Cassazione Civile, Ordinanza n. 00869/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di annullamento di una cartella di pagamento per euro 1.417,67, emessa in dipendenza di avvisi di liquidazione dell'imposta di registro su un atto giudiziario. Nei gradi di merito era stato ritenuto che gli avvisi di liquidazione fossero stati regolarmente notificati e che la successiva cartella avesse interrotto la prescrizione decennale. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697, 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la prova della notificazione degli avvisi di liquidazione non fosse stata fornita e che l'ente impositore fosse decaduto dal potere impositivo per decorso del termine quinquennale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., lamentando l'illegittima condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione erano costituiti a mezzo di propri funzionari. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a contestare la valutazione delle prove e non l'erronea ripartizione dell'onere probatorio, inoltre non coglieva la ratio della decisione impugnata, fondata sull'interruzione della prescrizione decennale ex art. 78 d.P.R. n. 131/1986. Il secondo motivo è stato reputato in parte inammissibile, perché la questione sulle spese del primo grado non risultava dedotta nei gradi di merito, e in parte infondato, perché nel processo tributario la difesa dell'ente pubblico tramite propri funzionari non esclude la condanna del contribuente soccombente alla rifusione delle spese, incidendo semmai solo sulla loro liquidazione nei limiti previsti dalla normativa speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione impugnata, rilevando che la censura sulla notificazione degli avvisi di liquidazione tendeva in realtà a un riesame del merito e che la doglianza sulla decadenza non era pertinente rispetto alla ratio decidendi, fondata invece sull'interruzione della prescrizione decennale mediante la notifica della cartella. Quanto alle spese, ha confermato la condanna della contribuente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna liquidazione è stata disposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rimasta intimata e non costituita.
Norme richiamate
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova tra le parti, non quando si censuri la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La censura deve investire effettivamente il decisum; non è ammissibile introdurre questioni non pertinenti o nuove rispetto alla sentenza impugnata.
Non consente di trasformare in vizio di legittimità la richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
La violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca valore probatorio diverso da quello legale o disattenda le regole legali di valutazione della prova.
art. 76, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La censura sulla decadenza quinquennale non era pertinente perché la decisione di merito si fondava sull'interruzione della prescrizione decennale e sulla regolare notifica degli avvisi di liquidazione.
art. 78 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La notifica della cartella di pagamento, se intervenuta dopo regolare notificazione degli avvisi di liquidazione, interrompe la prescrizione decennale del credito d'imposta.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese nei confronti della parte risultata perdente.
La disciplina delle spese non impedisce la condanna della parte soccombente; la questione della compensazione non risultava utilmente coltivata.
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La difesa dell'ente pubblico tramite propri funzionari è ammessa nel processo tributario, ma non esclude la rifusione delle spese in caso di soccombenza dell'altra parte.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La costituzione in giudizio dell'ente con propri funzionari può incidere sulla misura dei compensi liquidabili, non sul diritto alla rifusione delle spese.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conferma il diritto dell'ente alla liquidazione delle spese e dei compensi per l'assistenza tecnica prestata da propri dipendenti legittimati alla difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile, sotto il nomen iuris della violazione di legge, una censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia invertito l'onere probatorio; non è configurabile quando si contesti che la prova, pur gravante sulla parte onerata, sia stata ritenuta sufficiente o insufficiente.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure non pertinenti rispetto al fondamento effettivo della decisione sono inammissibili.
- Nel processo tributario, la difesa dell'ente pubblico svolta da propri funzionari non esclude la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese; tale modalità difensiva può incidere soltanto sulla quantificazione dei compensi liquidabili secondo la disciplina speciale.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i limitati casi di rilevabilità d'ufficio.
- La mancata specifica indicazione dell'avvenuta deduzione della questione e del relativo atto processuale comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso.
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