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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31863/2025 del 06/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di una società operante nella realizzazione di una struttura alberghiera, poi impugnato anche dai soci. In primo grado era stata riconosciuta solo in parte la detraibilità dell'IVA sugli acquisti, nella misura del 50%. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha poi accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che l'Amministrazione non avesse mai contestato la sovrafatturazione e che il primo giudice fosse incorso in ultrapetizione; ha inoltre escluso vizi formali dell'avviso e ha ritenuto provata l'effettiva esecuzione delle opere, negando un disegno fraudolento della società con i fornitori. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., sostenendo che la sovrafatturazione era stata effettivamente contestata nell'avviso e nell'atto di appello, essendo essa parte della contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti e della conseguente indebita detrazione IVA; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e motivazione per relationem priva di autonoma elaborazione, in relazione agli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che non vi fosse ultrapetizione: la contestazione di sovrafatturazione era ricompresa nella più ampia contestazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sicché il giudice di merito non aveva introdotto un tema nuovo. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la pretesa violazione del principio del contraddittorio; la Corte però decide il caso sulla base dell'art. 112 c.p.c., escludendo l'ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni, ma non c'è ultrapetizione quando la questione decisa è ricompresa nella contestazione originaria dell'atto impositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto con entrambi i motivi di ricorso, rispettivamente per ultrapetizione e per motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per dedurre il difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte d'appello ne aveva escluso la violazione; la Cassazione non entra nel merito per assorbimento del secondo motivo.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    La Corte d'appello ne aveva escluso la violazione; la Cassazione non ne tratta nel merito.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte d'appello ne aveva escluso la violazione; la Cassazione non ne tratta nel merito.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice di merito alteri il petitum o la causa petendi introducendo un fatto nuovo o attribuendo un bene della vita diverso da quello domandato o contestato; non ricorre quando la questione decisa è già compresa, anche implicitamente, nella contestazione originaria dell'atto impugnato.
  • La sovrafatturazione dei costi, quando si traduce in fatturazione di forniture gonfiate negli importi o di operazioni in tutto o in parte inesistenti, rientra nella contestazione delle operazioni oggettivamente inesistenti e non costituisce un tema autonomo tale da fondare, di per sé, ultrapetizione.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è fondato su un vizio processuale decisivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • La motivazione per relationem è censurabile solo se si risolve in un richiamo meramente acritico e non consente di comprendere le ragioni effettive della decisione; nel caso concreto tale censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo sull'ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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