Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20/10/2016: si denunciava la nullità della decisione di secondo grado per omesso avviso all'imputato e al suo difensore della fissazione dell'udienza camerale (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.), in quanto la comunicazione indicava domicilio e difensore riferiti al coimputato e non a Cristian Dolci; in subordine il ricorrente chiedeva la declaratoria di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che Dolci non era stato regolarmente notificato (errata indicazione di domicilio e difensore riferiti al coimputato), con conseguente nullità assoluta e insanabile dell'avviso di fissazione dell'udienza, della dichiarazione di contumacia e della sentenza di secondo grado limitatamente a Cristian Dolci. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. La Corte ha altresì valutato che il reato non si era estinto per prescrizione alla data dell'udienza cassazionale, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione (sentenza di primo grado, rinvii, astensioni, e periodo di restituzione in termini), quindi non ha accolto la richiesta di annullamento senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Norma che incrimina l'incendio di non modeste proporzioni; la Corte territoriale aveva qualificato il fatto secondo tale disposizione e la Cassazione ha riportato tale qualificazione nell'analisi della prescrizione.
art. 424 cod. pen.
Norma sul danneggiamento seguito da incendio: il primo giudice aveva operato una riqualificazione in tal senso, poi modificata in sede d'appello; citata nella ricostruzione dei fatti e delle qualificazioni alternative.
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato; rilevante per la qualificazione del ruolo di ciascun imputato nel fatto contestato.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina l'obbligo di comunicazione della fissazione dell'udienza: la violazione di tale obbligo, con mancata notifica al difensore e all'imputato, ha costituito il vizio alla base della nullità contestata.
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione della nullità per la violazione degli obblighi di comunicazione: la Corte ha qualificato la nullità dell'avviso come assoluta e insanabile, con conseguente annullamento della sentenza di appello per il solo Dolci.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla possibilità per la Corte di legittimità di accedere agli atti, posto che la censura rilevava vizi di diritto relativi alla regolarità del processo di appello.
art. 157 cod. pen.
Riguarda i termini di prescrizione per i reati; utilizzata per il calcolo del termine prescrizionale del reato di incendio.
art. 160 cod. pen.
Disciplina la prescrizione nella ipotesi di condanna concorrente e la sua estinzione; richiamata per la valutazione complessiva della prescrizione alla luce delle pronunce intervenute.
art. 175, ultimo comma, cod. pen.
Prevede la sospensione del decorso della prescrizione nel periodo tra la sentenza non comunicata e la notificazione dell'atto di restituzione in termini; applicata per conteggiare la sospensione intervenuta tra il 20/10/2016 e il 07/12/2021.
Massime di principio
- L'omessa o errata comunicazione della fissazione dell'udienza al difensore e all'imputato configura una nullità assoluta e insanabile che, se riguarda la composizione formale del giudizio, determina l'annullamento della sentenza resa in quella udienza per la parte interessata.
- La dichiarazione di contumacia pronunciata in assenza della regolare comunicazione è viziata e può portare all'annullamento della decisione di merito limitatamente al soggetto non validamente citato.
- In presenza di notifica errata riferita a domicilio o difensore di altro imputato, è necessario verificare l'effettivo ricevimento dell'avviso da parte dell'interessato: l'assenza di notifica legittima la declaratoria di nullità.
- L'annullamento per nullità procedurale comporta normalmente il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del medesimo tribunale o corte territoriale; non è automatico l'annullamento senza rinvio salvo casi di estinzione del reato per prescrizione.
- Nel valutare la prescrizione occorre sommare gli atti interruttivi e i periodi di sospensione (rinvii per impegno del difensore, astensione degli avvocati, periodi connessi a restituzioni in termini), considerando anche le sentenze di primo grado come atti interruttivi che prolungano il termine prescrizionale.
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