Cassazione Civile, Ordinanza n. 24824/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni proprietari di fondi agricoli agirono per ottenere il risarcimento dei danni causati ai loro terreni dallo straripamento di un torrente verificatosi dopo un forte temporale. Nei giudizi di merito fu accertato che l'esondazione dipendeva da due concause: da un lato, l'omessa manutenzione dell'alveo da parte dell'amministrazione, che aveva favorito l'accumulo di materiale vegetale e ostacolato il deflusso delle acque; dall'altro, l'evento meteorologico di notevole intensità. Il primo giudice riconobbe solo una responsabilità parziale dell'ente, pari alla metà del danno. La corte d'appello, invece, riformò la decisione e affermò la responsabilità esclusiva dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannandola all'integrale risarcimento. L'ente propose ricorso per cassazione con otto motivi, sostanzialmente unificabili, denunciando violazione di norme in materia di acque pubbliche e difesa del suolo, del principio di sussidiarietà e travisamento dei fatti: sosteneva che la responsabilità non potesse essere posta integralmente a suo carico, essendo semmai configurabile anche un concorrente apporto del Comune di Anoia e, in ipotesi, dei proprietari del fondo, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006; inoltre contestava l'interpretazione della ripartizione delle competenze in materia di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua. I danneggiati resistettero e proposero ricorso incidentale limitatamente alle spese, deducendo che la corte d'appello avesse liquidato un importo inferiore a quello dovuto, senza applicare correttamente i parametri tariffari e senza rideterminare le spese del primo grado dopo l'accoglimento dell'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'ente, rilevando anzitutto la violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c. per un'esposizione dei fatti inidonea e, comunque, la sostanziale richiesta di un nuovo esame del merito e delle prove, precluso al giudice di legittimità. Ha inoltre richiamato, sul piano sostanziale, il quadro normativo che attribuisce alle Regioni la custodia delle acque fluviali e la responsabilità per i danni da esse cagionati salvo caso fortuito. Ha invece accolto il ricorso incidentale dei proprietari limitatamente al capo sulle spese, ritenendo errata la mancata nuova liquidazione delle spese di primo grado dopo l'accoglimento dell'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione a tale capo e la causa è stata decisa nel merito con condanna della Città metropolitana al pagamento delle spese di primo grado e di legittimità, oltre accessori e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Richiamato come titolo di responsabilità per i danni cagionati dalle acque in custodia, salvo prova del caso fortuito.
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché l'esposizione dei fatti non era idonea a consentire la comprensione della controversia.
Usato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso, ma i motivi sono stati reputati inammissibili o infondati.
art. 90, secondo comma, lett. e), d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Richiamato per affermare il trasferimento alle Regioni delle funzioni concernenti la polizia delle acque.
art. 10, primo comma, lett. f), legge 18 maggio 1989, n. 183
Richiamato per attribuire alle Regioni l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni.
Evocato dal ricorrente per sostenere un possibile concorso di responsabilità dei proprietari del fondo; la Corte non accoglie tale censura.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la liquidazione delle spese secondo i parametri tariffari.
Richiamato nel ricorso incidentale per la corretta liquidazione delle spese processuali secondo i parametri vigenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso principale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione sommaria dei fatti non consente di comprendere la controversia e i motivi si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame del materiale probatorio o nella ricostruzione dei fatti, salvo i limiti propri del controllo di legittimità.
- In tema di danni da esondazione di corsi d'acqua, la responsabilità va individuata in base al concreto assetto delle competenze e della custodia del bene, con possibile rilievo delle funzioni trasferite alle Regioni in materia di polizia idraulica e manutenzione, e con esclusione della responsabilità solo in presenza di prova del caso fortuito.
- Quando l'appello del danneggiato viene accolto e il capo sulle spese del primo grado resta coerentemente inciso dalla riforma della decisione di merito, il giudice d'appello deve procedere a una nuova liquidazione delle spese del primo grado secondo il criterio della soccombenza.
- La liquidazione delle spese di lite deve rispettare i parametri tariffari vigenti, e il giudice che riformi nel merito la decisione deve regolare anche le spese dei gradi precedenti in coerenza con l'esito complessivo della causa.
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