Cassazione Civile, Ordinanza n. 06401/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2007 con il quale l'Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e recuperato IRPEG, IRAP e IVA, facendo applicazione dei criteri di cui al d.P.R. n. 600/1973, art. 39, in relazione ad un'attività di parrucchiera svolta in un piccolo centro. In primo grado l'atto era stato annullato per non avere l'Ufficio valutato la concreta realtà economica dell'attività; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo congruamente motivato l'accertamento e valorizzando l'antieconomicità dei risultati dichiarati. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 38 e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'accertamento fosse stato effettuato senza indizi gravi, precisi e concordanti, in presenza di contabilità corretta, di scostamenti minimi rispetto ai ricavi calcolati con GERICO e di un sostanziale allineamento agli studi di settore; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c., per non aver esaminato l'eccezione di mancata attivazione del contraddittorio; (3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato il mancato accesso dell'Ufficio presso l'azienda e il contesto territoriale di operatività in un agglomerato di circa 3.000 abitanti a vocazione agricola. Prima della decisione nel merito, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, con deposito della domanda e della prova del versamento.
La decisione
La Corte ha preso atto che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata e aveva effettuato il pagamento dovuto, mentre anche l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto la declaratoria di estinzione. Ha quindi ritenuto perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, rilevando che l'estinzione derivava da una causa prevista dalla legge e dall'iniziativa della parte. Non vi è stato esame nel merito dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati come norme poste a base dell'accertamento fiscale contestato; il ricorrente ne lamentava l'erronea applicazione, ma la Corte non si pronuncia sul merito per intervenuta definizione agevolata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per censurare la violazione di legge nella ricostruzione dell'accertamento e nell'applicazione degli indici presuntivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di mancato contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma evocata per denunciare il vizio motivazionale relativo alla mancata considerazione di circostanze fattuali rilevanti.
Richiamato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Prevede che, nel processo estinto per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, d.l. n. 119/2018
Richiamati quale base normativa della domanda di definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata a supporto della definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato poiché l'estinzione del giudizio deriva da una causa estintiva legata all'iniziativa della parte e prevista dall'ordinamento.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando interviene l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge e risulta effettuato il pagamento dovuto, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione può essere pronunciata anche su istanza di entrambe le parti, ove la documentazione prodotta dimostri il perfezionamento della causa estintiva.
- Nel processo estinto per effetto di definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale posta dalla disciplina della definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L'intervenuta causa estintiva impedisce alla Corte di cassazione di scrutinare nel merito doglianze relative alla validità dell'accertamento, al contraddittorio endoprocedimentale e al vizio motivazionale.
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