Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iacquinto era stato giudicato colpevole, al termine di giudizio abbreviato, di violazione degli obblighi derivanti dalla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) per essersi trovato fuori dalla propria abitazione in ore proibite (02:15 dell'11 novembre 2017 e 22:00 del 16 novembre 2017) senza comprovate necessità e senza tempestiva comunicazione alla Autorità di pubblica sicurezza. In appello il ricorrente ha dedotto sostanzialmente tre censure: 1) violazione del principio del ne bis in idem sostanziale ritenendo che si fosse trattato di un unico allontanamento protratto dal 9 settembre 2017 (quindi un unico fatto), 2) erronea esclusione dell'applicazione dell'art.131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) in ragione della natura e della ripetizione delle violazioni, 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui la difesa non aveva prodotto elementi concreti idonei a dimostrare un unico allontanamento continuato dal domicilio e che la dichiarazione della zia era insufficiente a tal fine. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione delle corti di merito circa l'abitualità della condotta (prevalenti denunce per lo stesso tipo di violazione) che esclude l'applicazione dell'art.131-bis e giustifica il diniego delle attenuanti generiche per i precedenti penali e la mancata resipiscenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt.81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla continuazione di reati: le corti hanno operato l'aumento di pena per la continuazione fra violazioni analoghe
art.75 d.lgs. n.159/2011
Norma collegata alla misura di prevenzione (sorveglianza speciale) e agli obblighi di soggiorno; la condotta contestata era la violazione di tali obblighi
art.131-bis cod. pen.
Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile per la sussistenza di abitualità in considerazione delle ripetute denunce
art.62-bis, 132 e 133 cod. pen.
Richiamate in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti e dei criteri di determinazione della pena; le corti hanno motivatamente escluso le attenuanti generiche sulla base di precedenti penali e mancata resipiscenza
art.125, comma terzo, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel contesto delle impugnazioni e della valutazione dei motivi in appello (interpretazione evincibile dal contesto procedurale)
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione censurati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla riproduzione dei motivi del ricorso in cassazione (indica limiti formali di riproduzione)
art.616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e la misura delle somme dovute in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende
art.23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137
Richiamato quanto alla facoltà del Pubblico Ministero di presentare requisitoria: il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Corte Cost. sent. n.186 del 2000
Citata in relazione ai profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione e alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per impugnazioni abusive
Massime di principio
- La valutazione dei fatti di merito (esistenza di un unico fatto continuato o di fatti autonomi) è rimessa al giudice di merito e la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se la motivazione è congrua e non illogica.
- Per sostenere il ne bis in idem sostanziale basato su un unico allontanamento protratto è necessario offrire elementi probatori concreti e specifici che dimostrino la continuità dell'assenza; dichiarazioni generiche (es. 'non l'ho visto da alcuni giorni') sono spesso insufficienti.
- L'applicazione dell'art.131-bis (tenuità del fatto) è esclusa quando ricorra l'abitualità della condotta dimostrata da precedenti denunce per lo stesso tipo di violazione: la ricorrenza di più episodi analoghi è indice contrario alla tenuità.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice del merito: se motivata richiamando elementi oggettivi e soggettivi (precedenti, segni di resipiscenza) tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione.
- Un ricorso privo di prospettazione giuridica solida e che chiede una rivalutazione puramente comparativa dei fatti rischia di essere dichiarato inammissibile e comporta condanne alle spese e possibili sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
- In situazioni simili è opportuno che la difesa produca prove documentali o testimoniali precise e coerenti che dimostrino la continuità dell'evento prospettato (es. segnalazioni, registrazioni, corrispondenza) prima di fondare un motivo basato sul ne bis in idem.
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