Cassazione Civile, Ordinanza n. 11196/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per IVA e sanzioni relativi a un’operazione di acquisto e rivendita di attrezzature che l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto fittizia e riconducibile a operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo l’accertamento, una società del gruppo avrebbe venduto beni a una società ritenuta cartiera, la quale li avrebbe rivenduti a un intermediario finanziario che, a sua volta, li avrebbe rivenduti ai venditori originari nell’ambito di un meccanismo collegato al finanziamento agevolato previsto dalla legge Sabatini. La CTR ha ritenuto che la società interposta fosse sostanzialmente inesistente, che i contratti successivi fossero simulati assolutamente e che, quindi, l’IVA esposta nelle fatture non fosse detraibile. I ricorrenti hanno proposto nove motivi, contestando: la limitazione del diritto di detrazione in assenza di danno erariale; l’insufficienza e illogicità della motivazione sull’inesistenza oggettiva; la violazione delle norme civilistiche sulla validità ed efficacia dei contratti; l’omessa o insufficiente valutazione delle prove; la natura di cartiera del soggetto interposto; la mancata indicazione delle prove poste a base dell’accertamento; la violazione della disciplina unionale e nazionale sull’IVA e la falsa affermazione della loro consapevolezza di partecipare a una frode, oltre alla questione della motivazione degli avvisi per mancata allegazione del PVC relativo alla società terza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il motivo relativo alla pretesa nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione, osservando che la doglianza era in realtà una censura di violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 e che, comunque, gli avvisi riproducevano il contenuto essenziale del PVC richiamato. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi principali perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito in sede di legittimità, attività non consentita alla Corte di cassazione. In ogni caso, ha affermato che, anche a voler ritenere esistenti le successive vendite, l’operazione di sale and sale back non darebbe diritto a detrazione dell’IVA perché, per la sua causa finanziaria ed essendo comunque esente, non integra un’operazione imponibile. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi sulla buona fede perché, una volta accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, il contribuente non può invocare ignoranza della frode rispetto a ciò che egli stesso sa se e in quale misura abbia realmente ricevuto.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato dai ricorrenti sul diritto alla detrazione IVA; la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva poiché, nel caso concreto, le operazioni sono state considerate oggettivamente inesistenti o comunque esenti.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dai ricorrenti in tema di fatturazione e IVA; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a fondare la detrazione richiesta.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Parametrato alle censure di violazione di legge; la Corte ha rilevato che alcune doglianze erano in realtà censure di merito o mal dedotte.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Usato per le censure motivazionali; la Corte ha osservato che i motivi erano diretti a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.
Richiamato per contestare la ritenuta inefficacia dei contratti; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché attinente alla ricostruzione fattuale della CTR.
Richiamato in relazione alla simulazione assoluta dei contratti; la Corte ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la diversa lettura dei fatti proposta dai ricorrenti.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la validità dei contratti; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato dai ricorrenti sul contratto di vendita; la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo, dato l’accertamento di simulazione e inesistenza delle operazioni.
art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo motivazionale dell’atto tributario può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiami e riproduca il contenuto essenziale del documento presupposto.
art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla Corte per affermare che, anche qualificando l’operazione come prestazione di servizi, essa sarebbe comunque esente e non darebbe diritto a detrazione.
art. 2 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dai ricorrenti in tema di imponibilità IVA; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse un’operazione imponibile idonea a fondare la detrazione.
art. 9 direttiva 2006/112/CE
Invocato dai ricorrenti; non ritenuto idoneo a sovvertire l’esito sulla natura esente/non imponibile dell’operazione.
art. 14 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dai ricorrenti per la qualificazione delle cessioni; la Corte ha richiamato la nozione unionale di cessione e l’ha esclusa per il sale and sale back nella fattispecie descritta.
art. 17 direttiva 2006/112/CE
Invocato dai ricorrenti in tema di detrazione; la Corte ha negato il diritto alla detrazione per la natura dell’operazione.
art. 19 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto sussistente il presupposto per la detrazione.
art. 62 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dai ricorrenti nell’argomentazione sul regime IVA dell’operazione.
art. 63 direttiva 2006/112/CE
Invocato dai ricorrenti, ma non determinante ai fini del diritto alla detrazione nel caso concreto.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dai ricorrenti sulla nascita del diritto alla detrazione; la Corte lo ha considerato non utile alla tesi difensiva.
art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE
Invocato in relazione al diritto di detrazione; la Corte lo ha ritenuto inconferente rispetto a operazioni inesistenti o esenti.
art. 178, lett. a), direttiva 2006/112/CE
Richiamato dai ricorrenti; non ha mutato l’esito sulla detraibilità.
art. 220, punto 1, direttiva 2006/112/CE
Richiamato dai ricorrenti in tema di fatturazione; non decisivo.
art. 226 direttiva 2006/112/CE
Invocato dai ricorrenti sulla fattura; la Corte ha comunque ritenuto sufficiente la motivazione per relationem degli atti impositivi.
Richiamato dai ricorrenti nel contesto della dedotta buona fede; la Corte ha escluso che la buona fede possa essere utilmente invocata quando l’operazione è oggettivamente inesistente.
Richiamato dai ricorrenti sull’onere probatorio; la Corte non ha accolto la censura, ribadendo che i motivi tendevano a riesaminare il merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito, poiché ciò trasformerebbe impropriamente il ricorso in un terzo grado di merito.
- In tema di IVA, quando l’operazione è accertata come oggettivamente inesistente, il diritto alla detrazione è escluso; la buona fede del contribuente non è invocabile se l’operazione non è mai stata realmente posta in essere e il contribuente sa se e in quale misura abbia effettivamente ricevuto beni o prestazioni.
- L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiami il contenuto essenziale del documento presupposto in modo da consentire al contribuente di difendersi e al giudice di controllare la pretesa.
- Se un’operazione è qualificabile, per la sua funzione economica, come sale and sale back con causa finanziaria e comunque esente da IVA, non sussiste il diritto alla detrazione dell’imposta anche ove si ritenesse esistente la sequenza negoziale formalmente posta in essere.
- La censura di difetto di motivazione deve investire realmente la motivazione della sentenza impugnata; se la doglianza riguarda invece la violazione di norme sulla motivazione dell’atto amministrativo, il motivo è mal rubricato e può risultare inammissibile.
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