Sentenza del 30/12/2016 n. 27468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato il silenzio-rifiuto del Consorzio sulla richiesta di rimborso dei contributi consortili pagati per il 2007 e, per D.C., anche per il 2006. Sostenevano che i loro terreni non avessero ricevuto alcun beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica, poiché nella zona non vi sarebbero state rogge, canali o opere irrigue rilevanti e il territorio sarebbe stato già adeguatamente drenato dalla rete fognaria e da altre infrastrutture. Contestavano inoltre l'applicazione retroattiva della L.R. Veneto n. 12/2009 e ritenevano necessario dimostrare un effettivo incremento del valore degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Consorzio. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, secondo cui l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica consentiva di presumere il beneficio fondiario, salvo prova contraria. Il beneficio può consistere anche nella conservazione o nell'incremento del valore del fondo derivante dalla sua protezione dal rischio idraulico, erosivo o franoso, e non richiede necessariamente un'opera irrigua direttamente visibile sul singolo terreno. La Corte ha però precisato che il richiamo della CTR alla L.R. Veneto n. 12/2009, art. 36, era temporalmente errato, poiché la legge è successiva agli anni contributivi controversi; tale errore non ha inciso sul dispositivo, comunque conforme ai principi già applicabili. I contribuenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Codice civile, art. 860
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica.
L'inclusione del fondo nel perimetro del comprensorio comporta l'acquisto della qualità di consorziato e, in linea generale, la posizione passiva nel rapporto contributivo.
R.D. n. 215/1933, art. 11, comma 1
I proprietari degli immobili situati nel comprensorio contribuiscono nella spesa in ragione dei benefici conseguiti o conseguibili dalla bonifica.
L'importo del contributo deve essere collegato ai benefici ottenuti o potenzialmente ottenibili dal singolo fondo; il beneficio deve essere diretto e specifico, anche se può consistere nella conservazione del valore o nella protezione da rischi.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
La mancata impugnazione dei precedenti avvisi di pagamento non preclude necessariamente la contestazione della pretesa contributiva quando tali atti non abbiano i requisiti degli atti impugnabili previsti dalla norma.
L.R. Veneto n. 12/2009, art. 36
Il beneficio di bonifica è correlato all'incremento o alla conservazione del valore fondiario.
La disposizione è stata ritenuta non applicabile ratione temporis ai contributi controversi, ma il principio secondo cui la difesa idraulica può conservare o accrescere il valore del fondo era già ricavabile dalla disciplina previgente e dalla giurisprudenza.
L.R. Veneto n. 12/2009, art. 12
Richiamata in relazione agli atti regionali di delimitazione del perimetro di contribuenza; la loro eventuale impugnazione non è risultata decisiva nel giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il controllo in cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione del giudice di merito sia logica e adeguata.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
La Corte può correggere la motivazione giuridica della sentenza senza cassarla quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
Massime di principio
- Per i contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'esistenza di un piano di classifica approvato fanno presumere il beneficio diretto e specifico; spetta al contribuente fornire una prova concreta e tecnica contraria.
- Il beneficio non deve consistere necessariamente nell'irrigazione o in un'opera materialmente presente sul singolo fondo: può derivare anche dalla difesa idraulica, dalla prevenzione di erosioni, frane o allagamenti e dalla conservazione del valore dell'immobile.
- La contestazione generica dell'assenza di opere o dell'inesistenza astratta del rischio non è sufficiente; occorre dimostrare, con elementi tecnici riferiti al singolo fondo, che le opere consortili non producono né possono produrre alcun vantaggio specifico.
- Il piano di classifica incide soprattutto sulla quantificazione del contributo, mentre la delimitazione nel perimetro consortile costituisce il presupposto della debenza; entrambi possono essere contestati nei modi e nei termini previsti, ma la loro esistenza rafforza la presunzione a favore del Consorzio.
- La disciplina regionale successiva non può essere applicata retroattivamente ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore; tuttavia, un errato richiamo normativo non comporta necessariamente la cassazione della sentenza se il risultato è fondato su norme precedenti e su principi giurisprudenziali già applicabili.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione della consulenza tecnica o delle prove: il ricorso deve evidenziare un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti.
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