Cassazione Penale, Sentenza n. 10699/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Cuneo che aveva rigettato l'istanza di conversione della pena dall'ergastolo a reclusione di anni trenta e le richieste subordinate del ricorrente (equiparazione dell'ergastolo a genocidio della Corte dell'Aia, trasmissione alla Corte Costituzionale per verifica di costituzionalità dell'art. 22 c.p., e rivalutazione dell'ergastolo alla luce della sentenza Vinter c. Regno Unito). Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) l'ergastolo sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 25, comma 2 (pena fissa, automatismo); 2) disparità di trattamento tra condannati all'ergastolo per assenza di un massimo determinato; 3) incostituzionalità dell'art. 22 c.p. per incompatibilità con il senso di umanità e l'art. 27, comma 3 Cost.; 4) violazione del principio di legalità e del divieto di pene non determinate nel massimo (artt. 3, 25, comma 2 e 3, 117 Cost.; richiamo a Kafkaris CEDU); 5) richiamo a pronunce costituzionali e normative (art. 442, comma 2; art. 30, comma 4, legge 11/03/1953 n.87) che a suo avviso imporrebbero la sostituzione della parola "ergastolo" con 30 anni di reclusione in certe ipotesi (es. abbreviato).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: l'ergastolo non è in sé incompatibile con la Costituzione e con l'art. 3 CEDU quando il sistema giuridico nazionale offre realistiche prospettive di liberazione (permessi premio, lavoro esterno, semilibertà, liberazione condizionale), richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ordinanza interlocutoria n.97/2021) e della Corte EDU (Vinter, Schuchter, ecc.). La Corte ha precisato che l'obiezione sull'ostatività assoluta (presunzione assoluta di pericolosità che preclude benefici senza collaborazione) è stata già valutata dalla Corte costituzionale come problema potenzialmente incostituzionale nella sua assolutezza, ma la soluzione non comporta l'annullamento dell'istituto in quanto tale; è invece necessaria una valutazione che contemperi esigenze di prevenzione e rieducazione, e l'intervento del legislatore. Le censure su disparità di trattamento e sul carattere indeterminato dell'ergastolo sono state ritenute infondate in quanto differenze di effettività della pena possono derivare anche dalle pene temporanee per effetto di benefici penitenziari. Anche il motivo relativo all'abbreviato è stato respinto alla luce della giurisprudenza costituzionale che vede la preclusione all'abbreviato come effetto della diversa comminatoria edittale e non come illegittimità automatica. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Contestato come norma che fissa l'ergastolo; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la denuncia di contrasto con l'art. 27 Cost. atteso che l'ergastolo, nel contesto dell'ordinamento penitenziario, non è più pena perpetua priva di prospettive di liberazione
Art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per profilo di uguaglianza e diritto alla dignità; la Corte ha ritenuto che la questione non sussiste se il sistema consente possibilità di revisione/liberazione
Art. 27 Cost., commi 1 e 3
Richiamato in relazione al principio rieducativo e al divieto di pene inumane; la Corte ha ritenuto compatibile l'ergastolo quando esistono strumenti che consentono prospettive di liberazione
Art. 25 Cost., comma 2
Richiesto dal ricorrente per contestare la fissità della pena; la Corte ha escluso che l'ergastolo, come applicato con i benefici e strumenti dell'ordinamento, violi il principio
Art. 4-bis c.p. e Art. 58-ter Ord. pen.
Norme sull'ostatività ai benefici penitenziari per reati di tipo mafioso; la Corte costituzionale ha censurato l'eventuale carattere assoluto della presunzione di pericolosità, auspicando però intervento legislativo per adeguare il sistema
D. L. n.152/1991, conv. legge n.203/1991 (art.2)
Richiamato come parte del quadro normativo che disciplina aggravanti e conseguenze pratiche; riportato nel quadro delle norme esaminate dalla Corte costituzionale
Corte EDU, Vinter c. Regno Unito (9 luglio 2013)
n. 66069/09, 130/10 e 3896/13
Principio che le pene perpetue possono essere compatibili con l'art.3 CEDU se esiste una prospettiva reale di liberazione o riesame; la Corte italiana ha richiamato questo principio per affermare la compatibilità dell'ergastolo nazionale
Corte EDU, Schuchter c. Italia (11/10/2011)
Pronuncia usata per sostenere che l'ergastolo è compatibile con la Convenzione se esistono meccanismi che permettono la trasformazione della pena illimitata in pena temporanea tramite liberazione condizionale
Corte EDU, Kafkaris c. Cipro (12/02/2008)
Richiamata dal ricorrente a sostegno di censure sull'indeterminatezza; la Corte italiana non ha ritenuto il richiamo decisivo per dichiarare l'ergastolo incostituzionale
Ordinanza interlocutoria Corte Cost. n. 97 del 2021
Rilevante per la valutazione dell'ostatività: la Corte costituzionale ha dichiarato che la preclusione assoluta all'accesso ai benefici per i condannati all'ergastolo per reati di tipo associativo è problematico nella sua assolutezza e ha indicato la necessità di prevedere strumenti che consentano un giudizio sulla rieducazione anche a prescindere dalla collaborazione
Sentenza Corte Cost. n. 214 del 2021 e n. 260 del 2020
Usate per rigettare censure relative all'inapplicabilità del rito abbreviato per i reati puniti con ergastolo: la Corte costituzionale ha ritenuto che le preclusioni derivino dalla scelta legislativa sulla comminatoria edittale
Art. 438 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Norma che preclude il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo; la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata in riferimento all'art.3 Cost.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87 e art. 442 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la possibilità di conversione della pena in anni trenta nelle ipotesi di abbreviato; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale e penale
Massime di principio
- L'ergastolo non è automaticamente incostituzionale: è compatibile con Costituzione e CEDU quando l'ordinamento prevede meccanismi concreti e realistici di riesame o prospettive di liberazione (permessi, semilibertà, liberazione condizionale).
- Le preclusioni assolute ai benefici penitenziari (ostatività) possono essere problematiche se non prevedono possibilità di valutazione alternativa della rieducazione; tuttavia la modifica di tali profili richiede intervento legislativo o valutazione costituzionale mirata.
- Le differenze di effettività della pena tra condannati (anche con medesima comminatoria) non costituiscono di per sé violazione della parità di trattamento quando derivano dall'applicazione di benefici e strumenti esecutivi previsti dalla legge.
- I rimedi contro aspetti procedurali (es. preclusione del rito abbreviato) sono difficili se fondati sulla diversa comminatoria edittale: la Corte costituzionale tende a considerare tali effetti come conseguenze legittime della scelta legislativa sulla tipizzazione e commisurazione della pena.
- In casi simili conviene formulare censure mirate all'ostatività assoluta e dimostrare, con elementi concreti sul percorso carcerario e sulla rieducazione, l'esistenza di una prospettiva reale di liberazione o di elementi che rendano possibile un riesame favorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10689/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10695/2023 del 14/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →