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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali: (1) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 546 e 547 c.p.p., deducendo incongruità tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di appello, poiché il dispositivo assolveva il capo 7 e affermava che "per l'effetto" veniva eliminato l'aumento per continuazione, mentre la motivazione non avrebbe coerentemente trattato tale assoluzione; il ricorrente sostiene che non si tratterebbe di mero errore materiale; (2) vizio di motivazione e erronea applicazione delle norme penali (artt. 133 e 132 c.p.) nella determinazione della pena, con lamentele sulla insufficiente motivazione della pena superiore al minimo edittale e sulla mancata valorizzazione della condotta collaborativa del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché attiene a un capo della decisione (capo 7) rispetto al quale l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità: la rinuncia ha precluso la discussione di quella questione in sede di gravame e quindi l'interesse a impugnare in Cassazione. Inoltre l'assoluzione del capo 7 compare solo nel dispositivo di appello e non è stata motivo di statuizione motivata suscettibile di sindacato, se non è stato conservato il relativo interesse processuale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, richiamando la gravità della condotta, l'intensità del dolo e l'attività di occultamento delle armi in più luoghi; la valutazione del giudice di merito sulla quantificazione della pena rientra nel suo sindacato e non è censurabile in Cassazione salvo casi di manifesta illogicità o insufficienza quando la pena sia prossima al massimo, cosa non rilevata. Venivano confermate la condanna alle spese e la statuizione di pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (euro 3.000).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La corte richiama la limitazione delle censure ammissibili in cassazione e valuta l'inammissibilità del motivo che investe punti rispetto ai quali l'impugnante aveva rinunciato al gravame in grado antecedente

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferimento alle disposizioni sul dispositivo e motivazione della sentenza di appello; la Corte osserva che l'assoluzione contestata non può essere sindacata quando la questione di responsabilità era stata oggetto di rinuncia

  • art. 547 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle regole processuali sull'impugnazione e sulla motivazione, utile a valutare la compatibilità tra dispositivo e motivazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di deduzione dei motivi in cassazione: il ricorso è riassunto nei limiti previsti dall'articolo e la Corte ne verifica la compatibilità

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevato nel contesto degli aumenti per continuazione; la Corte verifica la corretta applicazione degli aumenti e la loro rideterminazione da parte della Corte territoriale

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte afferma che il richiamo alla gravità dei fatti e agli elementi fattuali (intensità del dolo, occultamento, pluralità di luoghi) giustifica la determinazione della pena e che la valutazione discrezionale del giudice di merito è insindacabile in Cassazione salvo casi eccezionali

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti e criteri di determinazione della pena; la Corte ritiene la motivazione adeguata rispetto ai criteri ivi indicati

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Citata giurisprudenza interpretativa del concetto di interesse ad impugnare: la Corte ricorda che l'interesse deve essere utilitaristico e concreto, non mero interesse alla correttezza formale

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alle condizioni per l'esenzione dal versamento alla Cassa delle ammende; la Corte indica che non ricorrono le condizioni per evitare il pagamento

Massime di principio

  • La rinuncia, in sede di appello, ai motivi relativi alla responsabilità preclude la possibilità di censurare in Cassazione quegli stessi profili: chi rinuncia perde l'interesse utile a impugnare sul punto.
  • Un'assoluzione che compare solo nel dispositivo di una sentenza di appello e non è stata sostanzialmente oggetto di motivazione precedente non costituisce automaticamente una materia di sindacato in Cassazione se era già preclusa per rinuncia al gravame.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione della gravità del fatto e nella quantificazione della pena: la motivazione del giudice di merito è sindacabile solo se manifesta, illogica o assente, o se la pena è prossima al massimo e la motivazione risulta generica.
  • Per ottenere un concreto beneficio nella determinazione della pena è necessario che l'imputato deduca e dimostri in grado di merito elementi specifici (es. collaborazione reale e documentata), poiché la mera asserzione in cassazione non è idonea a riformare il trattamento sanzionatorio.
  • L'interesse all'impugnazione ha carattere utilitaristico: non è sufficiente invocare l'osservanza della legge; va dimostrato come la rettifica richiesta produca un vantaggio concreto per l'impugnante.

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