Cassazione Civile, Ordinanza n. 18811/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, con decorrenza 31 ottobre 2018, di un ramo d'azienda editoriale relativo alla pubblicazione del settimanale Panorama da una società editoriale a un'altra, con passaggio automatico dei rapporti di lavoro di alcune giornaliste professioniste. La lavoratrice ha contestato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittima la cessione del ramo e quindi l'automatico trasferimento del suo rapporto alla cessionaria. Con quattro motivi ha dedotto: 1) violazione delle norme su cessione del contratto e trasferimento d'azienda, sostenendo che il direttore responsabile della testata fosse elemento necessario per l'autonomia funzionale del ramo ceduto; 2) violazione di legge e nullità della sentenza per non avere considerato che la linea politico-editoriale sarebbe fissata in accordi tra direttore ed editore, con conseguente infungibilità del direttore nell'organizzazione del lavoro; 3) violazione delle norme su trasferimento d'azienda, mansioni e onere della prova, lamentando che gli accordi conciliativi con gran parte dei giornalisti avrebbero comportato dequalificazioni e una sostanziale riorganizzazione peggiorativa della redazione, con perdita dell'identità organizzativa, e che spettasse alla cedente provare l'assenza di variazioni organizzative; 4) violazione delle norme sul trasferimento d'azienda per avere attribuito rilievo decisivo alla circostanza che la testata fosse stata pubblicata senza interruzioni, elemento ritenuto dalla ricorrente neutro e compatibile anche con una semplice vicenda successoria ex art. 1406 c.c., non idonea a integrare i requisiti dell'art. 2112 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti relativi all'autonomia funzionale del ramo ceduto, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza nazionale e unionale in tema di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., valorizzando la cessione di una compagine di personale qualificato e di beni materiali e immateriali essenziali, nonché la prosecuzione senza soluzione di continuità della pubblicazione della testata, senza necessità di apporti significativi della cessionaria. La lavoratrice è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
le censure formalmente qualificate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti di merito; il vizio di diritto richiede una ricostruzione fattuale già definita dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'eventuale critica alla ricostruzione del fatto storico può essere veicolata solo come omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti del vizio motivazionale consentito, qui comunque precluso dalla doppia conforme.
richiamato come disciplina della cessione del contratto, distinta dal trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., che richiede requisiti ulteriori di autonomia funzionale e identità dell'entità economica.
la nozione di ramo d'azienda presuppone un complesso organizzato di persone e mezzi dotato di autonomia funzionale, capace di svolgere un'attività economica con i propri mezzi e senza apporti di rilievo del cessionario, conservando il nesso funzionale tra i fattori trasferiti.
le spese seguono la soccombenza, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
richiamato nei motivi, ma la Corte non accoglie la censura perché essa tendeva a una rivalutazione del merito.
richiamato nei motivi, ma non ritenuto violato in modo autonomamente decisivo dalla Corte di cassazione.
richiamato nei motivi in relazione alla motivazione della sentenza d'appello, ma la censura è stata respinta perché mirava a un nuovo esame del merito.
richiamato nei motivi sulla motivazione della sentenza, senza esito favorevole alla ricorrente.
richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte ha escluso che la censura consentisse di sovvertire l'accertamento di merito compiuto sulla base del complesso delle circostanze.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle asserite modifiche peggiorative delle mansioni e degli inquadramenti, ma la censura non è stata accolta.
art. 6 del CNLG
richiamato dalla ricorrente per sostenere la centralità del direttore responsabile nella struttura redazionale, ma la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento di merito sulla sussistenza dell'autonomia del ramo.
art. 50 del CNLG
richiamato insieme alle norme su direttore responsabile e organizzazione giornalistica, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 3 della legge n. 47 del 1948
richiamato per sostenere la necessità del direttore responsabile nella testata giornalistica, ma la censura è stata disattesa.
art. 8 della legge n. 47 del 1948
richiamato nei motivi della ricorrente in tema di organizzazione della testata giornalistica.
art. 7 della legge n. 633 del 1941
richiamato nei motivi della ricorrente, senza specifico accoglimento.
richiamato dalla ricorrente in relazione al ruolo del direttore responsabile, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito.
direttiva 2001/23/CE
la Corte la richiama come fonte interpretativa della nozione di trasferimento d'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ponderazione dei fatti accertati dai giudici di merito.
- In materia di trasferimento di ramo d'azienda, il giudice deve accertare complessivamente se il complesso trasferito sia una entità economica organizzata, dotata di autonomia funzionale e capace di operare con i propri mezzi, conservando la propria identità.
- La verifica dell'autonomia del ramo ceduto non richiede il mantenimento immutato dell'organizzazione specificamente impressa dall'imprenditore, ma la persistenza del nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà tra i fattori trasferiti.
- Gli indici fattuali del trasferimento d'azienda devono essere valutati in modo globale e non atomistico; nessun singolo elemento è di per sé decisivo in astratto, ma conta la loro combinazione complessiva in rapporto al tipo di attività esercitata.
- La continuità dell'attività dopo il trasferimento e l'assenza di apporti significativi del cessionario possono costituire indici rilevanti della conservazione dell'identità del ramo ceduto, se valutati insieme agli altri elementi materiali e immateriali trasferiti.
- Quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria su un accertamento complesso come l'autonomia funzionale del ramo d'azienda, il sindacato di cassazione resta limitato e non può sostituirsi alla valutazione compiuta dal giudice di merito.
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