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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella esattoriale relativa alle quote consortili per il servizio irriguo degli anni 2005, 2006 e 2007. Sosteneva che mancasse un nesso causale tra il beneficio arrecato al fondo e le opere del Consorzio, nonché la delimitazione del perimetro di contribuenza, la relativa approvazione ministeriale, la trascrizione del vincolo e il piano di classificazione. Deduceva inoltre la violazione delle norme statali e regionali in materia di bonifica e irrigazione e l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR aveva accertato, sulla base delle planimetrie e degli atti prodotti, che il fondo si trovava nel perimetro irriguo del Consorzio ed era servito dagli impianti di irrigazione. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione delle prove e ha precisato che il contributo irriguo è dovuto per la gestione, manutenzione e sorveglianza della rete, anche indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’acqua. In assenza di attività difensiva delle parti intimate, non è stata disposta alcuna condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Regio Decreto n. 215 del 1933, artt. 3, 11, 12, 58, 59 e 71

    L’art. 59 conferisce ai Consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari di immobili situati nel comprensorio.

    Le proprietà ricadenti nell’area del comprensorio beneficiata dalla rete irrigua possono essere assoggettate al contributo irriguo, purché sussistano i presupposti del beneficio consortile secondo le regole sull’onere della prova.

  • Codice civile, art. 860

    Il proprietario acquista la qualità di consorziato e, per ciò solo, è soggetto passivo del tributo.

    L’appartenenza dell’immobile al comprensorio consortile comporta l’assoggettamento del proprietario alla contribuzione; per il contributo irriguo non è necessario dimostrare l’effettivo utilizzo dell’acqua, se il fondo è servito dalla rete.

  • Codice civile, art. 2697

    Colui che intende far valere un diritto è tenuto a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Quando non operano le presunzioni derivanti da un perimetro di contribuenza e da un piano di classifica validamente approvati, il Consorzio deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compreso il concreto beneficio per l’immobile.

  • Legge regionale Campania n. 4 del 2003, artt. 2, 33, 34 e 36

    Sono considerate opere di bonifica gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo, nonché quelli per l’estendimento dell’irrigazione.

    Le attività relative agli impianti e alle reti irrigue rientrano tra gli interventi di bonifica e possono costituire il presupposto del potere impositivo consortile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito; la Corte verifica soltanto la correttezza giuridica e la logicità della motivazione nei limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il contributo irriguo può essere dovuto anche senza l’utilizzo effettivo dell’acqua, quando l’immobile ricade nell’area servita dalla rete irrigua e beneficia, anche potenzialmente, dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti.
  • Se il Consorzio dimostra l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nel piano di classifica, il beneficio consortile è normalmente presunto e il contribuente deve contestare specificamente la legittimità o il contenuto di tali atti.
  • Se invece manca un perimetro di contribuenza validamente approvato o l’immobile non è considerato nel piano di classifica, il Consorzio deve provare il concreto e diretto beneficio arrecato allo specifico fondo.
  • La semplice contestazione dell’assenza del beneficio non è sufficiente se il giudice di merito ha esaminato documenti, planimetrie e altri elementi dai quali risulti che il fondo è servito dagli impianti.
  • In Cassazione non è possibile sostituire la propria valutazione delle prove a quella della commissione tributaria: occorre dimostrare un effettivo vizio giuridico o motivazionale rilevante, non soltanto una diversa ricostruzione dei fatti.

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