Cassazione Civile, Ordinanza n. 18820/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto la liquidazione di una pensione di anzianità sulla base di contributi versati per un periodo di lavoro poi disconosciuto dall'ente previdenziale, perché ritenuto non subordinato. A seguito dell'accertamento ispettivo, l'ente aveva revocato il trattamento pensionistico per venir meno dei requisiti contributivi e aveva chiesto la restituzione dei ratei già corrisposti. In primo grado la domanda restitutoria era stata respinta applicando la disciplina dell'indebito previdenziale e ritenendo insussistente il dolo del percettore; in appello, invece, la decisione era stata riformata, reputandosi che il beneficiario avesse consapevolmente omesso di rappresentare la concomitanza tra la carica di amministratore unico della società e il presunto rapporto di lavoro subordinato, con conseguente esclusione della subordinazione e ripetibilità delle somme. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) l'aspecificità del motivo di appello dell'ente ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; 2) la violazione della disciplina sull'irripetibilità dell'indebito previdenziale (art. 52 l. n. 88/1989 e art. 13 l. n. 412/1991), sostenendo che la fattispecie rientrasse nell'ipotesi di prestazioni erogate in buona fede e che, essendovi state prestazioni lavorative e un formale titolo pensionistico, non potesse applicarsi la regola dell'art. 2033 c.c.; 3) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova del dolo, rilevando che la carica societaria era pubblica e non poteva ritenersi taciuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ha ritenuto infondato il secondo motivo affermando che, quando la pensione è stata corrisposta in assenza di un effettivo rapporto previdenziale e il titolo pensionistico è stato artatamente creato o comunque omesso dolosamente di rappresentare fatti rilevanti, si applica la disciplina ordinaria dell'indebito civile e le somme sono ripetibili ex art. 2033 c.c.; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché mirava a un nuovo apprezzamento del fatto, già compiuto dal giudice di merito, in ordine alla sussistenza del dolo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo, ove dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
difetto di specificità del motivo d'appello
Il motivo di appello deve consentire di individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata; la censura di aspecificità è infondata se dal ricorso/controricorso emergono in modo chiaro le doglianze articolate.
art. 52 della legge n. 88/1989
La disciplina dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale non si applica quando la prestazione pensionistica è stata erogata in assenza di un effettivo rapporto previdenziale facente capo al percettore.
art. 13 della legge n. 412/1991
L'irripetibilità opera solo nei limiti dell'indebito previdenziale in buona fede; non copre le somme corrisposte sulla base di un titolo pensionistico dolosamente creato o falsamente rappresentato.
art. 2033 c.c.
In assenza di un valido titolo pensionistico che giustifichi le erogazioni, le somme indebitamente percepite sono ripetibili secondo la disciplina generale dell'indebito civile.
art. 2697 c.c.
La censura sulla prova del dolo non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.
art. 12 disp. prel. c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva della disciplina speciale, ma la Corte valorizza la qualificazione della fattispecie come indebito civile e non previdenziale.
art. 98 Cost.
È evocato dal ricorrente senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisoria nel testo riportato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la deduzione della violazione di legge, ma non l'aggiramento del limite al riesame dei fatti.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
I vizi motivazionali non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del merito quando la motivazione del giudice di appello individua il fatto decisivo e la ragione del convincimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando una pensione è stata erogata senza un effettivo titolo previdenziale riferibile al percettore, non si applica la speciale disciplina dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale, ma l'ordinaria regola della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
- La tutela dell'irripetibilità delle somme pensionistiche presuppone la buona fede del percettore; essa viene meno quando il soggetto ha omesso o falsamente rappresentato fatti decisivi per il diritto o la misura della prestazione, soprattutto se tali omissioni hanno inciso sulla formazione del titolo.
- L'omessa o incompleta comunicazione di fatti rilevanti per il diritto alla pensione può essere equiparata al dolo quando l'ente previdenziale non conosce già tali circostanze e l'omissione abbia contribuito alla formazione del titolo indebito.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare il risultato dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; per essere ammissibile deve censurare specificamente la ratio decidendi o la violazione di legge effettivamente decisiva.
- Il requisito di specificità dell'appello è rispettato quando, dal complesso delle deduzioni, siano individuabili con chiarezza le parti della decisione contestate e le ragioni della critica.
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