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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20554/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta ab initio per carenza di interesse, e ha compensato le spese dell'intero giudizio. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario cinque cartelle di pagamento, contestandole dopo averne avuto conoscenza tramite estratto di ruolo richiesto al concessionario della riscossione. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso per tardività e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo rituali le notifiche postali delle cartelle e osservando che le copie fotostatiche avevano valore dell'originale se non disconosciute. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione originaria era inammissibile perché, secondo la disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo in presenza di uno specifico pregiudizio alla partecipazione a gare pubbliche, ai pagamenti della PA o alla perdita di benefici nei rapporti con la PA; nel caso concreto l'azione era stata proposta solo per conoscenza dell'estratto di ruolo e non per contrastare iniziative esecutive o ulteriori pregiudizi tipizzati.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021

    ha introdotto, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il regime di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo specifici casi di pregiudizio tipizzato.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo al ricorrere dei pregiudizi espressamente indicati dalla norma.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    è richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante per la partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    è richiamato come uno dei casi in cui dall'iscrizione a ruolo può derivare un pregiudizio per i pagamenti dovuti da soggetti pubblici.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documenti in cassazione per allegare l'interesse sopravvenuto alla tutela immediata.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    impone, nei presupposti di legge, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    la Corte richiama le Sezioni Unite che hanno ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'estratto di ruolo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina sopravvenuta, ritenuto non violato secondo le Sezioni Unite.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina sopravvenuta, ritenuto non violato secondo le Sezioni Unite.

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è di regola autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio tipizzato dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché incide sull'interesse ad agire e quindi sulla decisione ancora da assumere.
  • L'interesse ad agire ha natura dinamica e può essere integrato o dimostrato anche nel corso del giudizio, incluso il giudizio di legittimità, mediante deposito documentale o, se del caso, rimessione nei termini.
  • Se l'azione è proposta al solo fine di contestare la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, senza uno dei pregiudizi qualificati richiesti dalla legge, il ricorso originario è inammissibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per carenza originaria di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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