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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37383/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato numerosi avvisi di accertamento relativi all’asserita occupazione di suolo pubblico per l’anno 2004, contestandone l’illegittimità sotto più profili e chiedendo di accertare la non debenza delle somme richieste. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, escludendo la maggiorazione del canone e le sanzioni e riconoscendo una decurtazione del 30% della tariffa base per impianti riordinati. La Corte d’appello, su appello principale della società e incidentale dell’ente locale, aveva rigettato l’appello della società e accolto quello incidentale, negando la riduzione del 30%. In cassazione la società ha dedotto: difetto di motivazione e violazione dell’onere della prova per avere la Corte escluso l’inefficacia degli avvisi nonostante l’impugnazione dei verbali presupposti; violazione della disciplina regolamentare e del d.lgs. n. 446/1997 sulla legittimità della maggiorazione del canone; nullità della sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo; erronea esclusione della riduzione del 30% per impianti inseriti nel piano di riordino; omessa pronuncia e violazione della disciplina sul calcolo del canone su base annua anziché in rapporto alla durata effettiva dell’occupazione; violazione della delibera comunale sull’esenzione per impianti con proiezione inferiore a mq 0,50; e violazione di un giudicato esterno su calcolo annuale e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il quinto motivo, ritenendo errata e apodittica la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui aveva affermato che, nell’ipotesi di occupazione abusiva, il canone fosse dovuto comunque per l’intero anno solare di riferimento. La Cassazione ha rilevato che la disciplina richiamata impone di rapportare il canone alla durata dell’occupazione e che non era possibile prescindere dall’accertamento della durata effettiva dell’illecito, nonché, ove rilevante, della natura stabile o precaria dell’installazione. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili: in particolare, è stata esclusa la tesi del silenzio-assenso/silenzio-annullamento sui verbali, è stata ritenuta legittima la potestà regolamentare comunale, è stata esclusa la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, è stata dichiarata inammissibile la censura sull’esenzione per errore percettivo e quella sul giudicato esterno non dedotto nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per lamentare l’erroneo governo dell’onere di allegazione e prova in appello; la Corte non ne ravvisa violazione decisiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude il vizio perché la motivazione raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte afferma che spettava alla società provare l’annullamento dei verbali presupposti.

  • art. 62 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte lo menziona nell’ambito della censura sulla disciplina applicabile, ma la questione decisiva è risolta sul diverso art. 63.

  • art. 63 d.lgs. n. 446/1997

    È la norma cardine: legittima la potestà regolamentare comunale sull’occupazione di suolo pubblico e consente di prevedere un canone sostitutivo della tassa, nonché, per le occupazioni abusive, un’indennità maggiorata entro i limiti di legge; la quantificazione deve comunque rapportarsi alla durata dell’occupazione.

  • art. 18 L. n. 689/1981

    La Corte esclude che dal meccanismo dell’opposizione amministrativa possa ricavarsi un silenzio-annullamento o un annullamento tacito dell’atto sanzionatorio o presupposto.

  • art. 27 del regolamento comunale AA.PP.

    Considerato legittimamente fondato sull’art. 63 d.lgs. n. 446/1997; la Corte precisa però che il suo richiamo non può essere interpretato nel senso di prescindere dalla durata effettiva dell’occupazione.

  • D.C.C. n. 2654/95

    Richiamata come fonte regolamentare comunale invocata dalla ricorrente per la riduzione del canone.

  • D.C.C. n. 86/99

    Richiamata come fonte regolamentare comunale invocata dalla ricorrente per la riduzione del canone.

  • art. 18 della D.C.C. n. 339/98

    Invocato per l’esenzione degli impianti con proiezione al suolo inferiore a mq 0,50; la censura è dichiarata inammissibile come errore percettivo.

  • art. 63, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 446/1997

    Consente ai comuni di disciplinare l’occupazione di suolo pubblico e di prevedere un’indennità per occupazioni abusive pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

  • art. 63, comma 2, lett. g-bis), d.lgs. n. 446/1997

    Consente di prevedere sanzioni pecuniarie collegate all’indennità/canone per occupazioni abusive.

  • art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997

    Stabilisce che il canone è determinato sulla base della tariffa con riferimento alla durata dell’occupazione; la Corte usa questa norma per affermare che non si può quantificare il canone prescindendo dalla durata effettiva dell’illecito.

  • L. n. 689/1981

    Richiamata in relazione all’opposizione ai verbali di accertamento e alla pretesa di annullamento tacito.

Massime di principio

  • In materia di canone per occupazione di suolo pubblico, la mera proposizione dell’opposizione contro il verbale presupposto non determina di per sé l’annullamento o l’inefficacia dell’atto: chi contesta la pretesa deve provare l’effettivo annullamento del titolo su cui essa si fonda.
  • La disciplina comunale dell’occupazione di spazi e aree pubbliche è legittimamente esercitabile entro i limiti posti dalla legge statale, ma la quantificazione del canone o dell’indennità per occupazione abusiva deve restare ancorata ai criteri legali, in particolare alla durata dell’occupazione.
  • Quando la pretesa riguarda un illecito di occupazione abusiva, non è consentito liquidare automaticamente il canone sull’intero anno solare senza verificare la durata effettiva dell’occupazione e gli elementi fattuali rilevanti, come la stabilità o precarietà dell’installazione, se la disciplina applicabile collega il canone alla durata dell’occupazione.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza sia priva del minimo costituzionale di ragionamento; non sussiste quando il giudice espone, pur sinteticamente, le ragioni della decisione.
  • Le censure fondate su giudicati esterni o su specifiche esenzioni tariffarie sono inammissibili se non adeguatamente allegati, documentati o circostanziati nel giudizio di merito, oppure se si risolvono in un errore percettivo non deducibile in cassazione come vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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