Cassazione Civile, Ordinanza n. 25549/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali fallita per l’anno d’imposta 2008, determinando d’ufficio in via induttiva reddito d’impresa, valore della produzione netta e volume d’affari, sul presupposto della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. Sulla base di quell’accertamento, veniva poi notificato al socio una ulteriore ripresa a tassazione ai fini IRPEF, per maggior reddito da partecipazione, applicando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da società a ristretta base partecipativa, con irrogazione di sanzioni. La CTR aveva annullato l’atto verso il socio ritenendo non definitivo l’accertamento societario perché notificato solo al curatore e non anche all’ex amministratore, e aveva inoltre ritenuto insufficiente, ai fini della presunzione di distribuzione, il solo dato della ristretta base sociale, richiedendo ulteriori elementi istruttori e una notifica formale dell’atto societario anche agli altri soci. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava: 1) violazione delle norme sulla notificazione degli atti nei confronti del fallito, sostenendo che l’avviso alla società fallita, notificato al curatore, non dovesse essere notificato anche all’ex amministratore e che l’omissione non rendesse invalido l’accertamento verso il socio; 2) violazione delle norme sull’accertamento del reddito d’impresa e della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili, deducendo che la ristretta base partecipativa fosse sufficiente a fondare la ripresa verso il socio senza ulteriori riscontri. La Corte ha accolto entrambi i motivi, affermando che la mancata notifica dell’avviso al fallito non determina nullità dell’accertamento verso i soci ma solo consente al socio di contestare integralmente la pretesa, e ribadendo che, in società a ristretta base partecipativa, l’esistenza di maggiori redditi non dichiarati legittima la presunzione di loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria circa l’accantonamento o il reinvestimento ovvero l’estraneità del socio alla gestione. Poiché la CTR non aveva fatto corretta applicazione di tali principi e non aveva svolto un accertamento in fatto adeguato sulla concreta posizione del socio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Piemonte e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: da un lato, ha escluso che la notifica dell’avviso di accertamento societario al solo curatore del fallimento rendesse invalida la successiva pretesa nei confronti del socio; dall’altro, ha ribadito che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa opera sulla base della sola ristrettezza della compagine, salvo prova contraria del contribuente. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare il merito della contestazione fiscale, verificando sia l’effettivo conseguimento degli utili non contabilizzati da parte della società, sia l’eventuale prova contraria del socio circa la mancata distribuzione o la sua estraneità alla gestione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato insieme alle altre norme sulla procedura fallimentare per sostenere la questione della notificazione dell’avviso di accertamento al fallito e al curatore.
Richiamato nel motivo sulla notificazione degli atti nel fallimento.
Richiamato nel motivo sulla notificazione degli atti nel fallimento.
art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo relativo alla validità della notifica e dell’impugnazione dell’atto tributario.
Richiamato per contestare la valutazione della CTR sulla invalidità dell’atto per eventuali vizi di notifica.
art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato a sostegno della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del metodo di accertamento induttivo del reddito d’impresa.
Richiamato per la disciplina della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Utilizzato per disporre la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito si uniformi ai principi di diritto affermati.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Richiamato per rimettere al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 53 Cost.
Evocato dalla CTR come parametro di giusta imposizione, ma la Cassazione non accoglie la lettura che trasformerebbe la presunzione in un automatismo lesivo della tutela del contribuente.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società fallita, per fatti generatori anteriori al fallimento, deve essere notificato al curatore e al fallito; la mancata notifica al fallito non rende nullo in sé l’atto, ma incide sulla sua efficacia nei confronti di quest’ultimo e gli consente di difendersi integralmente quando la pretesa viene fatta valere nei suoi confronti.
- Nei rapporti tra accertamento societario e accertamento nei confronti del socio, l’eventuale mancata impugnazione o definitività dell’atto nei confronti della società non impedisce al socio di contestare autonomamente tutti i presupposti della pretesa fiscale a lui diretta.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di maggiori redditi non contabilizzati in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci; la ristretta base sociale è elemento sufficiente a fondare la presunzione semplice, senza necessità di ulteriori riscontri specifici dell’effettiva percezione.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere vinta dal socio solo mediante prova contraria della mancata ripartizione, dell’accantonamento o del reinvestimento degli utili, oppure dimostrando la propria estraneità alla gestione o la qualità di mero prestanome, ove provate in concreto.
- Il giudice di merito non può negare in astratto l’operatività della presunzione o richiedere all’Amministrazione una prova ulteriore e generalizzata oltre la ristrettezza della compagine sociale, se non emergono specifiche circostanze idonee a neutralizzarla.
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