudice di merito può utilizzare verbali e prove raccolti in un diverso processo, purché tali atti siano ritualmente acquisiti nel giudizio di approdo e la controparte abbia avuto effettiva possibilità di contraddire sul loro contenuto nel processo in cui vengono impiegati.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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