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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27500 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a P.R., per l'anno d'imposta 2007, un avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEF, IRAP e IVA, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti riguardanti la fornitura di calcestruzzo da parte della società B.C. s.r.l. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, limitandosi sostanzialmente a richiamare e riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure dell'Ufficio. L'Agenzia ha quindi impugnato la sentenza per difetto assoluto di motivazione e, inoltre, per violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova, nonché per vizi motivazionali relativi alla valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale per motivazione apparente. Il giudice d'appello aveva infatti aderito acriticamente alla decisione di primo grado, senza illustrare il contenuto dei motivi di appello né spiegare le ragioni della loro reiezione in relazione alle contestazioni dell'Agenzia e agli elementi probatori acquisiti. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello con motivazione adeguata e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza dell'accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    difetto assoluto di motivazione

    Consente di impugnare per cassazione la sentenza affetta da nullità processuale derivante dall'assenza o dall'apparenza della motivazione.

  • Artt. 1 e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    Richiedono che le sentenze tributarie siano corredate da una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile

    Individua la motivazione come requisito essenziale della sentenza; la sua mancanza o apparenza determina la nullità del provvedimento.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Impone l'esposizione concisa, ma effettiva, dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.

  • Art. 111, comma 6, Costituzione

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati

    La motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; una mera adesione non argomentata ad altra decisione non è sufficiente.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

    Norma sull'accertamento analitico-induttivo delle imposte sui redditi, la cui violazione era stata dedotta dall'Agenzia ma non esaminata per effetto dell'accoglimento del motivo preliminare.

  • Art. 2697 codice civile

    Regola generale sull'onere della prova, richiamata dall'Agenzia in relazione alla dimostrazione delle operazioni contestate; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 642 del 2015

    Ammette la motivazione per relationem quando il richiamo consenta comunque di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione; esclude invece la mera adesione acritica e priva di autonoma verifica.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, ma deve comunque confrontarsi, anche sinteticamente, con i motivi di appello e spiegare perché li ritiene infondati.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il rinvio rende effettivamente ricostruibile il percorso logico-giuridico del giudice; la riproduzione meccanica della decisione precedente non è sufficiente.
  • L'omessa considerazione delle specifiche contestazioni e delle prove indicate nell'atto di appello può determinare la nullità della sentenza per motivazione apparente e il rinvio ad altro giudice.
  • La cassazione con rinvio per vizio di motivazione non equivale a una vittoria definitiva sul merito della controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'intera questione e valutare nuovamente le prove.
  • In controversie fiscali sulle fatture per operazioni inesistenti, il giudice deve esaminare puntualmente sia gli elementi indiziari dell'Amministrazione sia le prove contrarie del contribuente, motivando il peso attribuito a ciascun elemento.

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