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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1874/2021 del 28/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso richiesto dalla contribuente relativo all'ILOR dovuta per l'anno 1982 sulle royalties percepite in Italia; la contribuente aveva ottenuto sentenze favorevoli in primo e secondo grado ritenendo che le royalties fossero esenti da ILOR perché assoggettabili (o esenti) alla ritenuta alla fonte in virtù della Convenzione Italia-USA/accordi transitori. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni tributarie e convenzionali, deducendo che l'esclusione dall'ILOR prevista dall'art.1, comma 2, lett. c) d.P.R. 599/1973 opera solo se il reddito sia effettivamente assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta, non quando esso sia soltanto astrattamente assoggettabile o in concreto esente per effetto di una convenzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria centrale della Lombardia e, decidendo nel merito (art. 384 c.p.c.), ha rigettato il ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto che, per l'anno 1982 e secondo il regime transitorio applicabile, le royalties ricevute dalla società statunitense erano esenti dall'imposizione italiana in concreto (ai sensi della disciplina convenzionale vigente allora), con la conseguenza che non vi fu effettiva applicazione di ritenuta alla fonte; l'esclusione dall'ILOR per i "redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta" si riferisce ai proventi che effettivamente subiscono tale ritenuta e non a quelli solo astrattamente esposti. Pertanto l'ILOR risultava dovuta e il rimborso non spettava. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente (Walt Disney).

Norme richiamate

  • d.P.R. 599/1973, art. 1, comma 2, lettera c)

    "sono esclusi dall'imposta (Ilor):... c) i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta"

    L'esclusione dall'ILOR opera solo per i redditi che effettivamente subiscono la ritenuta a titolo d'imposta; non si applica quando la ritenuta non è stata effettivamente operata perché il reddito è in concreto esente per effetto di una convenzione

  • d.P.R. 597/1973, art. 19

    "si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti: ... 9) ... l'utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili ..."

    In astratto le royalties sono considerate prodotte in Italia e, pertanto, soggette a imposizione nei confronti dei non residenti salvo eventuali esenzioni convenzionali

  • d.P.R. 897/1980, art. 31

    Modifica la disciplina sostanziale (richiamata rispetto all'art.19 del d.P.R. 597/1973) confermando che le royalties rientrano nell'ambito imponibile IRPEG/IRPEF in linea generale

  • Convenzione Italia - Stati Uniti d'America, 30 marzo 1955, art. 8

    "I canoni ed i proventi che derivano, in corrispettivo della concessione del diritto all'uso di diritti di autore, di brevetti, disegni, processi e analoghi pagamenti, da fonti situate in uno degli Stati Contraenti a favore di un residente a società od altro ente dell'altro Stato contraente, che non abbia una stabile organizzazione permanente nel primo Stato, sono esenti da imposizione in tale primo Stato"

    Prevede esenzione dall'imposizione e dalla ritenuta in concreto per royalties pagate a soggetti statunitensi privi di stabile organizzazione in Italia; tale esenzione impedisce l'effettiva operazione della ritenuta alla fonte

  • Legge 6 giugno 1977, n. 223 (approvazione scambio di note 13 dicembre 1974)

    Stabilisce il regime transitorio e le norme attuative rispetto allo scambio di note tra Italia e USA, rilevante per il periodo impositivo 1982 applicato alla controversia

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite), sent. n. 17632/2003 e successive pronunce

    La Corte ha affermato che il requisito per l'esclusione dall'ILOR (redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta) richiede l'effettiva applicazione della ritenuta; inoltre ha indicato i limiti del principio di non discriminazione e l'onere probatorio a carico del contribuente che lamenta discriminazione

Massime di principio

  • L'esclusione dall'ILOR per i "redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta" si applica solo quando la ritenuta è effettivamente stata applicata; una mera "assoggettabili" o una esenzione concreta prevista da una convenzione non basta a escludere l'ILOR
  • Se una convenzione tra Stati prevede esenzione dalle imposte e impedisce l'applicazione della ritenuta alla fonte, ciò può comportare che l'imposta locale sull'utile (ILOR) resti comunque dovuta, salvo diversa previsione normativa interna
  • Per le controversie relative a periodi anteriori a specifiche convenzioni o soggette a regimi transitori, è necessario verificare quale testo convenzionale e normativa nazionale fosse applicabile nell'anno di imposta in contestazione
  • Il contribuente che invoca una violazione del principio di non discriminazione o chiede un rimborso ha l'onere probatorio di allegare e dimostrare i fatti che giustifichino la pretesa discriminazione o l'effettiva applicazione della ritenuta
  • In sede processuale, quando la Corte ritiene di poter decidere senza ulteriori accertamenti di fatto, può cassare e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; le spese possono essere compensate per i gradi di merito se sopravvengono orientamenti giurisprudenziali che mutano il quadro durante il processo

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