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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17808/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice agricola a tempo determinato volta a ottenere per l'anno 2013 l'indennità di disoccupazione agricola calcolata sul salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria, aumentato del c.d. terzo elemento, nonché il conseguente accredito della relativa contribuzione figurativa. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che il terzo elemento fosse già incluso nella retribuzione contrattuale considerata ai fini del calcolo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e delle clausole collettive richiamate, per avere escluso la maggiorazione del 30,44% a titolo di terzo elemento; 2) violazione delle norme sulla contribuzione figurativa e sulla disoccupazione per effetto del rigetto della domanda principale; 3) erroneo rigetto dell'appello e quindi delle spese di lite; 4) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per avere la Corte territoriale mantenuto la regolazione delle spese del primo grado nonostante il deposito in appello della dichiarazione reddituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei contratti collettivi di diritto comune, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici è proponibile solo nei limiti dell'interpretazione delle clausole collettive come contratti di diritto comune; inoltre la decisione di merito non aveva negato in astratto l'esistenza del terzo elemento, ma aveva interpretato sistematicamente il contratto provinciale nel senso che la retribuzione per gli operai a tempo determinato lo includesse già. La Corte ha aggiunto che la diversa lettura proposta dalla ricorrente non può fondare di per sé un vizio di legittimità. L'infondatezza del primo motivo ha determinato l'assorbimento del secondo e del terzo. È stato ritenuto infondato anche il quarto motivo, perché la dichiarazione reddituale resa in un grado successivo al primo non può valere a ottenere l'esonero dalle spese del giudizio di primo grado, essendo tale dichiarazione personalissima, non delegabile al difensore, e riferita a un periodo non più controllabile. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Canone interpretativo richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che, per i contratti collettivi di diritto comune, la censura di violazione dei canoni ermeneutici è deducibile nei limiti consentiti dall'interpretazione contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    È il criterio interpretativo ritenuto centrale nella lettura del contratto collettivo di diritto comune, con prevalenza dell'interpretazione sistematica rispetto al solo dato letterale.

  • art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010

    Richiamato per sostenere che il terzo elemento dovesse entrare nel calcolo della retribuzione; la Corte rileva che la sentenza di merito non ne ha negato l'operatività, ma ha ritenuto che fosse già compreso nella retribuzione considerata.

  • art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.03.2013

    Clausola interpretata dalla Corte territoriale nel senso che la retribuzione provinciale per gli operai a tempo determinato già comprendeva il terzo elemento.

  • L. n. 264 del 1949, art. 32

    Richiamata in relazione alla domanda sulla riliquidazione della contribuzione figurativa, poi assorbita e non esaminata nel merito dalla Corte di cassazione.

  • D.L. n. 942 del 1977, art. 3, conv. in L. n. 41 del 1978

    Norma richiamata a supporto della domanda sulla contribuzione figurativa; il motivo è stato assorbito.

  • L. n. 155 del 1981, art. 8

    Norma richiamata a supporto della domanda sulla contribuzione figurativa; il motivo è stato assorbito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile nei limiti previsti dall'ordinamento; la Corte precisa che la denuncia non vale come mera richiesta di una diversa interpretazione del contratto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione sostitutiva reddituale deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo; quella resa solo in appello non può valere per ottenere l'esonero dalle spese del primo grado.

  • art. 88 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come indice del controllo pubblico volto a prevenire abusi nell'uso dell'esonero dalle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contratti collettivi di diritto comune, la censura di violazione dei canoni ermeneutici è ammissibile solo se si denuncia un effettivo errore di interpretazione e non la semplice preferenza per una lettura alternativa più favorevole alla parte.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi, soprattutto in materia di relazioni industriali articolate su più livelli, assume rilievo preminente l'interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c., non potendosi isolare singole clausole dal contesto complessivo.
  • Se il giudice di merito interpreta una clausola contrattuale nel senso che una determinata voce retributiva sia già incorporata nel salario di riferimento, il ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare un diverso calcolo o una diversa lettura della stessa clausola.
  • La dichiarazione sostitutiva reddituale richiesta per l'esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere tempestiva e riferita al momento processualmente previsto; una dichiarazione resa solo in un grado successivo non consente di recuperare il beneficio per il giudizio di primo grado.
  • L'istituto dell'esonero dalle spese processuali per ragioni reddituali è costruito come presidio contro gli abusi e richiede un'assunzione di responsabilità personale del dichiarante, non surrogabile dal difensore e non riferibile a un passato non più controllabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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