Cassazione Civile, Sentenza n. 1875/2021 del 28/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La controversia verteva su un avviso di accertamento per gli anni 2004 e 2005 relativo a canoni di locazione (ripresa a tassazione per €241.739,45 per il 2004 e importi soggetti a condono per il 2005), con contestazione di operazioni ritenute in parte inesistenti (soprattutto la cessione dei canoni dalla Luelva alla Thea s.r.l.). La Luelva denunciava vizi di motivazione, omissione di esame di fatti decisivi, e l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per presunta rinuncia alla domanda (dichiarazione di cessazione della materia del contendere in primo grado).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'appello dell'Agenzia era ammissibile poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in primo grado era viziata da errore di fatto e doveva essere verificata dal giudice tributario (il condono è questione di ordine pubblico/di verifica d'ufficio). La Corte ha poi ritenuto che la Commissione regionale avesse motivatamente accertato l'esistenza di indizi gravi circa l'inesistenza dell'operazione di cessione dei canoni (Thea priva di sede e contabilità, documentazione non prodotta, mancata prova dei pagamenti con estratti conto), obbligando la contribuente a fornire prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni; la prova fornita dalla Luelva è risultata insufficiente. Pertanto la sentenza di merito è stata confermata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità per complessivi €7.000,00 oltre spese prenotate a debito; rinvio alla normativa per eventuali adempimenti di versamento.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6-7-2011, n. 98
art. 39, comma 12, d.l. 6-7-2011, n. 98
Il 'condono' fiscale previsto ha natura procedurale/deflattiva: può determinare la cessazione della materia del contendere se applicato correttamente. L'adesione produce effetti potestativi riconosciuti dalla legge, ma il giudice tributario deve verificarne l'effettiva applicabilità d'ufficio.
art. 306, comma 1, c.p.c.
La rinuncia agli atti nel processo civile è distinta dalla rinuncia alla domanda e dall'azione. Nel processo tributario la distinzione tra rinuncia al ricorso (rinuncia agli atti) e rinuncia alla pretesa sostanziale è mantenuta applicando i principi generali, ma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale automaticamente a una rinuncia alla pretesa sostanziale dell'Amministrazione.
art. 1, d.lgs. n. 546/1992
Rinvio al processo civile ove non espressamente disciplinato; principio di autonomia del processo tributario ma applicazione generale delle distinzioni in tema di rinunzie.
Discipline la rinuncia al 'ricorso' (rinuncia agli atti) nel processo tributario, distinta dalla rinuncia all'azione; la rinuncia al ricorso incide solo sul processo in corso e non impedisce nuova proposizione della stessa domanda.
Disciplina l'estinzione del processo per inattività delle parti nel contesto tributario.
Prevede espressamente l'estinzione del giudizio per 'cessazione della materia del contendere' anche per casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (es. condono). Il giudice deve accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti.
art. 360, primo comma, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c.
Norme di legittimità utilizzate nel ricorso per cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge, omesso esame). La Corte ha analizzato l'applicabilità dei vari motivi (rigettandoli) e ha ricordato i limiti dell'esame in Cassazione dopo le modifiche del d.l. 83/2012.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiesta di motivazione adeguata; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Commissione regionale fosse presente e congrua rispetto alle eccezioni sollevate.
Regole sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze non conformi alla normativa processuale vigente alla data di deposito della sentenza di merito e richiamato i limiti del riesame in Cassazione.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Norma relativa al contenuto e motivazione degli atti di accertamento: la Corte ha valutato la contestazione dell'insufficiente motivazione dell'avviso e l'adeguatezza del rinvio a documenti (processo verbale di constatazione).
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Norma IVA sulla detraibilità; la Corte ha richiamato il principio per cui la fattura è titolo per la detrazione ma l'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza dell'operazione con prove anche indiziarie.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamata in relazione agli adempimenti e presupposti per il versamento e le spese; la sentenza dà atto sussistano i presupposti per il versamento dovuto.
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per adesione a un condono deve essere verificata dal giudice tributario d'ufficio: non equivale automaticamente a rinuncia della pretesa erariale se la dichiarazione è viziata o applicata oltre il perimetro previsto dalla legge.
- Nel processo tributario va mantenuta la distinzione tra rinuncia al ricorso (rinuncia agli atti) e rinuncia alla pretesa sostanziale; una mera domanda di estinzione del processo non impedisce all'Amministrazione, se la dichiarazione era errata, di proporre impugnazione per correggere l'errore.
- Il condono fiscale ha natura procedurale/deflattiva e i suoi effetti sulla controversia sono di ordine pubblico: il giudice deve accertare l'effettiva operatività e portata del condono.
- Sul piano probatorio, quando l'Amministrazione sostiene che fatture o operazioni sono oggettivamente inesistenti, essa ha l'onere di fornire elementi di prova anche indiziari/presuntivi. Se tali indizi risultano gravi, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni; la semplice esibizione della fattura o di scritture contabili formali può essere insufficiente.
- La cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata se permane l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio; l'esistenza di una controversia sulle questioni essenziali esclude l'estinzione.
- Errori del giudice di merito relativi alla supposizione di fatti non controversi possono in talune ipotesi essere rimediati con la revocazione, ma se la questione era controversa e dibattuta la correzione è perseguibile in sede di gravame e di legittimità.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è circoscritto: dopo le modifiche normative il ricorso deve specificare omissioni di fatto decisive o specifiche violazioni di legge soggette a controllo di legittimità.
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