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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1858/2021 del 28/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della compravendita del terreno (part. 65, Cattolica Eraclea) trasferito da Trapani a Morello nell'agosto 2000: la Campanella deduceva che la vendita era nulla perché fondata su un presupposto falso (la presunta usucapione della venditrice) e chiedeva, in subordine, la restituzione. Il Tribunale di Agrigento accolse la rivendicazione della Campanella e dichiarò la nullità dell'atto; il Morello appellò e la Corte d'appello di Palermo riformò parzialmente ritenendo provata la proprietà della Campanella solo per una porzione (circa 5.500 mq) alla luce della CTU, e rigettando le pronunce di rilascio e risarcitorie riguardanti la porzione occupata dal Morello. In cassazione la Campanella deduceva, tra l'altro, errata valutazione dell'onere della prova e mancata considerazione delle prove testimoniali e documentali; il Morello proponeva ricorso incidentale su questioni connesse all'impugnazione dell'intera decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale (errata applicazione dei criteri probatori circa la "probatio diabolica" e valutazione delle prove testimoniali e documentali; errata attribuzione di un onere probatorio differenziato per le porzioni del fondo) e ha rigettato il primo motivo; il quinto motivo è stato assorbito. Ha inoltre accolto, nei limiti indicati, il ricorso incidentale del Morello. La sentenza d'appello è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati; devolute alla stessa anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 cod. civ.

    Riferimento all'efficacia degli atti non impugnati: la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione che l'atto fosse consolidato in assenza di specifica limitazione dell'appello, posto che l'appello proposto dal Morello era ampio e investiva l'intera declaratoria di nullità.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Richiamato per spiegare che l'appello si estende anche ai punti della sentenza connessi alle questioni dedotte in gravame; giustifica l'esame da parte del giudice d'appello di questioni non espressamente motivate dall'appellante se direttamente connesse.

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma che consente la cassazione per violazione di legge: è stata invocata per censurare la errata applicazione delle norme civili inerenti agli oneri della prova e alla qualificazione dell'azione (rivindicazione vs mero accertamento).

  • art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto carente la motivazione della corte territoriale circa la disvalutazione delle prove testimoniali e documentali.

  • art. 1146, comma 2 cod. civ.

    Norma sull'usucapione; citata nel quadro della eccezione di usucapione sollevata dal resistente: la Corte ha indicato che la mancata prova dell'usucapione inficia il valore del titolo di trasferimento addotto dal venditore.

  • artt. 1325, 1470 e 1158 cod. civ.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai requisiti del contratto e alla conformità della vendita: la Corte ha esaminato la questione alla luce dell'onere della prova relativo alla proprietà e alla presenza/assenza di titolo.

  • artt. 948 e 2697 cod. civ.

    Norme relative alla prova della proprietà e alla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che la corte territoriale non abbia correttamente applicato i criteri sulla prova diabolica e sull'eventuale attenuazione dell'onere probatorio in presenza dell'eccezione di usucapione.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Previsione processuale sulla memoria in cassazione: menzionata come atto depositato dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Azione di rivendicazione (dedotta l'assenza originale di titolo dell'occupante) richiede prova piena del diritto di proprietà (cosiddetta "probatio diabolica"); tuttavia quando il resistente deduce usucapione il giudice deve valutare se e quanto l'onere probatorio del ricorrente debba intendersi attenuato, considerando la prova dell'usucapione a carico di chi la allega.
  • Se il trasferimento è fondato sulla presunta usucapione del venditore, la mancata prova dell'usucapione da parte del resistente può inficiare il valore del titolo di trasferimento e favorire la parte che contesta la validità dell'atto.
  • Il giudice d'appello può esaminare questioni non espressamente e formalmente dedotte dall'appellante se sono logicamente e giuridicamente connesse ai motivi di gravame (art. 342 c.p.c.); ciò non legittima tuttavia una errata distinzione degli oneri della prova o la mancata valutazione delle prove offerte.
  • La CTU può incidere significativamente sull'accertamento dei confini e del possesso delle porzioni di fondo, ma non autorizza il giudice a ripartire in modo artificioso l'onere probatorio senza valutare tutti i mezzi di prova producti (documenti e testimonianze).
  • In caso di errore nella motivazione del giudice di merito sulla valutazione delle prove o sull'onere della prova, la Cassazione è incline a cassare e rinviare per un nuovo esame, indicando i criteri di diritto da seguire; pertanto è importante documentare e valorizzare compiutamente prove documentali e testimoniali già in primo grado.

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