Cassazione Civile, Ordinanza n. 20714/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in sede di rinvio, nel quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente nell'ambito di un giudizio di ottemperanza e aveva compensato le spese di lite. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 91-92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese del giudizio di legittimità fosse illegittima, perché l'accoglimento solo parziale di alcuni motivi del precedente gravame non integrerebbe soccombenza reciproca. Con il secondo ha censurato, per le stesse norme, la compensazione delle spese del giudizio di riassunzione, ritenendo erroneo che la compensazione disposta nel precedente grado di cassazione potesse essere valorizzata come soccombenza reciproca rispetto alle domande formulate in riassunzione. Il resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura e ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla notificazione via PEC.
La decisione
La Corte ha preliminarmente disatteso l'istanza di trattazione in pubblica udienza, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura e la questione di legittimità costituzionale sulla notifica PEC. Nel merito ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il giudice del rinvio deve regolare le spese in base all'esito globale della lite e non frazionando il risultato delle singole fasi del giudizio; pertanto, la compensazione delle spese può essere legittima anche quando alcune fasi siano state favorevoli alla parte poi complessivamente soccombente. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di legittimità e con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere riferibile al giudizio di legittimità e validamente congiunta al ricorso; il suo difetto può determinare inammissibilità, ma non è richiesta la contestualità assoluta rispetto alla redazione dell'atto.
La specialità della procura è integrata dalla congiunzione materiale o topografica al ricorso, anche se il testo della procura non menziona espressamente la sentenza impugnata, purché non sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento e non successiva alla notificazione del ricorso.
La regolazione delle spese deve avvenire considerando l'esito complessivo della lite; è possibile la compensazione totale o parziale in presenza di soccombenza reciproca valutata globalmente.
Nel processo tributario la disciplina delle spese segue il principio di soccombenza, applicato all'esito finale del processo e non frazionato per singole fasi.
art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994
"la notifica si perfeziona .... per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art.6, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68..."
La notifica via PEC si perfeziona per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna, senza che sia richiesta l'effettiva conoscenza materiale dell'atto.
art. 6, comma 2, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
È il parametro tecnico richiamato per individuare il momento di perfezionamento della notifica PEC tramite ricevuta di avvenuta consegna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese va compiuta con riferimento all'esito globale e finale della lite, non mediante una scomposizione analitica dei singoli gradi o delle singole fasi processuali.
- L'accoglimento solo parziale di motivi in una fase del giudizio non impedisce che, all'esito complessivo, una parte sia considerata soccombente e che ciò giustifichi la compensazione o la condanna alle spese.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione non richiede necessariamente un richiamo espresso alla sentenza impugnata, essendo sufficiente la congiunzione al ricorso e la riferibilità all'impugnazione, purché il conferimento non sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento né successivo alla notificazione del ricorso.
- La notifica via PEC si perfeziona per il destinatario al momento della ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, essendo sufficiente la conoscibilità legale dell'atto senza necessità di prova dell'effettiva lettura.
- Nel processo tributario, il principio di soccombenza opera anch'esso in funzione dell'esito finale della controversia, con possibilità di compensazione delle spese secondo la valutazione complessiva della lite.
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