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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27467 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa ai contributi consortili per l'anno 2007, sostenendo l'assenza del beneficio fondiario diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica e, più in generale, l'illegittimità della cartella. In Cassazione ha dedotto la violazione di norme di diritto, contestando l'attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare l'assenza di vantaggi per l'immobile, l'insufficienza dell'inclusione nel perimetro consortile a provare il beneficio e la mancata indicazione nella cartella degli elementi necessari a verificare la correttezza dell'imposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo e ha rigettato il ricorso. La censura è stata ritenuta generica e non adeguatamente collegata alla motivazione della sentenza impugnata. La contribuente non aveva contestato tempestivamente l'avviso di liquidazione del contributo, atto autonomamente impugnabile, che era quindi divenuto definitivo; inoltre, le contestazioni sui vizi propri della cartella erano state formulate tardivamente in appello. La CTR aveva comunque accertato, sulla base della CTU, l'effettiva utilitas arrecata dalle opere di bonifica agli immobili, accertamento di fatto non validamente censurato in Cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le parti intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    atto autonomamente impugnabile

    L'avviso di liquidazione del contributo costituisce un atto autonomamente impugnabile. Se notificato e non contestato tempestivamente, diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione mediante l'impugnazione successiva della cartella, salvo vizi propri di quest'ultima.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

    Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità quali norme siano state violate e spiegare il collegamento tra la violazione denunciata e la decisione impugnata. Non è sufficiente riproporre genericamente le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo di appello deve essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c., attraverso il motivo previsto dall'art. 360, comma 1, n. 4, e non mediante una generica denuncia di violazione di legge ai sensi del n. 3.

  • Art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi ritualmente introdotti. L'eventuale omissione deve però essere dedotta con il corretto motivo processuale in sede di legittimità.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    L'accertamento della concreta utilitas derivante dalle opere di bonifica è una valutazione di fatto. In Cassazione può essere contestata solo nei limiti propri del vizio motivazionale previsto dalla norma, non mediante una generica rivalutazione delle prove.

Massime di principio

  • Quando esiste un avviso di liquidazione autonomamente impugnabile, il contribuente deve contestarlo tempestivamente; la successiva cartella può essere impugnata, di regola, solo per vizi propri.
  • Per contestare i contributi consortili non basta negare l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile: occorre contestare concretamente l'esistenza del beneficio diretto e specifico, tenendo conto degli accertamenti tecnici eventualmente svolti.
  • In Cassazione non è sufficiente riproporre i motivi già formulati nei precedenti gradi: ogni censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza d'appello e indicare la specifica norma o regola processuale violata.
  • L'omessa pronuncia deve essere denunciata con il corretto motivo di ricorso, normalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c.
  • Gli accertamenti tecnici e le valutazioni di fatto compiuti dai giudici di merito, se adeguatamente motivati, non possono essere sostituiti in Cassazione da una nuova valutazione delle prove.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'atto presupposto può rendere definitiva la pretesa tributaria, impedendo di contestarne il merito attraverso l'atto di riscossione successivo.

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