Cassazione Civile, Sentenza n. 1873/2021 del 28/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava la validita' della cartella esattoriale emessa a seguito di un accertamento con adesione per l'anno 2003: il contribuente aveva versato la prima rata nei termini ma non aveva tempestivamente depositato la fideiussione richiesta a garanzia delle rate successive; la Commissione regionale aveva annullato la cartella ritenendo che il termine per la fideiussione fosse meramente ordinatorio e che, dato il pagamento successivo delle rate, la funzione della fideiussione fosse venuta meno, anche richiamandosi alla circolare n.65/E; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che, secondo il d.lgs.218/1997, art.8 e art.9, il perfezionamento dell'accertamento con adesione in caso di rateazione richiede sia il pagamento della prima rata sia la prestazione della garanzia, e che le circolari non possono modificare i presupposti di efficacia della procedura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia (violazione e falsa applicazione delle norme sul perfezionamento dell'accertamento con adesione), ha rigettato il motivo relativo all'extrapetizione, ha cassato la decisione della Commissione regionale e, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. In sintesi la Corte ha affermato che, in caso di rateazione, il mancato deposito della garanzia impedisce il perfezionamento dell'accertamento con adesione e quindi rende efficace l'originario avviso di accertamento e la cartella conseguente; la circolare amministrativa non puo' mutare tale presupposto normativo.
Norme richiamate
L'art. 8 prevede il versamento entro 20 giorni e, in caso di rateazione, l'obbligo di prestare garanzia; l'art. 9 stabilisce che la definizione si perfeziona solo con il versamento previsto e con la prestazione della garanzia. La Corte interpreta queste disposizioni come prescrittive: la garanzia e il pagamento della prima rata sono presupposti imprescindibili per l'efficacia dell'accertamento con adesione.
legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
art. 6, comma 2; art. 10, comma 1
Riferite nel motivo di impugnazione in relazione agli obblighi informativi e di collaborazione dell'amministrazione. La Corte rileva che le segnalazioni sull'informazione e sulla leale collaborazione non possono sostituire o eliminare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge 218/1997 per il perfezionamento dell'adesione.
circolare Agenzia delle entrate n. 65/E del 2001
La Corte ribadisce che le circolari amministrative non hanno valore normativo vincolante e non possono modificare i requisiti previsti dalla legge per il perfezionamento dell'accertamento con adesione; pertanto l'invito amministrativo previsto dalla circolare non puo' sanare l'assenza della garanzia richiesta dalla legge.
art. 360, comma 1 (motivi di cassazione); art. 112; art. 384
Art. 360 citato come fundamento dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto infondato il vizio di extrapetizione (art.112 c.p.c. invocato per difesa), e ha pronunciato la decisione nel merito ex art.384 c.p.c. ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 18, comma 2, lett. e) e art. 57
Richiamati nel motivo che denunciava extrapetizione e vizi procedurali; la Corte ha valutato tali obiezioni e le ha rigettate, ritenendo che la decisione della Commissione regionale non fosse un'ultra petizione rispetto alle questioni dedotte.
Massime di principio
- In caso di accertamento con adesione con pagamento rateale, il perfezionamento richiede sia il versamento della prima rata sia la prestazione tempestiva della garanzia; la mancata prestazione della garanzia impedisce l'efficacia dell'adesione anche se le rate successive vengono poi pagate.
- Le circolari e gli atti amministrativi interni non possono derogare o annullare obblighi espressamente previsti dalla legge; non valgono a sanare l'inadempimento di un requisito normativo.
- Se l'accertamento con adesione non si perfeziona, l'avviso di accertamento originario resta efficace e il contribuente deve impugnare l'avviso stesso; non puo' rimettere in discussione il merito dell'accertamento tramite una impugnazione della cartella, salvo vizi propri della cartella.
- Le questioni nuove sollevate nel corso del giudizio (ad es. in memoria) non determinano automaticamente extrapetizione se restano nell'ambito dell'oggetto del giudizio e non mutano la domanda introduttiva; il giudice puo' valutare correttamente tali argomentazioni.
- La Corte di Cassazione puo' decidere nel merito ex art.384 c.p.c. quando il ricorso necessita solo dell'applicazione del diritto a fatti non controversi, evitando rinvii per ulteriori istruttorie.
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