Cassazione Civile, Ordinanza n. 04248/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato davanti ai giudici tributari un atto di irrogazione di sanzioni IVA relativo ad annualità precedenti, fondato sulla contestazione di fatture emesse in regime di inversione contabile e ritenute afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata con conferma della tesi dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che, per poter applicare il termine raddoppiato, la notizia di reato dovesse essere effettivamente trasmessa entro il termine ordinario di decadenza e che la sentenza d'appello non avesse verificato tale presupposto; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, perché la decisione avrebbe valorizzato la sola fittizietà del fornitore senza accertare la consapevolezza della contribuente della frode; 3) vizio motivazionale, poiché la Corte territoriale avrebbe affermato in modo contraddittorio che gli acquisti contestati non avevano il requisito della certezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la sentenza impugnata non aveva svolto l'accertamento di fatto decisivo sulla tempestiva trasmissione della notizia di reato entro i termini ordinari, presupposto necessario per l'operatività del raddoppio dei termini nel regime transitorio applicabile agli atti notificati dopo il 1° gennaio 2016 ma relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini integralmente la vicenda alla luce del principio enunciato e verifichi in modo puntuale la tempestività della denuncia/notizia di reato e, conseguentemente, la legittimità dell'atto sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. n. 471/1997
costituisce la base normativa dell'irrogazione delle sanzioni IVA contestate alla contribuente per le operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
viene richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nel nuovo regime, il raddoppio dei termini non opera se la denuncia/notizia di reato è trasmessa oltre il termine ordinario di decadenza.
"il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti"
la Corte valorizza questa disciplina nel senso che, per gli atti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016 ma notificati dopo il 1° gennaio 2016, il raddoppio dei termini è condizionato alla trasmissione della notizia di reato entro i termini ordinari di accertamento.
è richiamato come norma transitoria che consente l'applicazione del termine raddoppiato agli atti notificati dopo il 1° gennaio 2016, purché ricorrano i presupposti temporali della denuncia nei termini ordinari.
è invocato nel secondo motivo per contestare la corretta ripartizione dell'onere della prova in materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
è richiamato nel secondo motivo con riferimento al regime delle presunzioni nella prova delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene indicato come parametro del terzo motivo per il denunciato vizio di motivazione/strutturazione della decisione.
è richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio avanzata dal consigliere delegato, poi superata dalla richiesta di decisione collegiale.
Massime di principio
- Nel regime transitorio degli atti impositivi relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016 ma notificati dopo il 1° gennaio 2016, il raddoppio dei termini di accertamento opera solo se la notizia di reato sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria del termine di decadenza applicabile.
- Quando si discute della tempestività di un atto fondato sul raddoppio dei termini, il giudice di merito deve accertare in modo espresso e puntuale l'avvenuta e tempestiva trasmissione della denuncia/notizia di reato; non è sufficiente un'affermazione apodittica o il mero richiamo alle conclusioni del primo grado.
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la decisione deve fondarsi non solo sulla fittizietà del fornitore o sulla materiale anomalia dell'operazione, ma anche sugli elementi che consentano di attribuire rilievo alla consapevolezza del destinatario, secondo la regola del riparto dell'onere probatorio applicabile.
- Se la questione decisiva del termine di decadenza e del raddoppio dei termini non è adeguatamente esaminata, le censure sulla prova delle operazioni inesistenti e sulla motivazione della sentenza risultano assorbite.
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