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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova lamentando vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione ai capi di imputazione che contestano la violazione dell'art. 75 d.lgs. n.159/2011 (capo 1, lett. A, B, E, F, G e capo 3) per presunta "abitualità" delle frequentazioni con pregiudicati. Sostiene che, nel periodo di circa due anni e sei mesi, si registrano solo otto incontri e dunque mancherebbe l'abitualità richiesta; contesta altresì l'accertamento dell'elemento soggettivo e la qualificazione dell'ambiente dei frequentatori, facendo valere anche elementi di grave indigenza come fattore contestuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per più ragioni: (i) aspecificità delle censure poiché il ricorrente ha indicato contemporaneamente tutti e tre i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. senza specificarne la riferibilità a parti determinate della motivazione, rendendo il motivo generico e inammissibile; (ii) nel merito la Corte ritiene la motivazione della Corte territoriale non manifestamente illogica: risultano ripetute frequentazioni con taluni pregiudicati, contatti protratti nel tempo e in ambito territoriale ristretto, sicché la Corte d'appello ha potuto ragionevolmente desumere la conoscenza dello status dei frequentati e l'abitualità della condotta. La Cassazione conferma quindi l'impianto motivazionale della Corte d'appello e respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma punisce la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone denunciate o condannate; la giurisprudenza richiede pluralità e stabilità di contatti (plurimi e stabili), con numero apprezzabile di contatti per ciascun soggetto, certamente superiore a due.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Prevede la prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure: la Corte d'appello interpreta questa prescrizione in senso restrittivo richiedendo abitualità/serialità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Stabilisce i vizi di motivazione impugnabili in Cassazione; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di specificare quali parti della motivazione sarebbero mancanti, contraddittorie o illogiche, pena l'inammissibilità per aspecificità.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente ma la Corte non rileva una violazione apprezzabile: il rimprovero principale riguarda l'aspecificità delle censure e non una violazione formale di questo articolo.

  • art. 337 cod. pen. / art. 341-bis cod. pen.

    Richiamati negli atti: la Corte d'appello ha assolto l'imputato dall'art. 337 e non ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 341-bis in relazione a fatti specifici; la Cassazione non annulla tali valutazioni di merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Cassazione dichiara che non ricorrono le condizioni per escludere tale condanna e quantifica equitativamente l'importo.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Precisa l'onere di specificazione del motivo di cassazione quando si deducono congiuntamente i tre vizi di motivazione dell'art. 606 comma 1 lett. e), a pena di inammissibilità per aspecificità.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 27049 del 2017 (Rv. 270635)

    Conferma il principio secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 richiede plurimi e stabili contatti con pregiudicati; il singolo contatto non è sufficiente.

Massime di principio

  • Per integrare la violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 occorre dimostrare pluralità e stabilità delle frequentazioni: contatti ripetuti e prolungati nel tempo, con un numero apprezzabile di incontri per ciascun soggetto, normalmente superiore a due.
  • La Corte valuta il contesto complessivo (durata, ripetizione, limitatezza territoriale dell'ambiente, conoscenza dello status dei frequentati) per desumere la "abitualità"; elementi come l'arresto in flagranza di un frequentato durante la vigenza della misura rafforzano la valutazione.
  • In Cassazione, i motivi devono essere specifici: se si invocano i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., bisogna indicare esattamente quale tipo di vizio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) colpisce quale parte della motivazione, altrimenti il ricorso è inammissibile per aspecificità.
  • Circostanze personali del ricorrente (es. indigenza) possono essere prese in considerazione nel giudizio di merito, ma non eliminano automaticamente l'elemento soggettivo quando la frequentazione con pregiudicati è provata e ripetuta.
  • Quando si impugna in Cassazione una valutazione di fatto (es. dato probatorio sulla frequenza con pregiudicati), la Corte è meno incline a sindacare le valutazioni omnicomprensive del giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica o insufficiente.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è opportuno: (a) documentare e contestare punto per punto la ricostruzione fattuale della Corte territoriale; (b) produrre elementi specifici che dimostrino l'occasionalità dei contatti; (c) evitare censure generiche in Cassazione e qualificare chiaramente il tipo di vizio dedotto.

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