Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova lamentando vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione ai capi di imputazione che contestano la violazione dell'art. 75 d.lgs. n.159/2011 (capo 1, lett. A, B, E, F, G e capo 3) per presunta "abitualità" delle frequentazioni con pregiudicati. Sostiene che, nel periodo di circa due anni e sei mesi, si registrano solo otto incontri e dunque mancherebbe l'abitualità richiesta; contesta altresì l'accertamento dell'elemento soggettivo e la qualificazione dell'ambiente dei frequentatori, facendo valere anche elementi di grave indigenza come fattore contestuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per più ragioni: (i) aspecificità delle censure poiché il ricorrente ha indicato contemporaneamente tutti e tre i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. senza specificarne la riferibilità a parti determinate della motivazione, rendendo il motivo generico e inammissibile; (ii) nel merito la Corte ritiene la motivazione della Corte territoriale non manifestamente illogica: risultano ripetute frequentazioni con taluni pregiudicati, contatti protratti nel tempo e in ambito territoriale ristretto, sicché la Corte d'appello ha potuto ragionevolmente desumere la conoscenza dello status dei frequentati e l'abitualità della condotta. La Cassazione conferma quindi l'impianto motivazionale della Corte d'appello e respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma punisce la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone denunciate o condannate; la giurisprudenza richiede pluralità e stabilità di contatti (plurimi e stabili), con numero apprezzabile di contatti per ciascun soggetto, certamente superiore a due.
art. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011
Prevede la prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure: la Corte d'appello interpreta questa prescrizione in senso restrittivo richiedendo abitualità/serialità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Stabilisce i vizi di motivazione impugnabili in Cassazione; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di specificare quali parti della motivazione sarebbero mancanti, contraddittorie o illogiche, pena l'inammissibilità per aspecificità.
Richiamata dal ricorrente ma la Corte non rileva una violazione apprezzabile: il rimprovero principale riguarda l'aspecificità delle censure e non una violazione formale di questo articolo.
art. 337 cod. pen. / art. 341-bis cod. pen.
Richiamati negli atti: la Corte d'appello ha assolto l'imputato dall'art. 337 e non ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 341-bis in relazione a fatti specifici; la Cassazione non annulla tali valutazioni di merito.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Cassazione dichiara che non ricorrono le condizioni per escludere tale condanna e quantifica equitativamente l'importo.
Giurisprudenza citata: Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Precisa l'onere di specificazione del motivo di cassazione quando si deducono congiuntamente i tre vizi di motivazione dell'art. 606 comma 1 lett. e), a pena di inammissibilità per aspecificità.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 27049 del 2017 (Rv. 270635)
Conferma il principio secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 richiede plurimi e stabili contatti con pregiudicati; il singolo contatto non è sufficiente.
Massime di principio
- Per integrare la violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 occorre dimostrare pluralità e stabilità delle frequentazioni: contatti ripetuti e prolungati nel tempo, con un numero apprezzabile di incontri per ciascun soggetto, normalmente superiore a due.
- La Corte valuta il contesto complessivo (durata, ripetizione, limitatezza territoriale dell'ambiente, conoscenza dello status dei frequentati) per desumere la "abitualità"; elementi come l'arresto in flagranza di un frequentato durante la vigenza della misura rafforzano la valutazione.
- In Cassazione, i motivi devono essere specifici: se si invocano i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., bisogna indicare esattamente quale tipo di vizio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) colpisce quale parte della motivazione, altrimenti il ricorso è inammissibile per aspecificità.
- Circostanze personali del ricorrente (es. indigenza) possono essere prese in considerazione nel giudizio di merito, ma non eliminano automaticamente l'elemento soggettivo quando la frequentazione con pregiudicati è provata e ripetuta.
- Quando si impugna in Cassazione una valutazione di fatto (es. dato probatorio sulla frequenza con pregiudicati), la Corte è meno incline a sindacare le valutazioni omnicomprensive del giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica o insufficiente.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è opportuno: (a) documentare e contestare punto per punto la ricostruzione fattuale della Corte territoriale; (b) produrre elementi specifici che dimostrino l'occasionalità dei contatti; (c) evitare censure generiche in Cassazione e qualificare chiaramente il tipo di vizio dedotto.
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