Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un utilizzatore aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un'imbarcazione costruita da un cantiere nautico e da questo venduta alla società concedente del leasing. Deduceva la persistenza di fumi di scarico all'interno della cabina nonostante interventi di manutenzione e, con citazione, chiedeva la risoluzione del contratto di vendita tra fornitore e concedente e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La società concedente, costituitasi, aderiva all'azione nei confronti del venditore e, in via subordinata, chiedeva accertarsi la risoluzione del leasing per mancato pagamento dei canoni, con condanna dell'utilizzatore al pagamento delle somme contrattualmente previste. In appello la domanda dell'utilizzatore veniva respinta perché l'azione di garanzia per vizi era ritenuta prescritta; la Corte territoriale escludeva l'efficacia interruttiva delle comunicazioni inviate dal cliente e delle risposte del venditore, e riteneva che anche gli interventi riparatori non giovassero al ricorrente nel concreto. Con il ricorso per cassazione l'utilizzatore deduceva: 1) violazione dell'art. 2943, comma 4, c.c., per non avere la Corte d'appello riconosciuto efficacia interruttiva alle comunicazioni inviate all'ufficio customer care e per non avere valorizzato come riconoscimento del diritto i ripetuti interventi riparatori del venditore; 2) violazione degli artt. 130 e 132 del codice del consumo, sostenendo l'applicabilità della disciplina consumeristica e del relativo termine di prescrizione biennale; 3) vizio motivazionale sulla questione della prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo in parte inammissibile e in parte infondato, e il terzo inammissibile, confermando il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato prescritta l'azione di garanzia per vizi relativa alla vendita dell'imbarcazione e, correlativamente, la risoluzione del leasing e la restituzione del bene. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'azione di risoluzione per vizi della cosa venduta proposta dall'utilizzatore.
indicato come fonte del termine annuale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, decorrente dalla consegna del bene.
invocato dal concedente per dedurre la risoluzione del leasing per mancato pagamento delle rate.
richiamato in tema di atti interruttivi della prescrizione; la Corte ribadisce che, se notificato a persona diversa dal debitore, l'atto è efficace solo se il destinatario è rappresentante effettivo o apparente del debitore e, in ogni caso, gli atti devono essere specificamente idonei a manifestare l'intenzione di esercitare il diritto.
richiamato per affermare che un comportamento incompatibile con la volontà di contestare i vizi, come successivi interventi di riparazione, può integrare riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione.
artt. 130 e 132 d.lgs. n. 206/2005
richiamati dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina consumeristica e del termine di prescrizione biennale/ventisei mesi; la Corte osserva che la questione non era stata ritualmente posta e, in ogni caso, richiama il tema del presupposto soggettivo di applicabilità nel leasing.
richiamato per osservare che, in presenza di omessa pronuncia sul punto consumeristico, la censura avrebbe dovuto essere formulata come violazione dell'obbligo di pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per ribadire che, dopo la riforma del 2012, non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile solo il minimo costituzionale della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
utilizzato come parametro del controllo di legittimità sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'atto diretto a interrompere la prescrizione, se notificato a soggetto diverso dal debitore, è efficace solo quando il destinatario sia un rappresentante effettivo o apparente del debitore; non basta una mera affermazione del creditore sulla struttura organizzativa del destinatario se il suo ruolo non è specificamente dimostrato.
- Perché una comunicazione valga come atto interruttivo della prescrizione, il suo contenuto deve manifestare in modo sufficientemente specifico la volontà di esercitare il diritto; in mancanza della trascrizione del testo e della precisa individuazione dei destinatari, la censura in cassazione è debole.
- I successivi interventi di riparazione del venditore possono integrare riconoscimento del diritto e interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, ma tale regola opera solo se, nel concreto, non sia già decorso il termine prescrizionale considerato anche alla luce di eventuali ulteriori interventi o atti successivi.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione della violazione di una disciplina speciale non ritualmente devoluta al giudice di merito è inammissibile se non si indica specificamente dove e quando la questione sia stata tempestivamente proposta; inoltre, l'omessa pronuncia va censurata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e non come vizio di motivazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale: non sono ammissibili doglianze sulla semplice insufficienza o contraddittorietà argomentativa se la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere il percorso decisorio.
- Nel leasing finanziario collegato a una compravendita, l'utilizzatore può far valere le pretese risarcitorie e di adempimento collegate alla fornitura, ma non può esercitare l'azione di risoluzione del contratto di vendita stipulato tra concedente e fornitore se non dimostra una specifica cessione o trasferimento della relativa legittimazione sostanziale.
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