Cassazione Civile, Ordinanza n. 19366/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio gli contestava una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. In primo grado sosteneva che il valore iniziale non dovesse essere determinato sulla base della rendita dominicale rivalutata, ma sul prezzo di acquisto effettivamente risultante dal titolo del 1981, nel quale il corrispettivo era distinto tra terreno e fabbricato; deduceva inoltre che sul fondo erano state eseguite opere di bonifica di rilievo. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo corretto il criterio dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 67 e 68 TUIR per avere la CTR assunto la rendita dominicale rivalutata invece del prezzo di acquisto quale valore iniziale; 2) violazione degli stessi articoli in relazione al principio di non contestazione e all'art. 23 del d.lgs. 546/1992; 3) in via subordinata, violazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973 sulla utilizzabilità documentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: per la determinazione della plusvalenza tassabile relativa a un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, il valore iniziale va individuato nel prezzo di acquisto indicato nell'atto, aumentato degli altri costi inerenti e rivalutato secondo legge, non nella rendita dominicale rivalutata. Ha inoltre affermato che è irrilevante, ai fini del regime impositivo, la dedotta natura pertinenziale del terreno, poiché la norma non prevede deroghe per le pertinenze e i terreni edificabili sono tassabili "in ogni caso". Sono stati quindi assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67 TUIR (d.P.R. 917/1986)
La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è imponibile secondo i criteri previsti dalla norma.
art. 68 TUIR (d.P.R. 917/1986)
Gli unici dati rilevanti per calcolare la plusvalenza sono il prezzo di acquisto (o costo di costruzione) e il corrispettivo di cessione; per i terreni edificabili il valore iniziale va riferito al costo effettivo di acquisto, rivalutato, e non alla rendita catastale rivalutata.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di non contestazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di non contestazione nel processo tributario.
art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973
Richiamato in via subordinata dal ricorrente in tema di utilizzabilità in giudizio di documenti prodotti dal contribuente.
Massime di principio
- Nella determinazione della plusvalenza tassabile da cessione di bene immobiliare o terreno edificabile, il parametro legale è la differenza tra prezzo/costo effettivo di acquisto e corrispettivo di vendita, non il valore di mercato del bene né la rendita catastale rivalutata.
- Per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità della plusvalenza opera "in ogni caso"; la eventuale natura pertinenziale del terreno non introduce, di per sé, un'esenzione o una deroga al regime impositivo.
- Se nell'atto di acquisto è indicato un prezzo specifico per il terreno, l'Ufficio deve attenersi a tale costo originario, aumentato degli oneri inerenti e rivalutato secondo legge, non potendo sostituirlo con criteri estimativi fondati sulla rendita dominicale.
- Quando una censura principale è accolta, i motivi subordinati o logicamente dipendenti restano assorbiti.
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