Cassazione Civile, Ordinanza n. 38985/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento Tares per l'anno 2013 emesso dalla società concessionaria del servizio nei confronti di un ente ritenuto dal contribuente avente diritto all'esenzione per un immobile. In primo grado la CTP aveva ritenuto decaduto il potere di accertamento e di sottoscrizione del funzionario responsabile, in ragione dell'annullamento delle delibere comunali di affidamento del servizio alla concessionaria. La CTR ha invece accolto l'appello della concessionaria, ritenendo sussistente il potere di accertamento e la sua legittimazione ad agire, e ha respinto anche le censure sul merito dell'imposizione per genericità e difetto di prova. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di considerare la sopravvenuta delibera comunale n. 64/2016, con cui sarebbe stata transatta la controversia e che avrebbe inciso sulla legittimazione processuale della concessionaria; 2) violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546/1992, per asserita inammissibilità dell'appello della concessionaria per difetto di specificità e novità delle eccezioni; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, oltre a vari vizi processuali, per non avere la CTR riconosciuto l'esenzione dal tributo e per avere, secondo la ricorrente, invertito l'onere della prova, poiché non contestate la natura dell'ente e la detenzione dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, chiarendo che il mantenimento in capo all'ex concessionario del potere di gestire il contenzioso sugli avvisi già emessi non è incompatibile con l'art. 52 d.lgs. n. 446/1997, poiché la legittimazione processuale del concessionario discende dalla delibera comunale che le attribuisce il potere di accertamento e riscossione. Ha respinto il secondo motivo affermando che, nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente e che basta la volontà di contestare la decisione di primo grado. Ha respinto il terzo motivo osservando che l'esenzione invocata richiede la prova dei relativi presupposti, prova che incombe sul contribuente; il principio di non contestazione non opera in modo tale da esonerare dall'onere di provare i fatti costitutivi dell'esenzione, e comunque nel ricorso non erano indicati gli atti nei quali i fatti sarebbero stati ammessi. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamati per contestare la legittimazione ad agire; la Corte esclude l'assenza di legittimazione della concessionaria perché la fonte della sua legittimazione deriva dall'atto concessorio/deliberativo comunale.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.
norme invocate come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997
la disciplina dell'affidamento della riscossione e dell'accertamento dei tributi locali a soggetti terzi non è incompatibile con la permanenza del potere del concessionario di gestire il contenzioso sugli avvisi emessi nell'ambito del rapporto concessorio.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla possibilità di disapplicazione incidentale degli atti amministrativi nel giudizio tributario; nel caso concreto la censura non conduce all'accoglimento perché la legittimazione del concessionario permane.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente che l'atto manifesti la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente per la dedotta novità delle eccezioni in appello; la Corte non ravvisa la denunciata inammissibilità.
l'onere di provare i presupposti dell'esenzione tributaria grava sul contribuente che la invoca.
art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
l'esenzione richiede il concorso del requisito soggettivo dell'ente non commerciale e del requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile alle attività agevolate; tali presupposti devono essere provati da chi invoca il beneficio.
il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non esonera il contribuente dall'onere di provare i fatti costitutivi dell'esenzione; nel caso concreto non risultavano gli atti di positiva non contestazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma processuale la cui violazione viene dedotta dalla ricorrente, ma senza esito favorevole.
norma richiamata dalla ricorrente nel quadro dei dedotti vizi motivazionali e di nullità.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria.
richiamato dalla ricorrente nei profili di nullità processuale dedotti.
evocato in tema di legittimazione, ma la Corte afferma che la legittimazione processuale del concessionario si radica nella delibera comunale e nel rapporto concessorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema dei tributi locali, quando il Comune affida a un soggetto terzo, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 446/1997, anche il potere di accertamento oltre a quello di riscossione, la legittimazione sostanziale e processuale per le controversie relative agli avvisi emessi spetta al concessionario.
- La permanenza in capo all'ex concessionario della gestione del contenzioso relativo agli avvisi già emessi può derivare dall'atto deliberativo comunale che disciplina la fase finale del rapporto, senza porsi in contrasto con la disciplina dell'affidamento del servizio.
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è eccezionale e va applicata restrittivamente: è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado.
- Chi invoca un'esenzione o una riduzione d'imposta deve provare i presupposti specifici del beneficio; l'onere probatorio non si sposta sull'ente impositore per il solo fatto che alcuni elementi di fatto non siano contestati.
- Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario ma solo sul piano probatorio dei fatti non contestati e non elimina l'onere della parte che chiede un'agevolazione di allegare e dimostrare in modo puntuale i fatti costitutivi del beneficio.
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