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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16070/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dalla divisione giudiziale dell'asse ereditario di un de cuius, composto da immobili siti in un Comune veneto, attrezzature agricole e crediti. In primo grado il tribunale aveva sciolto la comunione seguendo un progetto divisionale che prevedeva anche una servitù di passaggio a favore di una porzione immobiliare. In appello, uno dei coeredi ha chiesto anche la liquidazione della propria quota dei frutti percepiti esclusivamente da altro coerede sui beni comuni; la Corte d'appello ha accolto tale domanda, quantificando i frutti sulla base della stima del CTU, e ha confermato il progetto divisionale più favorevole alla soluzione già adottata dal tribunale. I ricorrenti principali hanno censurato la quantificazione dei frutti sostenendo che il contratto agrario stipulato dal de cuius con uno dei figli si fosse prorogato e che quindi il parametro corretto fosse il canone convenzionale pattuito, non il canone di mercato; hanno inoltre contestato l'utilizzo di una metratura dell'immobile e la stima dei frutti. Il ricorrente incidentale ha invece contestato la scelta del progetto divisionale che gravava il proprio fondo con una servitù di passaggio, sostenendo che fosse possibile una diversa soluzione senza servitù, che fosse dovuta un'indennità per la servitù coattiva e che la divisione non fosse realmente completa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibili o infondate le censure principali perché, in parte, introducevano questioni nuove non trattate nei gradi di merito e, in parte, contestavano valutazioni di merito non sindacabili o comunque non specificamente impugnate in appello; ha inoltre ritenuto corretta la stima dei frutti sulla base di valori di mercato, non essendo più applicabile il meccanismo del canone equo-affitto colpito da illegittimità costituzionale, e ha osservato che il giudice di merito può scegliere il criterio estimativo più adeguato nella divisione. Ha respinto anche il ricorso incidentale, ritenendo legittima la soluzione divisionale prescelta perché immediatamente attuabile, meno costosa e conforme all'obiettivo di alterare il meno possibile lo stato dei luoghi; ha altresì affermato che il passaggio esistente si era costituito per destinazione del padre di famiglia, con conseguente insussistenza del diritto all'indennità invocata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce che in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei precedenti gradi.

  • L. n. 203/1982, artt. 4, 9, 49, 55, 62

    Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del sistema del canone equo-affitto, non è consentito al giudice determinare un canone equo sostitutivo di quello liberamente pattuito; il canone nei rapporti in corso resta quello contrattualmente stabilito o quello definitivamente accertato prima della pronuncia della Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 318 del 5.7.2002

    Ha eliminato gli effetti delle tabelle per il canone di equo affitto e dei redditi dominicali come parametro sostitutivo di quantificazione.

  • art. 1032 c.c.

    È richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere il diritto all'indennità in caso di servitù coattiva, ma la Corte esclude l'indennizzo perché la servitù di passaggio risultava già costituita per destinazione del padre di famiglia.

  • artt. 1051, 1052, 1053 c.c.

    Sono invocati per contestare la servitù di passaggio e la scelta del progetto divisionale, ma la Corte reputa la soluzione di merito corretta e conforme ai principi in materia di divisione e passaggi necessari.

  • artt. 713 e 1111 c.c.

    Richiamati per sostenere il diritto alla divisione totale senza commistioni di diritti; la Corte afferma che la divisione può legittimamente comportare la permanenza di una servitù già esistente se compatibile con la situazione di fatto e con la migliore organizzazione dei lotti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per lamentare una cattiva valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio e della CTU è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata.

  • artt. 2700 e 2714 c.c.

    Richiamati in relazione alla pretesa efficacia probatoria dei documenti prodotti; la censura è respinta perché mira, in sostanza, a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 1062, comma 2, c.c.

    La servitù di passaggio si considera costituita per destinazione del padre di famiglia quando, al momento della divisione o separazione dei fondi, esiste già una situazione obiettiva di asservimento di fatto e non vi sia disposizione contraria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non compiuti o non specificamente dedotti nei gradi di merito; la parte che le propone deve indicare anche dove le abbia prospettate in precedenza.
  • Nella divisione giudiziale di beni ereditari, la stima dei beni e dei frutti, nonché la scelta del criterio estimativo, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono incensurabili in cassazione se sorrette da motivazione razionale e adeguata.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del sistema dell'equo affitto agrario, il giudice non può sostituire al canone contrattuale un canone "equo" calcolato con parametri normativi caducati; in mancanza di un contratto in essere può invece assumere come criterio il valore di mercato dell'utilizzazione del fondo.
  • Chi, pur potendo, non impugna specificamente in appello la stima o il criterio di quantificazione adottati in primo grado, non può poi dolersi in cassazione della relativa valutazione, trattandosi di censura nuova o non coltivata nei gradi precedenti.
  • Nella divisione di fondi già di fatto asserviti tra loro, la permanenza del passaggio può essere riconosciuta come servitù costituita per destinazione del padre di famiglia quando la situazione oggettiva dei luoghi lo consenta e non vi sia una diversa regolamentazione contraria; in tal caso non sorge un autonomo diritto all'indennità da servitù coattiva.
  • La soluzione divisionale va preferita quando consenta una comoda divisibilità concreta, alteri il meno possibile lo stato dei luoghi e riduca al minimo costi e opere necessarie, anche se non coincide con la soluzione auspicata da uno dei condividenti.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaAffittoImpugnazioniProveServitù
RamiSuccessioniContrattiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàNesso di causalità

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