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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10699/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Cuneo che aveva rigettato l'istanza di conversione della pena dall'ergastolo a reclusione di anni trenta e le richieste subordinate del ricorrente (equiparazione dell'ergastolo a genocidio della Corte dell'Aia, trasmissione alla Corte Costituzionale per verifica di costituzionalità dell'art. 22 c.p., e rivalutazione dell'ergastolo alla luce della sentenza Vinter c. Regno Unito). Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) l'ergastolo sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 25, comma 2 (pena fissa, automatismo); 2) disparità di trattamento tra condannati all'ergastolo per assenza di un massimo determinato; 3) incostituzionalità dell'art. 22 c.p. per incompatibilità con il senso di umanità e l'art. 27, comma 3 Cost.; 4) violazione del principio di legalità e del divieto di pene non determinate nel massimo (artt. 3, 25, comma 2 e 3, 117 Cost.; richiamo a Kafkaris CEDU); 5) richiamo a pronunce costituzionali e normative (art. 442, comma 2; art. 30, comma 4, legge 11/03/1953 n.87) che a suo avviso imporrebbero la sostituzione della parola "ergastolo" con 30 anni di reclusione in certe ipotesi (es. abbreviato).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: l'ergastolo non è in sé incompatibile con la Costituzione e con l'art. 3 CEDU quando il sistema giuridico nazionale offre realistiche prospettive di liberazione (permessi premio, lavoro esterno, semilibertà, liberazione condizionale), richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ordinanza interlocutoria n.97/2021) e della Corte EDU (Vinter, Schuchter, ecc.). La Corte ha precisato che l'obiezione sull'ostatività assoluta (presunzione assoluta di pericolosità che preclude benefici senza collaborazione) è stata già valutata dalla Corte costituzionale come problema potenzialmente incostituzionale nella sua assolutezza, ma la soluzione non comporta l'annullamento dell'istituto in quanto tale; è invece necessaria una valutazione che contemperi esigenze di prevenzione e rieducazione, e l'intervento del legislatore. Le censure su disparità di trattamento e sul carattere indeterminato dell'ergastolo sono state ritenute infondate in quanto differenze di effettività della pena possono derivare anche dalle pene temporanee per effetto di benefici penitenziari. Anche il motivo relativo all'abbreviato è stato respinto alla luce della giurisprudenza costituzionale che vede la preclusione all'abbreviato come effetto della diversa comminatoria edittale e non come illegittimità automatica. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Art. 22 cod. pen.

    Contestato come norma che fissa l'ergastolo; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la denuncia di contrasto con l'art. 27 Cost. atteso che l'ergastolo, nel contesto dell'ordinamento penitenziario, non è più pena perpetua priva di prospettive di liberazione

  • Art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per profilo di uguaglianza e diritto alla dignità; la Corte ha ritenuto che la questione non sussiste se il sistema consente possibilità di revisione/liberazione

  • Art. 27 Cost., commi 1 e 3

    Richiamato in relazione al principio rieducativo e al divieto di pene inumane; la Corte ha ritenuto compatibile l'ergastolo quando esistono strumenti che consentono prospettive di liberazione

  • Art. 25 Cost., comma 2

    Richiesto dal ricorrente per contestare la fissità della pena; la Corte ha escluso che l'ergastolo, come applicato con i benefici e strumenti dell'ordinamento, violi il principio

  • Art. 4-bis c.p. e Art. 58-ter Ord. pen.

    Norme sull'ostatività ai benefici penitenziari per reati di tipo mafioso; la Corte costituzionale ha censurato l'eventuale carattere assoluto della presunzione di pericolosità, auspicando però intervento legislativo per adeguare il sistema

  • D. L. n.152/1991, conv. legge n.203/1991 (art.2)

    Richiamato come parte del quadro normativo che disciplina aggravanti e conseguenze pratiche; riportato nel quadro delle norme esaminate dalla Corte costituzionale

  • Corte EDU, Vinter c. Regno Unito (9 luglio 2013)

    n. 66069/09, 130/10 e 3896/13

    Principio che le pene perpetue possono essere compatibili con l'art.3 CEDU se esiste una prospettiva reale di liberazione o riesame; la Corte italiana ha richiamato questo principio per affermare la compatibilità dell'ergastolo nazionale

  • Corte EDU, Schuchter c. Italia (11/10/2011)

    Pronuncia usata per sostenere che l'ergastolo è compatibile con la Convenzione se esistono meccanismi che permettono la trasformazione della pena illimitata in pena temporanea tramite liberazione condizionale

  • Corte EDU, Kafkaris c. Cipro (12/02/2008)

    Richiamata dal ricorrente a sostegno di censure sull'indeterminatezza; la Corte italiana non ha ritenuto il richiamo decisivo per dichiarare l'ergastolo incostituzionale

  • Ordinanza interlocutoria Corte Cost. n. 97 del 2021

    Rilevante per la valutazione dell'ostatività: la Corte costituzionale ha dichiarato che la preclusione assoluta all'accesso ai benefici per i condannati all'ergastolo per reati di tipo associativo è problematico nella sua assolutezza e ha indicato la necessità di prevedere strumenti che consentano un giudizio sulla rieducazione anche a prescindere dalla collaborazione

  • Sentenza Corte Cost. n. 214 del 2021 e n. 260 del 2020

    Usate per rigettare censure relative all'inapplicabilità del rito abbreviato per i reati puniti con ergastolo: la Corte costituzionale ha ritenuto che le preclusioni derivino dalla scelta legislativa sulla comminatoria edittale

  • Art. 438 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    Norma che preclude il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo; la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata in riferimento all'art.3 Cost.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87 e art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la possibilità di conversione della pena in anni trenta nelle ipotesi di abbreviato; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale e penale

Massime di principio

  • L'ergastolo non è automaticamente incostituzionale: è compatibile con Costituzione e CEDU quando l'ordinamento prevede meccanismi concreti e realistici di riesame o prospettive di liberazione (permessi, semilibertà, liberazione condizionale).
  • Le preclusioni assolute ai benefici penitenziari (ostatività) possono essere problematiche se non prevedono possibilità di valutazione alternativa della rieducazione; tuttavia la modifica di tali profili richiede intervento legislativo o valutazione costituzionale mirata.
  • Le differenze di effettività della pena tra condannati (anche con medesima comminatoria) non costituiscono di per sé violazione della parità di trattamento quando derivano dall'applicazione di benefici e strumenti esecutivi previsti dalla legge.
  • I rimedi contro aspetti procedurali (es. preclusione del rito abbreviato) sono difficili se fondati sulla diversa comminatoria edittale: la Corte costituzionale tende a considerare tali effetti come conseguenze legittime della scelta legislativa sulla tipizzazione e commisurazione della pena.
  • In casi simili conviene formulare censure mirate all'ostatività assoluta e dimostrare, con elementi concreti sul percorso carcerario e sulla rieducazione, l'esistenza di una prospettiva reale di liberazione o di elementi che rendano possibile un riesame favorevole.

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