Cassazione Civile, Ordinanza n. 14259/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Una società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'intimazione di pagamento, deducendo in particolare la prescrizione del credito per asserita inesistenza/nullità della notifica della prodromica cartella di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta incompletezza della documentazione sulla notifica. In appello, la commissione regionale aveva confermato la decisione, valorizzando: la mancata produzione degli originali della cartella e degli avvisi di ricevimento, dopo il disconoscimento della copia; e la mancata spedizione della lettera informativa, ritenuta necessaria quando la consegna sia avvenuta a persona diversa dal destinatario. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse errato sia nel pretendere gli originali, nonostante la produzione dell'estratto di ruolo e dell'avviso di ricevimento, sia nel ritenere indispensabile l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna presso la sede della società a persona incaricata del ritiro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato, da un lato, che in tema di notifica a mezzo posta l'agente della riscossione deve produrre la ricevuta di ritorno e l'estratto di ruolo; nella specie tali documenti erano stati prodotti. Ha inoltre richiamato il principio per cui il disconoscimento della copia fotostatica deve essere specifico e non generico, potendo comunque il giudice accertarne la conformità anche aliunde; nel caso concreto non risultavano specifici elementi di contestazione idonei a dubitare della conformità delle copie agli originali. Dall'altro lato, ha escluso che fosse necessaria la lettera informativa, poiché la notifica era avvenuta presso la sede della società mediante consegna a soggetto qualificatosi incaricato al ritiro, ipotesi riconducibile agli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 145, comma 2, c.p.c., senza obbligo di ulteriore avviso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
consente la notifica della cartella di pagamento nelle forme ivi previste; non impone, nel caso di consegna presso la sede a persona incaricata di ricevere le notificazioni, l'invio della raccomandata informativa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
la contestazione della conformità della copia all'originale deve essere espressa, specifica e non equivoca; in difetto la copia si ha per riconosciuta, salva la verifica del giudice anche aliunde.
richiamati per affermare che il disconoscimento della copia fotografiche/fotostatica segue una disciplina che richiede specificità e tempestività della contestazione.
richiamato quale parametro per la consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo.
applicabile alla notifica presso la sede della persona giuridica mediante consegna alla persona incaricata di ricevere le notificazioni.
art. 60, comma 1, lett. f), d.P.R. 600/1973
richiamato come disposizione non idonea a escludere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 26 d.P.R. 602/1973 nel caso concreto.
richiamato solo sul piano procedurale per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nella notifica della cartella di pagamento a mezzo posta, l'agente della riscossione deve documentare la spedizione e la ricezione mediante ricevuta di ritorno e estratto di ruolo; non è necessario produrre necessariamente l'originale materiale della cartella se la prova documentale della notifica è comunque completa.
- Il disconoscimento della copia fotostatica ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, tempestivo e non equivoco: una contestazione generica non è sufficiente a vincere la fede probatoria della copia, restando comunque possibile per il giudice verificare la conformità anche con altri elementi di prova.
- Quando la notifica della cartella sia eseguita presso la sede del destinatario e consegnata a persona che si qualifica incaricata al ritiro delle notifiche, non è richiesto l'invio della raccomandata informativa, perché la consegna è già idonea a perfezionare la notificazione secondo la disciplina applicabile.
- In sede di sindacato di legittimità, la censura va accolta quando il giudice di merito abbia preteso adempimenti documentali o formalità notificatorie non richiesti dalla disciplina applicabile o abbia valorizzato un disconoscimento documentale privo dei requisiti di specificità.
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