Cassazione Civile, Ordinanza n. 08280/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La lite riguarda tre avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2014-2016, emessi per un immobile di proprietà della società resistente, qualificato come ex caserma dei Vigili del Fuoco di La Spezia. In appello la contribuente aveva ottenuto una riduzione del 50% della base imponibile per asserita inagibilità/inabitabilità del bene. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011, sostenendo che la riduzione non potesse essere riconosciuta senza la dichiarazione e la procedura previste dalla norma, pacificamente mancanti, e che non bastasse la mera conoscenza di fatto del degrado da parte del Comune, desunta da stampa locale, video e dichiarazioni del sindaco. Sempre nel primo motivo ha anche denunciato omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’assenza della dichiarazione/documentazione richiesta dalla legge. Con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ulteriore omesso esame di fatti decisivi, sempre sulla prova della conoscenza comunale dello stato di inagibilità. La resistente ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la base imponibile dovesse essere calcolata considerando soltanto l’area fabbricabile, perché i lavori edilizi non erano ultimati negli anni d’imposta; inoltre ha invocato l’esenzione IMU per i fabbricati merce, richiamando una dichiarazione prodotta in atti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, limitatamente alla censura di violazione di legge, cassando la sentenza impugnata. Ha chiarito che la riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili può essere riconosciuta anche in assenza di richiesta formale solo quando la conoscenza dell’ente sia qualificata, documentale e derivante dall’attività istituzionale del Comune, anche per finalità extratributarie; non è invece sufficiente una mera conoscenza di fatto o estemporanea, come quella desunta da articoli di stampa, video o dichiarazioni alla stampa. Ha quindi ritenuto erroneo il ragionamento della Corte territoriale, che aveva fondato la riduzione sul generico assunto che il Comune "non poteva non conoscere" lo stato di degrado del bene. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la censura sulla base imponibile è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una nuova questione non proposta in primo grado, ma solo in appello; la doglianza sull’esenzione per i fabbricati merce è stata ritenuta comunque infondata, poiché l’agevolazione riguarda i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, non le aree edificabili o i lavori ancora in corso. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011
riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
la riduzione richiede, in via ordinaria, accertamento tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva; può operare senza richiesta solo se la conoscenza del Comune è qualificata, documentale e derivata dall’attività amministrativa dell’ente, non bastando una mera conoscenza di fatto
norma sostanzialmente coincidente con quella IMU in tema di riduzione per inagibilità/inabitabilità, richiamata come precedente disciplina ICI
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
esprime il principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente, utilizzato per giustificare la non necessità di richiesta formale quando il Comune già conosca in modo qualificato lo stato del bene
art. 6, comma 4, L. n. 212/2000
impedisce di richiedere al contribuente la prova di fatti già documentalmente noti al Comune
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992
richiamato dalla contribuente incidentale per la determinazione della base imponibile, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità della questione
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
l’esenzione IMU riguarda i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, non le aree edificabili né gli immobili ancora in corso di ultimazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la doglianza di violazione/falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per le censure di omesso esame di fatti decisivi
richiamati nel secondo motivo del ricorso principale, rimasto assorbito
evocato dalla Corte per evidenziare che la questione nuova non poteva essere recuperata come vizio di violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al ricorso incidentale
Massime di principio
- In materia di IMU, la riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili può essere riconosciuta senza la formale dichiarazione del contribuente solo se il Comune abbia una conoscenza qualificata e documentale della condizione del bene, acquisita nell’esercizio della propria attività istituzionale, anche per finalità diverse da quelle tributarie.
- La mera conoscenza di fatto del degrado o dell’inagibilità, desunta da fonti esterne o occasionali, non è sufficiente a sostituire l’accertamento tecnico comunale o la dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge.
- L’onere di provare la conoscenza qualificata in capo all’ente impositore, quando il contribuente invoca il beneficio fiscale, resta a carico di quest’ultimo.
- Le agevolazioni per i fabbricati merce si applicano ai fabbricati già costruiti e destinati alla vendita; non si estendono alle aree edificabili né agli immobili in corso di ultimazione o di recupero non ancora completato.
- Nel giudizio di cassazione, una censura fondata su una questione nuova, introdotta solo in appello e non esaminata nei gradi precedenti, è inammissibile se non viene dedotto il vizio processuale pertinente, ma viene prospettata come mera violazione di legge.
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